Direttiva UE In vigore Imposte Indirette

Direttiva UE 0543/2022

Direttiva (UE) 2022/543 del Consiglio del 5 aprile 2022 che modifica le direttive 2008/118/CE e (UE) 2020/262 per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica

Pubblicato: 05/04/2022 In vigore dal: 05/04/2022 Documento ufficiale

Quali sono le novità introdotte dalla Direttiva UE 2022/543 in materia di esenzione da accise nei punti di vendita duty-free del tunnel sotto la Manica?

Spiegato da FiscoAI
La Direttiva UE 2022/543 del 5 aprile 2022 estende il regime di esenzione dall'accisa ai prodotti sottoposti ad accisa venduti nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles, equiparando questa infrastruttura ai porti tradizionali. La norma si applica ai viaggiatori in possesso di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica, consentendo loro di acquistare prodotti accisati in esenzione fiscale. Questa modifica è stata necessaria a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, che aveva portato all'apertura di punti duty-free nei porti francesi di Calais e Dunkerque e nel terminale britannico di Folkestone, creando un'asimmetria normativa. La direttiva modifica sia la Direttiva 2008/118/CE che la Direttiva (UE) 2020/262, prevedendo che gli Stati membri adottino misure necessarie per impedire evasione, elusione o abuso dell'esenzione fiscale, considerando che i viaggiatori non possono uscire dal collegamento fino al raggiungimento della destinazione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Direttiva (UE) 2022/543 del Consiglio del 5 aprile 2022 che modifica le direttive 2008/118/CE e (UE) 2020/262 per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica EN: Council Directive (EU) 2022/543 of 5 April 2022 amending Directives 2008/118/EC and (EU) 2020/262 as regards tax-free shops situated in the French terminal of the Channel Tunnel

Testo normativo

6.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107/13 DIRETTIVA (UE) 2022/543 DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2022 che modifica le direttive 2008/118/CE e (UE) 2020/262 per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ) , deliberando secondo una procedura legislativa speciale, considerando quanto segue: (1) L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ( 3 ) consente agli Stati membri di esentare dal pagamento dell’accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti a viaggiatori che si recano in un territorio terzo nei punti di vendita in esenzione da imposte situati negli aeroporti e nei porti dell’Unione. (2) Il collegamento fisso sotto la Manica è un collegamento ferroviario che consiste in un tunnel a due gallerie sotto la Manica tra Coquelles (Pas-de-Calais, Francia) e Folkestone (Kent, Regno Unito). Dispone di una galleria di servizio e di terminali a entrambe le estremità per il controllo di entrata e di uscita dai tunnel. A causa di tali infrastrutture, presenta pertanto le caratteristiche di un collegamento marittimo tra la Francia e il Regno Unito, con controlli di frontiera presso i due terminali di accesso. Il collegamento marittimo e il collegamento fisso sotto la Manica consentono una traversata del canale della Manica alle stesse condizioni. (3) Il terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica a Coquelles dovrebbe pertanto essere considerato equivalente a un porto ai fini dell’articolo 14 della direttiva 2008/118/CE. (4) A causa del recesso del Regno Unito dall’Unione, che ha portato all’apertura di punti di vendita in esenzione da imposte nei porti di Calais e Dunkerque e nel terminale britannico del collegamento fisso sotto la Manica a Folkestone, è opportuno autorizzare l’apertura di punti di vendita in esenzione da imposte nel terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica a Coquelles. (5) Dato che i viaggiatori che utilizzano il collegamento fisso sotto la Manica non possono uscirne fino a quando non raggiungono la destinazione, il rischio del mancato rispetto delle disposizioni sulle accise e sulle importazioni in esenzione da imposte e il conseguente onere di controllo per le autorità doganali saranno limitati. Tuttavia, per evitare qualsiasi evasione, elusione o abuso, la Francia dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire la corretta applicazione dell’esenzione fiscale nei punti di vendita in esenzione da imposte del terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica di Coquelles. (6) Poiché la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ( 4 ) abroga e sostituisce la direttiva 2008/118/CE a decorrere dal 13 febbraio 2023, è opportuno modificare anche la disposizione corrispondente della direttiva (UE) 2020/262. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2008/118/CE e (UE) 2020/262, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della direttiva 2008/118/CE L’articolo 14 della direttiva 2008/118/CE è così modificato: 1) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis .   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles a viaggiatori in possesso di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.»; 2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1, 1 bis e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.». Articolo 2 Modifica della direttiva (UE) 2020/262 L’articolo 13 della direttiva (UE) 2020/262 è così modificato: 1) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis .   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles a viaggiatori in possesso di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.»; 2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1, 1 bis e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.». Articolo 3 1.   Lo Stato membro che decida di applicare l’esenzione prevista all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE conformemente all’articolo 1 della presente direttiva o l’esenzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 conformemente all’articolo 2 della presente direttiva, e adotti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla presente direttiva, informano immediatamente la Commissione in merito alle misure adottate in applicazione della presente direttiva. 2.   Le misure adottate dallo Stato membro contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dallo Stato membro. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022 Per il Consiglio Il presidente B. LE MAIRE ( 1 ) Parere del 9 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Parere del 23 febbraio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 3 ) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ( GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12 ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise ( GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Direttiva UE 0543/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Direttiva 2022/543 riguarda l'esenzione da accise, il regime duty-free e i punti di vendita in esenzione da imposte, disciplinando le modalità di applicazione dell'esenzione fiscale per i prodotti accisati. Commercialisti e consulenti doganali devono conoscere le disposizioni sulla corretta applicazione dell'esenzione, il controllo delle importazioni in esenzione da imposte e le misure anti-evasione previste dagli Stati membri, in particolare per quanto concerne il collegamento fisso sotto la Manica e i titoli di trasporto validi verso il Regno Unito.

Normative correlate

Legge 153/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …
Legge 139/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 1930/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, …

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbr… Provvedimento AdE 48243 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giug… Provvedimento AdE 253155 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondaz… Provvedimento AdE 117

Altri Direttiva UE

Direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, reca… 1472/2026 Direttiva (UE) 2026/1194 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che stabilisce le modalità di… 1194/2026 Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sull… 1021/2026 Direttiva (UE) 2026/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che … 1024/2026 Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recant… 0805/2026 Direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che mo… 0806/2026
Vedi tutti i Direttiva UE →