Legge Imposte Indirette

Legge 332/1989

Misure fiscali urgenti.

Pubblicato: 30/09/1989 In vigore dal: 30/09/1989 Documento ufficiale

Quali attività sono soggette all'imposta comunale secondo il Decreto-Legge 332/1989 e come viene calcolata?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 332/1989 introduce un'imposta comunale dovuta da chi esercita imprese, arti e professioni sul territorio italiano. Sono soggetti persone fisiche, società, enti pubblici e privati, associazioni e consorzi che svolgono attività imprenditoriali, artistiche e professionali. L'imposta viene calcolata annualmente con riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio di ogni anno, e il possesso della partita IVA in quella data presume l'esercizio dell'attività.

L'importo dell'imposta dipende dalla superficie dell'insediamento produttivo (locale o area attrezzata) e dal settore di attività, secondo una tabella allegata. La superficie si calcola al 100% per locali coperti e al 10% per aree scoperte, con esclusioni specifiche per parcheggi, servizi pubblici e altre destinazioni. Per chi non utilizza insediamenti produttivi, si presume un'area di 25 metri quadrati nel comune di domicilio fiscale.

La misura base dell'imposta può essere ridotta del 50% se il reddito non supera 12 milioni di lire, oppure aumentata del 100% se supera 50 milioni. I comuni hanno facoltà di modificare questi limiti entro range prestabiliti. Per le imprese stagionali che operano massimo 6 mesi l'anno, l'imposta è ridotta di un quarto.

Sono esenti enti pubblici, regioni, province, comuni e loro consorzi, nonché enti privati senza scopo commerciale principale. Gli artigiani iscritti all'albo beneficiano di una riduzione sulla superficie eccedente i 3.000 metri quadrati.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1989, n. 332

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 332/1989 # DECRETO-LEGGE 30 settembre 1989, n. 332 ## Misure fiscali urgenti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali urgenti in tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni nonchè sulle aliquote e sulla misura di tributi indiretti e di pene pecuniarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 settembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. L' articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta). - 1. Fino all'anno antecendente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta al di fuori del fondo. 2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1. 3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esitente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova contraria. 4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. È considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso (( effettiva)) . Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinqe metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo. 5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di più insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attività a più elevata imposizione. 6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono esclusi: a) i locali e le aree direttamente utilizzati: 1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radio televisivi, di altri servizi a rete; 2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 , ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696 , convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8 ; 3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti; 4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto; b) le aree direttamente utilizzate: 1) per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali; 2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale; 3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste; 4) per l'allevamento di pesci; 5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali. 7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento. 8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 è ridotta del cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e professioni non è superiore a dodici milioni di lire; è aumentata del cento per cento se detto reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune può aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente ad uno o più settori di attività di cui all'allegata tabella, purchè uniformemente per tutte le attività comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie. 9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di più imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8. Resta salvo quanto disposto nell'articolo 4 in materia di accertamento. 10. Non sono soggetti all'imposta: a) lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se con personalità giuridica; b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalità giuridica; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . 11. L'imposta è ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi.".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 332/1989 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto-Legge 332/1989 disciplina l'imposta comunale su imprese, arti e professioni, un tributo locale basato sulla superficie dell'insediamento produttivo e sul settore di attività. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare le variazioni di aliquota in base al reddito dichiarato, le esclusioni di superficie, le agevolazioni per artigiani e imprese stagionali, nonché le competenze comunali nella modulazione dei limiti di reddito per la riduzione o l'aumento dell'imposta.

Normative correlate

Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …
Legge 139/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 1930/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, …

Altre normative del 1989

Regolamento per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricol… Decreto Ministeriale 459 Regolamento recante elevazione dell'ufficio locale marittimo di Oristano ad ufficio circo… Decreto del Presidente della Repubblica 458 Approvazione dello statuto dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiorna… Decreto del Presidente della Repubblica 457 Modificazione al regolamento per la disciplina delle modalita' di funzionamento del comit… Decreto Ministeriale 456 Integrazioni al regolamento approvato con decreto ministeriale 10 aprile 1987, n. 261, co… Decreto Ministeriale 455 Regolamento concernente la pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti maritt… Decreto Ministeriale 454 Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalita' di utilizzazione della quota d… Decreto Ministeriale 453 Regolamento recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distil… Decreto Ministeriale 452

Altri Legge

Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… 154/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recant… 152/2026 Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in … 145/2026 Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degli enti ter… 144/2026 Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di… 143/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recant… 142/2026
Vedi tutti i Legge →