Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 57/1989 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 57/1989, emanato il 23 febbraio 1989, modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi, a decorrere dal 24 febbraio 1989. La norma si applica a benzine speciali, petrolio, Jet Fuel destinato alla difesa, oli da gas combustibili e oli combustibili di varia densità. Le modifiche comportano sia riduzioni che aumenti delle imposte: ad esempio, le benzine speciali passano da 84.744 a 83.554 lire per ettolitro (riduzione), mentre gli oli da gas aumentano da 35.228 a 36.229 lire per ettolitro. Questo decreto riguarda direttamente le aziende petrolifere, i distributori di carburanti e i fornitori di combustibili, che devono adeguare i loro costi di produzione e commercializzazione alle nuove aliquote. Per i commercialisti e le aziende del settore energetico, è rilevante verificare l'impatto sulle giacenze di magazzino e sulla determinazione dei costi di acquisto e vendita dei prodotti petroliferi nel periodo di transizione.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1989, n. 57
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 57/1989
# DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1989, n. 57
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su
alcuni prodotti pretroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 , e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A decorrere dal 24 febbraio 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono modificate: a) da lire 84.744 a lire 83.554 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da lire 8.474,40 a lire 8.355,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina; c) da lire 35.228 a lire 36.229 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; d) da lire 11.297 a lire 11.597, da lire 13.357 a lire 13.716 e da lire 40.130 a lire 41.269 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.
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Il Decreto-Legge 57/1989 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con particolare riferimento a benzine, oli combustibili e carburanti per uso militare. Consulenti fiscali e aziende del settore energetico devono considerare le modifiche alle aliquote d'imposta, la sovrimposta di confine e l'impatto sulla determinazione dei costi di produzione e sulla tassazione indiretta dei prodotti petroliferi.
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