Ridenominazione dei codici tributo 2804, 2806, 2809, 2814 ed istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24-Accise, dell’accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile, dell’accisa sugli oli e grassi animali e vegetali, dell’accisa sull’alcole metilico utilizzati per carburazione o combustione, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
Quali sono i nuovi codici tributo istituiti per il versamento delle accise su carbone, oli vegetali e alcole metilico mediante modello F24-Accise?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 40/E del 2008 ridenomina quattro codici tributo esistenti (2804, 2806, 2809, 2814) per allinearli alla nuova normativa sulle accise introdotta dal D.Lgs. 26/2007, che ha sostituito la categoria degli "oli minerali" con quella più ampia dei "prodotti energetici". Contemporaneamente, istituisce tre nuovi codici tributo (2845, 2846, 2847) per consentire il versamento delle accise su carbone/lignite/coke, oli e grassi animali e vegetali, e alcole metilico utilizzati per carburazione o combustione. Questi nuovi codici devono essere utilizzati esclusivamente nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" del modello F24-Accise, indicando nel campo "ente" il carattere "D", nel campo "prov." la sigla della provincia degli uffici doganali competenti, e nel campo "codice identificativo" il codice della ditta versante. I codici tributo diventano operativamente efficaci dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della risoluzione.
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Riferimento normativo
Ridenominazione dei codici tributo 2804, 2806, 2809, 2814 ed istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24-Accise, dell’accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile, dell’accisa sugli oli e grassi animali e vegetali, dell’accisa sull’alcole metilico utilizzati per carburazione o combustione, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione
______________
RISOLUZIONE N. 40/E
Roma, 11 febbraio 2008
OGGETTO: Ridenominazione dei codici tributo 2804, 2806, 2809, 2814 ed
istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello
F24-Accise, dell’accisa sul carbone, lignite e coke di carbon
fossile, dell’accisa sugli oli e grassi animali e vegetali, dell’accisa
sull’alcole metilico utilizzati per carburazione o combustione, ai
sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, in attuazione della
direttiva 2003/96/CE, ha introdotto, tra l’altro, delle modifiche alle disposizioni
tributarie in materia di accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
In particolare, la nuova normativa ha previsto, tra l’altro, la
sostituzione della categoria degli “oli minerali” con la più ampia categoria dei
“prodotti energetici” a cui viene aggiunta anche l’elettricità e nella quale vengono
inclusi gli “oli e grassi animali e vegetali”, l’“alcole metilico” e il “carbone, la
lignite e il coke”.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 28 dicembre 2007, ha modificato
la descrizione dei capitoli 1409, 1411, 1412, 1421, sui quali confluiscono le
somme versate tramite modello F24, rispettivamente, con i codici tributo 2804,
2806, 2809, 2814, istituiti con risoluzione 22/E del 14 febbraio 2001. Lo stesso
decreto ha, inoltre, introdotto tre nuovi capitoli nel bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2008: capitolo 1413 denominato “accisa sul carbone,
lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione”,
capitolo 1414 denominato “accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati
per carburazione o combustione”, capitolo 1417 denominato “accisa sull’alcole
metilico utilizzato per carburazione o combustione”.
Ciò premesso, al fine di uniformare la descrizione dei predetti codici
tributo alla normativa vigente in materia, viene variata la denominazione come di
seguito specificato, ferme restando le modalità di compilazione del modello F24-
Accise:
“2804” - “Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti
analoghi”;
“2806” – “Accisa sull'energia elettrica”;
“2809” – “Accisa sul gas naturale per autotrazione”;
“2814” - “Accisa sul gas naturale per combustione”.
Inoltre, al fine di consentire il versamento delle accise previste nei
nuovi capitoli 1413, 1414 e 1417 del bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2008, con le modalità previste dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997,
si istituiscono i seguenti codici tributo da utilizzare esclusivamente in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”
della specifica sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in
compensazione” del modello di versamento “F24-Accise”, reperibile in formato
elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it:
“2845” – “Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile
utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2,
lett. h), D.Lgs. 504/1995”;
“2846” – “Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per
carburazione o combustione. Art. 21, c. 1, lett. a),
D.Lgs. 504/1995”;
“2847” – “Accisa sull’alcole metilico utilizzato per carburazione o
combustione. Art. 21, c. 1, lett. d), D.Lgs. 504/1995”.
I soggetti tenuti al versamento, in sede di compilazione del predetto
modello di versamento, dovranno indicare nel campo “ente” il carattere “D”, nel
campo “prov.” la sigla della provincia degli uffici doganali competenti per
l’imposta, nel campo “codice identificativo” il codice della ditta che esegue il
versamento.
Si precisa che i suddetti codici tributo saranno operativamente
efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente
risoluzione.
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La normativa riguarda i codici tributo per accise su prodotti energetici, energia elettrica, gas naturale e nuovi carburanti alternativi secondo il D.Lgs. 504/1995 e il D.Lgs. 26/2007. Commercialisti e aziende che operano nel settore energetico e dei carburanti devono utilizzare questi codici per il versamento F24-Accise, rispettando le modalità previste dall'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 e le disposizioni sulla compensazione tributaria.
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