Quali sono le norme che il Decreto Ministeriale 459/1991 stabilisce per il trasporto marittimo dei rifiuti in colli?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 459/1991 è un regolamento che disciplina le modalità di trasporto via mare dei rifiuti speciali, tossici e nocivi provenienti da lavorazioni industriali, quando trasportati in colli (imballaggi). La normativa si applica a tutti i soggetti che effettuano operazioni di imbarco, trasporto marittimo, sbarco e trasbordo di rifiuti pericolosi, assimilando questi ultimi alle merci pericolose secondo la classificazione internazionale. Il decreto recepisce le direttive europee sulla gestione dei rifiuti e stabilisce che i rifiuti liquidi, solidi o pastosi contenenti sostanze pericolose (inclusi policlorodifenili e policlorotrifenili) devono essere classificati nella classe 9 delle merci pericolose. In pratica, le aziende che esportano o importano rifiuti via mare devono rispettare specifiche norme di imballaggio, etichettatura con simboli di pericolo, documentazione e procedure di sicurezza, garantendo la protezione della salute umana e dell'ambiente marino durante tutte le fasi del trasporto.
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Riferimento normativo
DECRETO 31 ottobre 1991, n. 459
Testo normativo
DECRETO n. 459/1991
# DECRETO 31 ottobre 1991, n. 459
## Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in
colli.
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 , sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008 , recante "Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , concernente "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi"; Vista la deliberazione in data 27 lublio 1984 del Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , recante "Disposizioni per la prima applicazione dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , concernente lo smaltimento dei rifiuti", pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984 ; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1985, recante "Norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli", pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1985 ; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1986 di "Approvazione delle etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose", pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 1986 ; Visto l' art. 9- bis, comma 6, della legge 9 novembre 1988, n. 475 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1988, emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, recante "Norme in materia di esportazione e di importazione dei rifiuti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1988 ; Considerato che i rifiuti speciali nonchè quelli tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 , sopra menzionato, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, ai sensi del comma 4 dell'art. 9- bisdella legge n. 475/1988 sopra citata; Considerato che i rifiuti liquidi, solidi o pastosi, contenenti una o più sostanze di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , o da esse contaminati, inclusi i policlorodifenili e i policlorotrifenili e loro miscele, sono da considerarsi pericolosi per la salute e l'ambiente anche ai fini del trasporto marittimo; Tenuto conto che tali sostanze sono da inserire nella classe 9 che comprende le merci che per loro natura non possono essere incluse in nessuna delle altre classi; Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione in data 5 gennaio 1989; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 aprile 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 3101955/MP del 23 ottobre 1991; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134 ))
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Il DM 459/1991 è il riferimento normativo per il trasporto marittimo di rifiuti speciali, rifiuti tossici e nocivi, e merci pericolose in colli, disciplinando imballaggio, etichettatura e classificazione nella classe 9. Aziende, spedizionieri marittimi e operatori logistici lo consultano per conformarsi alle norme su esportazione e importazione di rifiuti, smaltimento di policlorodifenili (PCB), e sicurezza della navigazione secondo le direttive CEE.
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