Quali modifiche apporta il Decreto Legislativo 103/1989 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 103/1989, emanato il 23 marzo 1989, riduce le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi, a partire dal 24 marzo 1989. La norma si applica alle benzine speciali (esclusa l'acqua ragia minerale), alla benzina comune e al petrolio diverso da quello lampante, per i quali l'imposta diminuisce da 83.554 a 82.600 lire per ettolitro a 15°C. Inoltre, riguarda il "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, con una riduzione da 8.355,40 a 8.260 lire per ettolitro, limitatamente alle quantità eccedenti il contingente annuo di 18.000 tonnellate. La riduzione delle aliquote è stata disposta in conseguenza della variazione dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, comunicata dal Comitato interministeriale prezzi. Per le aziende operanti nel settore petrolifero e i distributori di carburanti, questa modifica comporta una diminuzione dei costi fiscali sui prodotti interessati, con effetti positivi sulla competitività e sui prezzi al consumo.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1989, n. 103
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 103/1989
# DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1989, n. 103
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su
alcuni prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76 , recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987 ; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 21 marzo 1989 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 24 marzo 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite: a) da L. 83.554 a L. 82.600 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.355,40 a L. 8.260 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
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Il Decreto Legislativo 103/1989 è lo strumento normativo di riferimento per le modifiche dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, disciplinando aliquote, sovrimposte di confine e contingenti doganali. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a benzine, petrolio, jet fuel, prezzi europei di riferimento e obblighi dichiarativi delle aziende del settore energetico.
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