Modalità di tassazione ai fini delle imposte di successione, ipotecarie e catastali di una successione testamentaria comportante conferimento di un bene immobile e di titoli bancari esistenti nello Stato italiano in un “trust” costituito per testamento a favore della nipote di “de cuius” residente in Australia. - Articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 20
Come si applica l'imposta di successione quando un testatore residente estero costituisce un trust per testamento con beni immobili e titoli bancari situati in Italia, e quale aliquota si applica in base al rapporto?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la costituzione di un trust per testamento rientra tra i "vincoli di destinazione" assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni secondo il decreto-legge 262/2006. Quando il testatore è residente estero (come nel caso del "de cuius" residente in Australia), l'imposta si applica solo sui beni e diritti esistenti nel territorio italiano, quindi l'appartamento categoria A/2 e i titoli bancari emessi da istituti con sede in Italia sono tassabili. L'aliquota da applicare dipende dal rapporto di parentela tra il disponente e il beneficiario finale del trust: nel caso della nipote, si applica l'aliquota del 6% senza franchigia, come previsto per i parenti in linea collaterale. La base imponibile è determinata dal valore complessivo netto dei beni conferiti nel trust, calcolato secondo le regole ordinarie delle successioni. Oltre all'imposta di successione, il conferimento dell'immobile nel trust genera anche imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%), calcolate proporzionalmente sul valore dell'immobile stesso.
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Riferimento normativo
Modalità di tassazione ai fini delle imposte di successione, ipotecarie e catastali di una successione testamentaria comportante conferimento di un bene immobile e di titoli bancari esistenti nello Stato italiano in un “trust” costituito per testamento a favore della nipote di “de cuius” residente in Australia. - Articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 20
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Risposta n. 371
OGGETTO: Modalità di tassazione ai fini delle imposte di successione,
ipotecarie e catastali di una successione testamentaria
comportante conferimento di un bene immobile e di titoli bancari
esistenti nello Stato italiano in un “trust” costituito per
testamento a favore della nipote di “de cuius” residente in
Australia. - Articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27
luglio 2000, n.212.
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante (di seguito, anche Tizio) chiede di conoscere come calcolare le
imposte di successione, ipotecarie e catastali in relazione alla successione disposta
con testamento depositato in Italia, contenente la costituzione di un “trust”.
In particolare, l’Istante dichiara che il “de cuius” è deceduto in Australia,
dove era residente.
Il “de cuius” con il testamento in questione ha nominato Tizio esecutore
testamentario e “trustee” di un “trust” estero, appositamente costituito con il
medesimo testamento in Australia, denominato “YYY Trust”, (di seguito, anche
“trust”) in cui la nipote (figlia della sorella del “de cuius”) ha il ruolo di soggetto
beneficiario.
L’Istante specifica anche che i beni caduti in successione oggetto di quesito
sono un appartamento categoria A/2 e titoli bancari.
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SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente istante ritiene che le imposte di successione ipotecarie e
catastali vadano calcolate nella misura fissa di Euro 200,00 ciascuna, e che i titoli
non vadano assoggettati ad alcuna imposta.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento all’imposta di successione, si rileva che l’articolo 2, comma
47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e
donazioni, estendendone l'ambito applicativo alla “costituzione di vincoli di
destinazione” su beni e diritti.
Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust.
Le modalità di applicazione al trust dell'imposta sulle successioni e
donazioni sono state illustrate dalla scrivente con le Circolari del 6 agosto 2007, n.
48, e del 22 gennaio 2008, n. 3.
La lettura di tali documenti di prassi evidenzia che al conferimento di beni in
“trust” deve essere applicata l’imposta sulle successioni e donazioni in misura
proporzionale avendo riguardo, ai fini della determinazione delle aliquote, al
rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.
Conseguentemente, alla successione testamentaria in oggetto, poiché
beneficiario finale del patrimonio costituito nel trust è la nipote del “de cuius”,
risulta applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni con l’aliquota del 6%,
senza alcuna franchigia, come previsto dall’art. 2, comma 48, lett. b), del decreto-
legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Per quanto riguarda la base imponibile, occorre far riferimento all’art. 2,
comma 48, del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevede che, ai fini
dell’applicazione dell’imposta alle successioni, la base imponibile è determinata
con riferimento al “valore complessivo netto dei beni” devoluti a ciascun
beneficiario (erede o legatario). Le modalità di determinazione del predetto valore
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complessivo netto sono precisate nell’articolo 8, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS).
L’imposta di successione va applicata con riferimento ai beni situati in Italia
ed indicati nell’art. 2 del TUS.
In particolare, l’art. 2, comma 2, del TUS stabilisce che: “2. Se alla data
dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante
non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti
ivi esistenti”.
Inoltre, agli effetti del citato comma 2 si considerano in ogni caso esistenti
nello Stato i beni e diritti elencati nel comma 3 della medesima norma.
Pertanto, nel caso di specie, essendo il “de cuius” residente in Australia al
momento della sua morte, l’imposta di successione è dovuta limitatamente ai beni
e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato italiano, come individuati ai sensi del
citato art. 2 del TUS, che siano stati conferiti nel trust testamentario in oggetto, tra
i quali l’immobile situato in Italia (immobile di categoria A/2).
Anche i titoli bancari conferiti nel trust vanno assoggettati ad imposta sulle
successioni e donazioni, se esistenti nello Stato italiano a norma dei criteri dettati
dal citato comma 3.
Ad esempio, qualora si tratti di titoli obbligazionari emessi da istituti
bancari, il valore dei titoli bancari andrà assoggettato ad imposta sulle successioni
e donazioni, se emessi da istituti bancari aventi sede nello Stato italiano, come
previsto dalla lettera c) del citato art. 2, comma 3.
Infine, alla successione testamentaria in oggetto, la quale comporta un
conferimento dell’appartamento sito in Italia nel trust avente effetti traslativi, si
applicano anche le imposte ipotecaria e catastale con l’aliquota proporzionale, pari
rispettivamente al 2 e all’1 per cento (cfr. Circolare n. 48 del 2007 paragrafo 5.3, e
Circolare n. 3 del 2008 paragrafo 6).
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La base imponibile alla quale commisurare dette aliquote è determinata ai
sensi degli articoli 2 e 10 del Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale
approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC).
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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L'interpello riguarda l'applicazione dell'imposta di successione e donazioni su trust testamentari, vincoli di destinazione e conferimenti di beni immobili in Italia da parte di non residenti. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare la residenza del de cuius, l'identificazione dei beneficiari finali, l'aliquota in base al grado di parentela, e l'assoggettamento a imposte ipotecaria e catastale secondo il TUIC (decreto legislativo 347/1990).
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