Chiusura a credito del codice tributo “3895” - Credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 - Regione Campania
Cosa comporta la chiusura a credito del codice tributo 3895 per le aziende campane che utilizzavano il credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 6/E del 2017 comunica la disattivazione della modalità "a credito" del codice tributo 3895, che era stato istituito nel 2010 per gestire il credito d'imposta previsto dall'articolo 3 della legge regionale campana n. 12/2007. Questo credito d'imposta era destinato alle aziende che effettuavano nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania e poteva essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24. A partire dal 1° febbraio 2017, il codice tributo 3895 non è più utilizzabile per fruire del credito in compensazione, limitando l'operatività esclusivamente alla modalità "a debito". Questa decisione è stata richiesta dalla stessa Regione Campania con nota del 20 dicembre 2016, probabilmente per ragioni di gestione amministrativa o esaurimento della misura incentivante. Le aziende che avevano crediti ancora disponibili devono trovare modalità alternative di utilizzo o recupero, non potendo più compensarli tramite il sistema ordinario.
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Riferimento normativo
Chiusura a credito del codice tributo “3895” - Credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 - Regione Campania
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione,
P ianificazione e controllo
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RISOLUZIONE N.6/E
Roma, 19 /01/2017
Oggetto: chiusura a credito del codice tributo “3895” - Credito d’imposta di cui
all’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 - Regione
Campania
Con la convenzione del 2 dicembre 2009 e successivi rinnovi, tra
l’Agenzia delle Entrate e la Regione Campania, sono state disciplinate le modalità
operative per la gestione del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge
regionale 28 novembre 2007, n. 12.
Con la risoluzione n. 17/E dell’8 marzo 2010, è stato istituito, tra l’altro, il
codice tributo “3895”, denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti
produttivi nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 3, legge regionale n.
12/2007”, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in
argomento.
Tanto premesso, con nota prot. n. 2016.0828115 del 20 dicembre 2016, la
Regione Campania ha richiesto di disattivare l’utilizzo “a credito” del citato
codice tributo “3895”.
Pertanto, con la presente risoluzione si rende noto che, a decorrere dal 1°
febbraio 2017, il codice tributo “3895” non è più utilizzabile per la fruizione in
compensazione del credito d’imposta in argomento e che l’operatività del suddetto
codice tributo è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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La chiusura a credito del codice tributo 3895 riguarda il credito d'imposta regionale campano, la compensazione tramite modello F24 e gli incentivi per investimenti produttivi. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la posizione dei clienti campani che utilizzavano questa agevolazione, considerando le implicazioni sulla gestione dei crediti d'imposta, la pianificazione fiscale e le modalità alternative di utilizzo secondo la normativa regionale e nazionale.
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