Quali sono le modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi introdotte dal Decreto Legislativo 178/1989?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 178/1989 modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi, con validità fino al 30 giugno 1989. La normativa si applica a oli da gas utilizzati come combustibili, petrolio lampante per illuminazione e riscaldamento, e oli combustibili in varie categorie (semifluidi, fluidi e fluidissimi). Gli aumenti delle aliquote sono stati determinati in base alla variazione dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, comunicata dal Comitato interministeriale prezzi. Per gli oli da gas e il petrolio lampante, l'imposta passa da L. 34.485 a L. 35.701 per ettolitro, mentre la sovrimposta di confine aumenta da L. 20.943 a L. 22.159 per ettolitro. Per gli oli combustibili, gli aumenti variano a seconda della categoria: da L. 11.450 a L. 11.814, da L. 13.440 a L. 13.877 e da L. 39.309 a L. 40.693 per cento chilogrammi. Questa normativa riguarda direttamente le aziende operanti nel settore petrolifero e i distributori di carburanti, che devono adeguare i loro costi di produzione e commercializzazione alle nuove aliquote fiscali.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 1989, n. 178
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 178/1989
# DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 1989, n. 178
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su
alcuni prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76 , recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987 ; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 17 maggio 1989, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Fino al 30 giugno 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 34.485 a L. 35.701 e da L. 20.943 a L. 22.159 per ettolitro alla temperatura di 15› C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; b) da L. 11.450 a L. 11.814, da L. 13.440 a L. 13.877 e da L. 39.309 a L. 40.693 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.
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Il Decreto Legislativo 178/1989 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, la sovrimposta di confine e gli adeguamenti tariffari legati alle variazioni dei prezzi europei. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a tassazione indiretta, accise su combustibili, oli minerali e conformità tributaria nel settore energetico.
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