Quali sono le regole per la commercializzazione delle giacenze di metalli preziosi presso produttori, importatori e commercianti secondo la Legge 126/1989?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 126/1989 modifica le disposizioni sulla gestione delle giacenze di materie prime e oggetti in metalli preziosi, stabilendo termini e procedure differenziate a seconda della categoria di detentore. Per i produttori e importatori, le giacenze munite del marchio previsto possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento; trascorso questo termine, la vendita è consentita solo con l'applicazione dello speciale marchio di rimanenza. La normativa introduce eccezioni importanti: gli oggetti d'argento di peso inferiore a 300 grammi possono essere venduti fino ad esaurimento senza marchio di rimanenza, così come le giacenze presso i commercianti, purché in regola con la normativa sui marchi. Per gli oggetti già esonerati dall'obbligo di marchio e titolo, i commercianti devono depositare presso l'ufficio del registro un elenco analitico entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, documentando che l'acquisto dal produttore è avvenuto nei termini previsti. Questa disciplina rappresenta un regime transitorio volto a regolarizzare le giacenze storiche di metalli preziosi nel mercato italiano, evitando blocchi commerciali e permettendo lo smaltimento ordinato delle rimanenze.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 aprile 1989, n. 126
Testo normativo
LEGGE n. 126/1989
# LEGGE 3 aprile 1989, n. 126
## Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46,
sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46 , è sostituito dal seguente: "Art. 29. - 1. Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305 , esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. 2. Trascorso tale termine dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso. 3. Non sono soggetti alle norme di cui ai commi 1 e 2 gli oggetti d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305 , i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza. 4. Le giacenze di merce esistenti presso i commercianti potranno essere parimenti vendute fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza, purchè in regola con le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305 ". 2. Per gli oggetti già esonerati, ai sensi dell' articolo 9, lettera f), della legge 5 febbraio 1934, n. 305 , dall'obbligo del marchio e del titolo, il commerciante è tenuto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a depositare presso il competente ufficio del registro un elenco analitico degli oggetti stessi - dei quali l'ufficio medesimo terrà registrazione - oltre a documentare che l'acquisto dal produttore o importatore è avvenuto nel rispetto dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ___________ AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: L' art. 29 della legge n. 46/1968 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), nel testo antecedente alla sostituzione operata dalla legge qui pubblicata, così recitava: "Art. 29. - Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305 , esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. Le giacenze di merce di cui al precedente comma esistenti presso i commercianti possono essere vendute entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorsi i termini previsti nei precedenti commi dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso. Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi gli oggetti di argento di peso inferiore a gr. 300, semprechè siano muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305 , i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza". Note all'art. 1: - Per il precedente testo dell' art. 29 della legge n. 46/1968 si veda la nota al titolo. - La legge n. 305/1934 (Disciplina dei titoli dei metalli preziosi) è stata abrogata dall' art. 36 della legge n. 46/1968 . L'art. 9, lettera f), così recitava: "9. Sono esenti dall'obbligo del marchio del produttore e del titolo: (omissis) f) i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose, perle fine o di coltura applicate superi di almeno dieci volte i valore del metallo".
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La Legge 126/1989 disciplina le giacenze di metalli preziosi, marchi di identificazione e marchio di rimanenza secondo la legge 5 febbraio 1934, n. 305. Commercianti, produttori e importatori devono rispettare i termini di immissione in commercio e le modalità di marcatura previste dal regolamento di applicazione. La normativa riguarda oggetti d'argento, materie prime preziose e la loro tracciabilità attraverso il sistema dei marchi obbligatori.
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