Riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo.
Quali riduzioni di imposte prevede il Decreto-Legge 68/1991 sul gas metano e sui servizi di trasporto?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 68/1991 interviene su due fronti fiscali per contrastare l'inflazione dovuta a fattori eccezionali e temporanei. In primo luogo, riduce drasticamente l'imposta di consumo sul gas metano per uso domestico (cottura cibi e acqua calda, tariffa T1), abbassandola da 77 lire a 12 lire al metro cubo. Questa riduzione si applica alle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del decreto, con calcolo proporzionale dei consumi giornalieri. In secondo luogo, il decreto introduce un'aliquota IVA agevolata al 9% per i servizi di trasporto ferroviario e marittimo di persone, anziché l'aliquota ordinaria. Per i commercialisti e le aziende, è rilevante che il gas metano domestico viene inserito nella tabella A parte seconda del DPR 633/1972 (disciplina IVA), equiparandolo a un bene agevolato. Le disposizioni hanno carattere temporaneo e straordinario, finalizzate a contenere i prezzi al consumo in un periodo di tensioni inflazionistiche.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 7 marzo 1991, n. 68
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 68/1991
# DECRETO-LEGGE 7 marzo 1991, n. 68
## Riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di
uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni
di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare
le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere
eccezionale e temporaneo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. L'aliquota dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986 , è diminuita da L. 77 a L. 12 al metro cubo. 2. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "41) gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986 ; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg.". 3. Per le prestazioni di servizi relative ai trasporti ferroviario e marittimo di persone l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 9 per cento. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2, relativamente alle cessioni di gas metano, si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
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Il decreto riguarda l'imposta di consumo sul gas metano, l'IVA su cessioni di beni e prestazioni di servizi, e le aliquote agevolate per trasporti pubblici. Commercialisti e aziende di distribuzione gas devono applicare le nuove aliquote nelle fatturazioni, consultando il DPR 633/1972 per la corretta classificazione IVA e il CIP 37/1986 per le tariffe T1 domestiche.
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