Direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
Direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
EN: Directive (EU) 2026/1472 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 amending Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1472
30.6.2026
DIRETTIVA (UE) 2026/1472 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2026
recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, lettera c),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(
1
)
,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Onde garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali, l’Unione ha adottato la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(2)
Nel suo documento di lavoro dei servizi, del 28 giugno 2022, sulla valutazione della direttiva 2012/29/UE, la Commissione ha concluso che, sebbene abbia globalmente apportato i benefici attesi e abbia inciso positivamente sui diritti delle vittime, la direttiva 2012/29/UE non ha risolto alcuni specifici problemi relativi a tali diritti. Tra le carenze individuate figurano l’insufficiente capacità di accedere alle informazioni, di ricevere assistenza e protezione secondo le esigenze individuali di ciascuna vittima, di partecipare ai procedimenti penali o di ottenere in tale ambito una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato. La presente revisione della direttiva 2012/29/UE intende rispondere alle carenze riscontrate in tale valutazione e in numerose consultazioni.
(3)
Le vittime di discriminazione intersezionale sono esposte a un rischio maggiore di subire danni derivanti dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta. È quindi importante che, nell’attuazione della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri tengano conto delle esigenze specifiche delle vittime colpite da discriminazione intersezionale.
(4)
Al fine di garantire canali di comunicazione completi che tengano conto della complessità delle esigenze delle vittime in relazione al loro diritto di accesso alle informazioni, tutte le vittime, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui esso sia stato commesso e dalle circostanze, dovrebbero poter accedere a una linea di assistenza per le vittime utilizzando il numero telefonico 116 006, valido in tutta l’Unione. L’introduzione di tale numero valido in tutta l’Unione dovrebbe lasciare impregiudicate i numeri di telefono nazionali preesistenti, comprese i numeri di telefono per assistenza gestiti da organizzazioni non governative. Oltre all’accesso telefonico, le linee di assistenza per le vittime dovrebbero essere messe a disposizione attraverso altre tecnologie dell’informazione e della comunicazione, tra cui applicazioni online e siti web. Tali servizi possono essere messi a disposizione anche tramite chat box. Le informazioni fornite sui siti web dovrebbero includere anche quelle specificate nella presente direttiva per quanto riguarda la sensibilizzazione e la comunicazione in materia di diritti delle vittime, il che consentirebbe di razionalizzare le informazioni fornite sui siti web ed evitare la duplicazione di siti web contenenti informazioni sui diritti delle vittime. Le linee di assistenza dovrebbero fornire alle vittime informazioni sui loro diritti e sostegno emotivo e dovrebbero reindirizzarle verso la polizia o altri servizi, comprese altre linee assistenza specializzate, se necessario. Il sostegno emotivo può essere inteso come un approccio empatico nei confronti della vittima affinché si senta accettata e al sicuro e possa esprimersi liberamente. Le linee di assistenza dovrebbero inoltre indirizzare le vittime verso altre linee di assistenza specializzate di cui alla decisione 2007/116/CE della Commissione
(
4
)
, come il numero valido in tutta l’Unione delle linee di assistenza per minori «116 111», della linea diretta per minori scomparsi «116 000» e della linea di assistenza per vittime di violenza contro le donne «116 016». I servizi forniti dalle linee di assistenza dovrebbero essere disponibili nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro, come stabilito dal proprio diritto nazionale. Nel caso dei servizi forniti tramite linee di assistenza telefonica, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire la prestazione di tali servizi in almeno un’altra lingua ampiamente compresa nello Stato membro interessato. In tal caso, spetta allo Stato membro decidere, sulla base di criteri oggettivi, quale lingua supplementare selezionare. Per lingua ampiamente compresa si intende una lingua utilizzata nello Stato membro, in aggiunta alla lingua o alle lingue ufficiali, che si può ragionevolmente supporre che la vittima comprenda. Una lingua ampiamente compresa potrebbe essere, ad esempio, una lingua minoritaria in uno Stato membro, la lingua di una popolazione particolarmente vulnerabile o una lingua ampiamente utilizzata a livello internazionale. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i servizi forniti dalle linee di assistenza, che mettono a disposizione delle vittime le informazioni specificate nella presente direttiva o che le indirizzano ai servizi pertinenti o alle linee di assistenza specializzate mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione, siano disponibili in una lingua che le vittime siano in grado di comprendere, a condizione che ciò sia possibile almeno attraverso le tecnologie di traduzione e interpretazione. Le linee di assistenza dovrebbero essere gestite in modo sicuro, garantendo che le informazioni, e in particolare i dati, non siano scambiati in modo da consentire l’accesso senza un’adeguata autorizzazione. Fatte salve le procedure nazionali, è importante che siano attuate adeguate misure di sicurezza per impedire qualsiasi accesso non autorizzato. È importante che le linee di assistenza siano raggiungibili non solo attraverso chiamate nazionali con il numero valido in tutta l’Unione 116 006, ma anche da un altro Stato membro, in particolare dalle vittime che hanno subito un danno in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza. Ciò dovrebbe essere garantito, ad esempio, mettendo a disposizione un numero aggiuntivo che possa essere chiamato da un altro Stato membro per mettere in contatto la vittima con la linea di assistenza cui deve rivolgersi per ottenere l’assistenza pertinente. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l’assistenza fornita dalle linee di assistenza non pregiudichi il diritto delle vittime di ricevere informazioni sui loro diritti e sul loro caso e di comunicare con le autorità competenti e con servizi di assistenza generale o specialistica alle vittime attraverso opportune tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le linee di assistenza dovrebbero essere gestite da persone adeguatamente formate, compresi volontari, al fine di garantire un elevato livello di servizio e un approccio sensibile alle vittime, in linea con gli standard di qualità esistenti. Le linee di assistenza dovrebbero funzionare secondo le norme generali applicabili ai servizi di assistenza alle vittime di cui alla direttiva 2012/29/UE, come modificate dalla presente direttiva, e agire nell’interesse delle vittime, e dovrebbero essere riservate e gratuite.
(5)
La denuncia di reati nell’Unione dovrebbe essere migliorata per combattere l’impunità, evitare la vittimizzazione ripetuta e garantire società più sicure. Le vittime talvolta non sono consapevoli di essere vittime di un reato pur subendone i danni, come nel caso delle vittime della criminalità informatica. È necessario combattere l’indifferenza nei confronti della criminalità promuovendo azioni di sensibilizzazione, assistendo le vittime, riducendo gli ostacoli alla denuncia dei reati e creando ambienti più sicuri per la denuncia dei reati da parte delle vittime. Ciò è particolarmente importante per le vittime meno propense a denunciare un reato, che di solito sono quelle più bisognose di protezione. Per far fronte ai bassi tassi di denuncia, è altresì importante facilitare la segnalazione alle autorità competenti della commissione di un reato da parte di persone che sanno o sospettano in buona fede che sia stato commesso un reato.
(6)
Se i reati non vengono denunciati o vengono denunciati in misura insufficiente, ciò si ripercuote sull’intera Unione e ostacola il buon funzionamento dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. La procedura relativa alla denuncia dei reati comprende varie fasi definite nelle norme procedurali applicabili previste dal diritto nazionale. Tali fasi comprendono, ove pertinente e applicabile, la presentazione di una denuncia o l’intervento d’ufficio delle autorità competenti. La procedura relativa alla denuncia dei reati dovrebbe essere resa più efficace al fine di migliorare la prevenzione della criminalità e fungere da deterrente per i potenziali autori di reati. La direttiva 2012/29/UE dovrebbe pertanto essere modificata per agevolare la denuncia dei reati attraverso tecnologie dell’informazione e della comunicazione facilmente accessibili e di facile utilizzo.
(7)
Al fine di garantire alle vittime un accesso effettivo alla giustizia, gli Stati membri dovrebbero istituire canali gratuiti, accessibili, di facile utilizzo, sicuri e prontamente disponibili per la denuncia dei reati. La denuncia dei reati di persona potrebbe essere considerata più appropriata, tra l’altro, in casi urgenti, ad esempio nei casi che comportano una minaccia imminente, nei casi in cui è necessario un seguito immediato, nei casi in cui le prove devono essere raccolte senza indugio o nei casi in cui sia necessario un contatto personale per garantire l’efficacia dell’indagine penale. La denuncia dei reati mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione potrebbe essere considerata appropriata, tra l’altro, in alcuni casi non urgenti e reati non violenti. I casi violenti comportano violenza fisica o psicologica. Nel determinare la disponibilità di tale denuncia, gli Stati membri dovrebbero considerare l’interesse superiore della vittima, valutando se la denuncia online consentirebbe la verifica, la valutazione o il trattamento tempestivi della denuncia da parte dell’autorità competente, se essa comporti un rischio di perdita o deterioramento degli elementi di prova e se un colloquio tardivo o inadeguato con la vittima inciderebbe negativamente sul caso.
(8)
Gli Stati membri dovrebbero agevolare la segnalazione da parte di terzi. La segnalazione da parte di terzi può rappresentare un’alternativa alla denuncia diretta alle autorità competenti e consente alle vittime di informare in buona fede un terzo adeguatamente formato, come un’organizzazione della società civile o un’organizzazione non governativa, in merito a un reato. Tale terzo informa quindi, con il consenso della vittima, ove possibile, le autorità competenti. La segnalazione da parte di terzi può facilitare l’accesso delle vittime alla giustizia in circostanze particolari, ad esempio quando temono ritorsioni. Contribuisce inoltre ad affrontare i bassi tassi di denuncia dei reati. Gli Stati membri possono sostenere e agevolare la procedura di segnalazione da parte di terzi, promuovendo una più stretta cooperazione e il dialogo tra le autorità competenti e le organizzazioni della società civile suscettibili di ricevere informazioni dalle vittime in merito ai reati. Tale cooperazione e tale dialogo possono consentire alle autorità di avere una conoscenza accurata dell’incidenza della criminalità a livello locale o sociale. La segnalazione da parte di terzi lascia impregiudicate le norme procedurali nazionali relative alla formalizzazione della denuncia e alla presentazione delle prove. Tale segnalazione è distinta dalla rappresentanza delle vittime da parte di terzi nel procedimento penale e lascia impregiudicate le norme applicabili negli Stati membri per quanto riguarda la procedura necessaria affinché un’autorità competente decida se avviare formalmente un’indagine in un determinato caso.
(9)
Le misure adottate per proteggere le vittime prima che l’autore del reato sia informato della denuncia lascia impregiudicati gli articoli 3 e 6 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
.
(10)
Gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone la cui libertà è limitata possano effettivamente denunciare un reato commesso in strutture quali istituti di salute mentale e di assistenza sociale, orfanotrofi e case di riposo, nonché in qualsiasi altro contesto chiuso pubblico o privato sotto il controllo di autorità giudiziarie, amministrative o di altre autorità pubbliche, oppure in qualsiasi istituto privato dal quale tali persone non sono autorizzate o non sono nelle condizioni di allontanarsi a loro piacimento.
(11)
È importante che tutti gli Stati membri sviluppino meccanismi più efficaci per prendere contatti con le vittime di reati che non vengono denunciati. L’entità del problema dei reati non denunciati è considerevole. Dall’indagine condotta nel 2021 dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo «Reati, sicurezza e diritti delle vittime» è emerso che nella maggior parte dei casi, le vittime non denunciano i reati. Si tratta di un dato particolarmente preoccupante per determinati tipi di reati, come la violenza domestica, e per talune categorie di vittime, in particolare quelle più vulnerabili. Per far fronte ai bassi tassi di denuncia, si dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a scambiare le migliori pratiche e a prendere in considerazione misure innovative volte a incrementare la denuncia dei reati. A tale riguardo, alcuni Stati membri hanno attuato politiche basate sull’approccio «free in, free out», che consente alle persone di denunciare un reato alle autorità competenti indipendentemente dal loro status di soggiorno e senza timore di ripercussioni qualora ne sia reso noto lo status irregolare. Le autorità competenti dovrebbero rispettare le norme dell’Unione applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare il principio secondo cui i dati personali non dovrebbero essere trattati per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, a meno che non esista una base giuridica a norma del diritto dell’Unione o nazionale e qualora il trattamento per tale diversa finalità sia necessario e proporzionato in una società democratica. A seconda della finalità del trattamento, le autorità competenti dovrebbero applicare il quadro adeguato in materia di protezione dei dati, anche quando i dati personali sono trasmessi tra autorità diverse.
(12)
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la notifica alla vittima del proprio diritto di ricevere informazioni sul procedimento penale, nonché la sua richiesta di ricevere tali informazioni, siano debitamente registrati.
(13)
Dovrebbero essere disponibili servizi di assistenza mirata ed integrata per le numerose tipologie di vittime con esigenze specifiche. Tali tipologie possono comprendere non solo le vittime di violenza sessuale e le vittime di violenza di genere, compresa la violenza contro le donne e la violenza domestica, ma anche le vittime della tratta di esseri umani, le vittime della criminalità organizzata, le vittime con disabilità, le vittime di sfruttamento, le vittime di reati basati sull’odio, le vittime del terrorismo, le vittime di tortura, le vittime di sparizioni forzate e le vittime di genocidio, le vittime di crimini contro l’umanità, di crimini di guerra o di crimini di aggressione, quali definiti agli articoli 6, 7, 8 e 8
bis
dello statuto della Corte penale internazionale. Nell’ambito della risposta mirata ed integrata alle vittime di violenza sessuale, i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva possono includere, ove legalmente disponibili in un determinato Stato membro conformemente al diritto nazionale, comprese le leggi e le disposizioni costituzionali, la contraccezione d’emergenza, il trattamento profilattico post-esposizione, i test per le infezioni sessualmente trasmissibili e l’accesso all’aborto. Ciò dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri per la definizione delle rispettive politiche sanitarie e per l’organizzazione e l’erogazione di servizi sanitari e di assistenza medica, conformemente all’articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(14)
I servizi di assistenza generale sono servizi istituiti per sostenere tutte le vittime di reato. I servizi di assistenza specialistica sono servizi adattati alle esigenze di gruppi specifici o sono un tipo di servizi specifico. Tali servizi di assistenza specialistica possono essere offerti a particolari gruppi di vittime, ad esempio sulla base del tipo di reato del quale sono state vittime o delle caratteristiche personali della vittima.
(15)
I servizi di assistenza generale e specialistica dovrebbero essere facilmente accessibili alle vittime su base non discriminatoria prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. Gli Stati membri dovrebbero garantire una sufficiente distribuzione geografica dei servizi alle vittime, ad esempio assicurando che vi siano servizi nelle zone rurali, remote e scarsamente popolate, tenendo conto della geografia e della composizione demografica dello Stato membro interessato, orari di apertura adeguati e la fornitura di servizi attraverso molteplici canali. I servizi di assistenza generale e specialistica dovrebbero essere coordinati, in particolare, attraverso rinvii basati sulle esigenze specifiche delle vittime ed essere gratuiti e riservati, anche mediante un’adeguata protezione contro divulgazioni indebite.
(16)
In tempi di crisi potrebbe essere particolarmente necessario garantire che le vittime di reato abbiano accesso a servizi di assistenza in funzione delle loro esigenze individuali. A fronte di tale situazione di crisi, potrebbe essere difficile per gli Stati membri garantire il pieno funzionamento di tutti i servizi normalmente forniti alle vittime. In caso di crisi, è importante che gli Stati membri garantiscano che siano soddisfatte almeno le esigenze individuali di base delle vittime. Tali esigenze individuali di base potrebbero includere cure di emergenza, case rifugio e misure di protezione fisica e sostegno psicologico.
(17)
Un ulteriore sostegno psicologico dovrebbe essere disponibile per le vittime che ne hanno bisogno, per tutto il tempo necessario e in funzione delle loro esigenze individuali, qualora la particolare necessità di sostegno psicologico sia stata individuata da una valutazione individuale ai sensi della presente direttiva.
(18)
Per evitare le gravi conseguenze della vittimizzazione in età precoce, che possono incidere negativamente sull’intera vita delle vittime, è fondamentale garantire che tutte le vittime minorenni, compresi i minori che hanno subito un danno a seguito dell’essere stati testimoni di un reato, ricevano il massimo livello di assistenza e di protezione. Tutte le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio adatto ai minori. Inoltre, è importante che le vittime minorenni più vulnerabili, in funzione delle loro esigenze individuali, beneficino di servizi di assistenza e protezione mirate ed integrate che includano un approccio basato sul coordinamento e sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie e i servizi sociali. Fatti salvi i sistemi di assistenza nazionali esistenti, gli Stati membri sono incoraggiati a fornire tali servizi di assistenza e protezione nella stessa sede, qualora ciò possa migliorare l’accessibilità, il coordinamento e il benessere generale del minore.
(19)
La partecipazione al processo può essere un’esperienza emotivamente difficile e impegnativa per le vittime. È pertanto importante che le vittime presenti nei locali giudiziari siano assistite e possano partecipare attivamente al procedimento penale, conformemente al loro ruolo in tale contesto. Per questo motivo, tutte le vittime che necessitano di informazioni e sostegno emotivo presso i locali giudiziari in cui si svolgono procedimenti penali, in particolare le vittime di reati gravi, dovrebbero ricevere informazioni pratiche sugli aspetti organizzativi del procedimento giudiziario penale, nonché sostegno emotivo. Il sostegno emotivo può essere offerto, ad esempio, dal personale giudiziario, da volontari formati, da servizi di assistenza alle vittime o dalle autorità competenti, secondo quanto stabilito dagli Stati membri. Tale assistenza non richiede la messa a disposizione di strutture supplementari o la presenza permanente di servizi di assistenza alle vittime nei locali giudiziari.
(20)
Tutte le vittime nell’Unione, conformemente al loro status nel procedimento penale, dovrebbero essere informate delle decisioni che le interessano direttamente adottate nel procedimento giudiziario. Tali decisioni dovrebbero includere almeno quelle riguardanti il servizio di interpretazione e di traduzione durante le udienze e quelle riguardanti le misure speciali di protezione destinate alle vittime con esigenze particolari di protezione. Le vittime dovrebbero inoltre avere il diritto di chiedere il riesame delle decisioni riguardanti il loro diritto all’interpretazione e alla traduzione, al loro diritto di essere sentite e al loro diritto al patrocinio a spese dello Stato, qualora tali decisioni siano adottate durante le udienze. Il diritto di chiedere un riesame dovrebbe essere esercitato conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale e allo status della vittima nel procedimento penale. Tale diritto non impone agli Stati membri di prevedere un meccanismo o una procedura distinti o nuovi in cui la decisione possa essere impugnata, se tale meccanismo o procedura esiste già, e non dovrebbe prolungare irragionevolmente il procedimento penale o sospenderlo. Dovrebbe essere possibile procedere al riesame di una decisione nell’ambito della stessa istanza, eventualmente da parte della stessa autorità. Dovrebbe inoltre essere possibile effettuare tale riesame oralmente durante il procedimento giudiziario, nel debito rispetto del diritto della vittima alla traduzione e all’interpretazione.
(21)
Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’autore del reato non possa ricevere i dati personali riguardanti il luogo di residenza della vittima o altri dati di contatto equivalenti. In casi eccezionali in cui tali dati debbano essere forniti all’autore del reato, l’autorità competente dovrebbe, nel valutare se vi sia la necessità di divulgare tali dati, tenere conto dell’esercizio dei diritti della difesa, nel debito rispetto dell’articolo 7 della direttiva 2012/13/UE, al fine di evitare pregiudizi ai diritti della difesa e a eventuali legittimi interessi alla divulgazione che potrebbero prevalere sul diritto della vittima alla protezione dei dati personali. In casi eccezionali, qualora tali dati debbano essere divulgati, è importante che le autorità competenti valutino l’adozione di misure di protezione adeguate per attenuare i potenziali rischi di danno psicologico o fisico alla vittima. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di trasparenza e accesso del pubblico alle informazioni, che si basa sulle tradizioni costituzionali degli Stati membri.
(22)
Il diritto al patrocinio a spese dello Stato è essenziale per garantire l’accesso universale alla giustizia e l’effettiva partecipazione delle vittime al procedimento penale e l’accesso al gratuito patrocinio dovrebbe pertanto essere messo a disposizione delle vittime che hanno il diritto di diventare parti del procedimento penale. Tra queste dovrebbero rientrare le vittime che hanno lo status di parte al momento della presentazione di una richiesta di patrocinio a spese dello Stato, nonché quelle il cui status formale di parte sarà deciso in una fase successiva del procedimento, ad esempio in una situazione in cui tale status è concesso solo dopo la decisione di esercitare l’azione penale contro l’autore del reato. Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe coprire i costi e le spese relativi all’assistenza di un avvocato durante il procedimento penale, comprese le spese sostenute prima che sia stato concesso lo status di parte. Nell’effettuare una valutazione del merito, qualora sia già stata effettuata una valutazione individuale ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto dei risultati di tale valutazione. Talune categorie di vittime, come le vittime con disabilità, le vittime minorenni o le vittime di determinati reati, e in particolare le vittime vulnerabili, che hanno il diritto di diventare parti del procedimento penale, dovrebbero beneficiare del patrocinio a spese dello Stato qualora non dispongano di risorse sufficienti. Tali categorie dovrebbero essere definite dagli Stati membri nel diritto nazionale. La presente direttiva non conferisce alcun diritto di diventare parte di un procedimento penale. Gli Stati membri sono incoraggiati a concedere il patrocinio a spese dello Stato alle vittime della violenza di genere, del terrorismo e della tratta di esseri umani, indipendentemente da una valutazione delle risorse o del merito.
(23)
Tutte le vittime dovrebbero essere oggetto di una valutazione tempestiva, adeguata, efficiente e proporzionata, conformemente alla presente direttiva e alle procedure nazionali pertinenti per dare attuazione alle disposizioni della presente direttiva. Le procedure nazionali sono importanti per garantire che le misure di assistenza e protezione siano adattate alle esigenze individuali della vittima e alle circostanze e che le autorità competenti a livello nazionale, regionale o locale possano determinare l’organizzazione pratica delle valutazioni, comprese le istituzioni o gli organismi più adatti a effettuarle. È fondamentale che le vittime ricevano l’assistenza e la protezione corrispondenti alle rispettive esigenze individuali. La valutazione individuale delle esigenze delle vittime in materia di assistenza e di protezione dovrebbe durare tutto il tempo necessario, in base alle esigenze individuali delle vittime. Ciò significa che tale valutazione può avvenire in fasi ad esempio alcune vittime entreranno in contatto unicamente con un servizio di polizia, mentre altre vittime saranno sottoposte a ulteriori fasi della valutazione individuale. Tutte le vittime dovrebbero essere oggetto di una valutazione il prima possibile, ad esempio in occasione del primo contatto con le autorità competenti, come le autorità di contrasto e le autorità responsabili dell’azione penale, il cui personale dovrebbe essere adeguatamente formato per garantire l’individuazione dei soggetti più vulnerabili sin dall’inizio del procedimento. Le vittime che necessitano di una valutazione rafforzata dovrebbero essere esaminate, se del caso, in collaborazione o in coordinamento con le istituzioni e gli organismi pertinenti, nonché con i servizi di assistenza generale e specialistica, anche indirizzando le vittime verso tali servizi, a seconda delle loro esigenze individuali e della fase della procedura. Tali servizi e autorità di contrasto sono i più indicati per valutare lo stato psicofisico della vittima. Il contatto con le linee di assistenza non è considerato il primo contatto con le autorità competenti. Le istituzioni e gli organismi pertinenti possono includere le autorità giudiziarie e di contrasto competenti che lavorano con le vittime e quelle responsabili dell’adozione delle misure di protezione. La valutazione individuale delle esigenze della vittima dovrebbe comportare, oltre alle esigenze di protezione, quelle di assistenza. È fondamentale individuare i soggetti che hanno bisogno di assistenza speciale in modo da fornire loro sostegno mirato, come un sostegno psicologico. Nel valutare le esigenze di assistenza e di protezione delle vittime, l’attenzione dovrebbe concentrarsi sul preservare la loro incolumità e fornire protezione e assistenza mirate, tenendo conto, tra l’altro, della loro situazione individuale, dell’impatto del reato e delle loro vulnerabilità specifiche. In particolare, la valutazione individuale dovrebbe tenere conto delle caratteristiche personali delle vittime, comprese le esperienze di discriminazione pertinenti, anche quelle basate su motivi intersezionali, come il genere, compresa l’identità di genere, l’età, la disabilità, lo status in materia di soggiorno, la religione o le convinzioni personali, la lingua, l’origine razziale, sociale o etnica, e l’orientamento sessuale. La valutazione individuale dovrebbe inoltre tenere conto, sulla base delle informazioni disponibili, del rischio che rappresenta l’autore del reato, che potrebbe avere precedenti di violenza, uso di armi o abuso di droghe e potrebbe quindi comportare rischi più elevati per le vittime, nonché delle situazioni in cui le vittime dipendono dall’autore del reato, ad esempio dal punto di vista finanziario. La valutazione individuale dovrebbe essere condotta nell’interesse superiore della vittima, evitando la vittimizzazione secondaria o ripetendo la vittimizzazione. Ove pertinente e opportuno, le esigenze di assistenza e protezione dei familiari delle vittime dovrebbero essere debitamente prese in considerazione in occasione della valutazione individuale.
(24)
In esito alla valutazione dell’esigenza di protezione delle vittime, i soggetti che necessitano di protezione fisica, in particolare le vittime che sono in pericolo di vita, dovrebbero poter ricevere la protezione fisica in maniera adeguata alla loro situazione particolare. Le misure di protezione fisica dovrebbero includere la presenza delle autorità di contrasto, oppure di altri organismi preposti alla protezione fisica, misure che consentano l’allontanamento dell’autore del reato dalla vittima sulla base di ordini di allontanamento, ordinanze restrittive o ordini di protezione nazionali oppure rinvii a case rifugio e altre sistemazioni temporanee. Tali misure possono essere di natura penale, amministrativa o civile. Gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare le autorità competenti pertinenti in merito alla disponibilità di tali misure di protezione e garantire che le vittime siano informate sia della disponibilità di tali misure che del loro diritto di richiederle. Le case rifugio e le altre sistemazioni temporanee adeguate per le vittime svolgono un ruolo fondamentale nella protezione delle vittime dagli atti di violenza. Forniscono spazi sicuri ed emergenziali dove le vittime possono trovare rifugio dalla violenza e sostegno per ricostruire la loro vita libere dalla violenza. Gli Stati membri sono inoltre vincolati dalla direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio
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6
)
e devono pertanto predisporre specifiche case rifugio e altre sistemazioni temporanee adeguate per le vittime di violenza domestica e di violenza sessuale, in quanto si tratta di servizi essenziali per questo tipo di vittime.
(25)
Una volta adottata una decisione in merito al risarcimento alla vittima nel corso del procedimento penale, il risarcimento accordato dovrebbe essere corrisposto dall’autore del reato senza indebito ritardo. Il ritardo è calcolato a partire dallo scadere dell’ultimo giorno del termine per il pagamento finale ed è considerato «indebito» quando supera quanto ci si possa ragionevolmente aspettare date le circostanze del caso. Il risarcimento accordato di cui alla presente direttiva corrisponde al risarcimento accordato dopo una decisione definitiva che dispone il risarcimento. Gli Stati membri dovrebbero predisporre misure di esecuzione o di applicazione adeguate per aiutare le vittime a ottenere tale risarcimento accordato. Tali misure di esecuzione o di applicazione potrebbero comprendere, tra l’altro, il sequestro dei beni, l’esecuzione da parte di ufficiali giudiziari, il pignoramento del reddito o dei pagamenti di natura pubblica oppure altre procedure civili o penali che garantiscano l’esecuzione della decisione definitiva sul risarcimento. Gli Stati membri hanno la facoltà di anticipare il risarcimento totale o parziale accordato alla vittima conformemente al diritto nazionale. Il pagamento anticipato del risarcimento non impone agli Stati membri di istituire nuovi meccanismi di risarcimento né di agire in qualità di principale responsabile del risarcimento.
(26)
Le autorità competenti mantengono piena discrezionalità nel determinare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà incontrate dalle vittime residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato.
(27)
L’apologia di reati gravi quali definiti dal diritto nazionale, quale la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo quali definiti all’articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio
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)
, o rendere omaggio all’autore di un reato grave, può privare le vittime della loro dignità e causare loro un danno o sofferenze ulteriori. Tali vittime dovrebbero avere accesso alle misure di assistenza e protezione previste dalla presente direttiva. Reati di questa natura possono rendere le vittime particolarmente vulnerabili alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all’intimidazione e alle ritorsioni. La pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo comprende, tra l’altro, l’apologia degli atti terroristici e costituisce reato ai sensi della direttiva (UE) 2017/541. Inoltre, l’istigazione pubblica a commettere atti di razzismo o xenofobia oppure l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità o dei crimini di guerra costituiscono reati ai sensi della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio
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8
)
. La presente direttiva non impone agli Stati membri di configurare come reato l’apologia di reati gravi né l’incitamento all’odio o i reati basati sull’odio. Le conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2023 sul miglioramento del sostegno e del riconoscimento delle vittime del terrorismo contengono un importante elenco di migliori pratiche e misure per garantire una migliore protezione delle vittime di un tale reato. È importante che gli Stati membri adottino anche misure per sostenere le vittime di altri tipi di reati, come le vittime di violenza sessuale, che sono esposte a un elevato rischio di vittimizzazione secondaria e possono subire ulteriori danni ed essere private della dignità a causa dell’apologia di tali reati.
(28)
Misure che consentono alle vittime e ai loro familiari di evitare i contatti con l’autore del reato possono includere la messa a disposizione di schermi mobili nelle aule di udienza.
(29)
Il personale per cui è probabile entrare personalmente in contatto con le vittime dovrebbe avere accesso e partecipare a una formazione regolare e sufficiente, di un livello adeguato ai contatti con le vittime, circa l’attuazione della direttiva 2012/29/UE. Tale formazione è particolarmente importante per gli agenti di polizia, il personale giudiziario, i giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati e coloro che forniscono assistenza alle vittime e servizi di giustizia riparativa, ma anche per gli operatori sanitari, nella misura in cui entrano in contatto con le vittime. La formazione destinata alle autorità competenti dovrebbe essere efficace e interdisciplinare e dovrebbe mirare ad avvalersi delle nuove tecnologie per rafforzare il coinvolgimento e l’interazione. È importante che i programmi di formazione affrontino questioni quali l’identificazione del tipo di danno subito dalle vittime, la prevenzione della vittimizzazione secondaria e ripetuta, la comunicazione empatica e attenta alle vittime, la scelta di misure di assistenza e protezione adeguate, nonché un coordinamento e un rinvio efficaci ai servizi di assistenza alle vittime. La formazione dovrebbe essere sensibile alla dimensione di genere, alla disabilità, alle esigenze dei minori e ai traumi subiti. L’efficacia della formazione può essere ulteriormente rafforzata mediante la cooperazione con organizzazioni non governative, comprese le associazioni delle vittime e le organizzazioni della società civile. È importante promuovere la formazione reciproca e lo scambio di buone pratiche tra le autorità nazionali, comprese le autorità giudiziarie e di contrasto, e le organizzazioni di assistenza alle vittime, al fine di garantire una migliore assistenza e protezione delle vittime come pure il coordinamento tra le istituzioni e le organizzazioni coinvolte. Linee guida e liste di controllo specifiche per gli agenti delle forze dell’ordine sono considerate una buona pratica. La formazione dovrebbe inoltre concentrarsi sui crimini informatici per consentire alle persone che entrano in contatto con le vittime della criminalità informatica di rispondere alle loro esigenze specifiche.
(30)
Nonostante i significativi miglioramenti che sono stati ottenuti dall’entrata in vigore della direttiva 2012/29/UE, le evidenze dimostrano che spesso le vittime non sono ancora sufficientemente a conoscenza dei loro diritti, il che compromette l’efficacia della direttiva stessa e scoraggia le vittime dal farsi avanti e dal denunciare il reato. È pertanto fondamentale che gli Stati membri mettano in atto campagne di sensibilizzazione efficaci per aumentare la consapevolezza delle vittime circa i loro diritti a norma della direttiva 2012/29/UE come modificata dalla presente direttiva e altri diritti previsti dal diritto nazionale, ove applicabile. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure adeguate anche per sensibilizzare la popolazione nel suo complesso, incluso nelle scuole. Tali campagne potrebbero essere condotte utilizzando una varietà di mezzi di comunicazione, tra cui i media, compresi i social media, i manifesti nei mezzi di trasporto pubblico, gli opuscoli nei tribunali, negli ospedali e nelle stazioni di polizia o mediante applicazioni mobili. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero far conoscere meglio la posizione delle strutture presso cui le vittime possono rivolgersi e trovare aiuto per esercitare i loro diritti a norma della presente direttiva, ad esempio attraverso la segnaletica o la creazione di elenchi e registri pubblici, come quelli di organizzazioni di assistenza o avvocati accreditati. È importante che gli Stati membri mirino a elaborarle tali misure in modo uniforme per tutti i tipi di reato. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le misure rafforzate rispondano alle esigenze delle vittime che incontrano maggiori ostacoli alla comunicazione, comprese le vittime che risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, le vittime con disabilità e le vittime minorenni.
(31)
Se nei sistemi giudiziari nazionali la cooperazione e il coordinamento fra i soggetti che entrano in contatto con le vittime sono insufficienti, le vittime non possono esercitare efficacemente i propri diritti all’informazione, all’assistenza e alla protezione secondo le proprie esigenze individuali. In assenza di una stretta cooperazione e di uno stretto coordinamento tra i soggetti interessati, quali le autorità centrali, conformemente alla struttura interna degli Stati membri e alla ripartizione delle competenze negli stessi, le autorità di contrasto, le autorità responsabili dell’azione penale, le autorità giudiziarie, le autorità competenti per le misure di trattenimento, i servizi di giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime, in consultazione con le pertinenti organizzazioni professionali e della società civile, è difficile per le vittime esercitare i loro diritti efficacemente a norma della direttiva 2012/29/UE. Sono incoraggiate a inserirsi in questo sistema di cooperazione e coordinamento anche altre autorità, come quelle sanitarie e dell’istruzione e i servizi sociali nonché le organizzazioni non governative. Questo è particolarmente importante nel caso di vittime minorenni.
(32)
In risposta alle carenze identificate nella valutazione della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri dovrebbero stabilire e attuare protocolli o orientamenti specifici. Tali protocolli o orientamenti sono necessari per garantire che le vittime ricevano informazioni sui loro diritti e sul loro caso e che siano oggetto di una valutazione adeguata che consenta loro di ricevere assistenza e protezione corrispondenti alle loro esigenze individuali, che potrebbero cambiare nel tempo. I protocolli o gli orientamenti possono essere vincolanti o meno, e possono essere stabiliti in modo che corrispondano al meglio agli ordinamenti giuridici nazionali e all’organizzazione della giustizia negli Stati membri. I protocolli o gli orientamenti dovrebbero essere rispettati dai destinatari al momento dell’attuazione. Tali protocolli o orientamenti dovrebbero riguardare l’organizzazione dei servizi e delle azioni ai sensi della direttiva 2012/29/UE, come modificata dalla presenta direttiva, da parte delle autorità competenti e dei soggetti che vengono in contatto con le vittime circa la comunicazione delle informazioni alle vittime, la facilitazione della denuncia dei reati alle vittime più vulnerabili, comprese quelle in stato di trattenimento e in contesti chiusi, quali gli istituti di assistenza istituzionale, la valutazione individuale delle esigenze delle vittime e la cooperazione tra i servizi di assistenza. Per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni alle vittime, è importante garantire che tali informazioni siano semplici e di facile comprensione, che vengano fornite in modo tempestivo e che siano ripetute nel tempo e comunicate in diverse forme, anche oralmente, per iscritto e digitalmente. Per quanto riguarda la denuncia dei reati, anche per le persone private della libertà personale o la cui libertà è limitata, i protocolli o gli orientamenti dovrebbero riguardare l’accesso da parte delle vittime alle informazioni sui loro diritti, l’accesso all’assistenza e alla protezione in funzione delle loro esigenze, nonché i metodi di denuncia dei reati. I protocolli o gli orientamenti dovrebbero impartire istruzioni generali, in modo complessivo, senza tuttavia trattare singoli casi, sul modo in cui gestire i servizi, compresi i servizi di assistenza generale e specialistica, e le azioni ai sensi della direttiva 2012/29/UE quale modificata dalla presente direttiva. I protocolli o gli orientamenti possono basarsi sui metodi esistenti di cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti e le altre persone in contatto con le vittime negli Stati membri.
(33)
Al fine di fornire alle vittime mezzi moderni e agevoli per esercitare i loro diritti, gli Stati membri dovrebbero consentire loro di comunicare elettronicamente con le autorità nazionali competenti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tali tecnologie dell’informazione e della comunicazione potrebbero includere, ad esempio, e-mail, chat in tempo reale, videochiamate e portali online con accesso alle informazioni per i partecipanti registrati. Gli Stati membri sono liberi di decidere quali mezzi di comunicazione siano i più adatti in relazione a talune disposizioni della presente direttiva. Le vittime dovrebbero avere la possibilità di utilizzare tecnologie dell’informazione e della comunicazione per contattare le linee di assistenza, per ricevere un riscontro scritto della loro denuncia formale, per denunciare un reato online a norma delle condizioni stabilite nella presente direttiva e per presentare prove, ove possibile. Inoltre, le vittime dovrebbero avere la possibilità di utilizzare tecnologie dell’informazione e della comunicazione accessibili, di facile utilizzo, sicure e intuitive, se disponibili, per comunicare con le autorità competenti e con i servizi di assistenza, In particolare dovrebbero poter utilizzare tali tecnologie, ove disponibili, per ricevere informazioni sui loro diritti fin dal primo contatto con le autorità competenti e per ricevere informazioni sul loro caso, compresa la possibilità di essere informate del rilascio o dell’evasione dell’autore del reato posto in stato di custodia cautelare, ricevere una traduzione dell’avviso scritto di ricevimento della loro denuncia formale su richiesta.Le informazioni ottenute a seguito del primo contatto con un’autorità competente possono essere fornite elettronicamente in un formato standard. Le vittime dovrebbero poter scegliere tra i metodi di comunicazione messi a loro disposizione e, ove possibile, gli Stati membri dovrebbero prevedere tali tecnologie dell’informazione e della comunicazione come alternativa ai metodi di comunicazione in presenza tradizionali, senza tuttavia sostituirli. Le vittime dovrebbero poter continuare a disporre, ove lo desiderino, di modalità di comunicazione in presenza, anche con le autorità competenti e con i servizi di assistenza. Qualora i sistemi degli Stati membri richiedano l’uso di metodi specifici di identificazione e firma elettroniche, tali sistemi dovrebbero offrire alle vittime che sono residenti in altri Stati membri eque opportunità di accesso conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
9
)
.
(34)
Le vittime di un reato che ha avuto luogo in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza potrebbero non essere in grado di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, ad esempio in situazioni in cui la vittima è gravemente ferita o nei momenti immediatamente successivi a un attentato terroristico. In tali casi lo Stato membro in cui il reato ha avuto luogo dovrebbe essere in grado di trattare i dati personali delle vittime, e anche di trasmettere tali dati personali alle autorità competenti dello Stato membro di residenza delle vittime, senza il consenso delle vittime, conformemente al diritto applicabile dell’Unione, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
10
)
. A fini di contrasto si applica la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
11
)
.
(35)
Gli Stati membri dovrebbero garantire risorse umane e finanziarie sufficienti per un’effettiva applicazione con le misure stabilite nella presente direttiva. Particolare attenzione dovrebbe essere accordata all’istituzione di linee di assistenza per le vittime, garantendo il corretto funzionamento dei servizi di assistenza generale e specialistica, la prestazione di assistenza legale e la valutazione individuale delle esigenze di assistenza e di protezione delle vittime, anche quando tali servizi sono forniti da organizzazioni non governative.
(36)
L’Unione e gli Stati membri sono parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (convenzione delle Nazioni Unite)
(
12
)
e sono vincolati dagli obblighi che la convenzione delle Nazioni Unite impone nella misura delle rispettive competenze. Ai sensi dell’articolo 13 della convenzione delle Nazioni Unite gli Stati parti sono tenuti a garantire l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, da cui la necessità di garantire accessibilità e fornire un accomodamento ragionevole e adeguamenti procedurali in modo che le vittime con disabilità possano esercitare i loro diritti di vittime su un piano di parità con le altre. Ai sensi dell’articolo 2 della convenzione delle Nazioni Unite, per «accomodamento ragionevole» si intendono «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali». I requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
13
)
possono facilitare l’applicazione di tale convenzione delle Nazioni Unite e garantire che le persone con disabilità possano esercitare i diritti di cui alla direttiva 2012/29/UE. L’articolo 13 della convenzione delle Nazioni Unite fa riferimento alla previsione di «accomodamenti procedurali» come mezzo per facilitare la partecipazione effettiva delle persone con disabilità nei procedimenti penali, senza tuttavia fornire una definizione del concetto. Orientamenti utili al riguardo figurano nei principi e orientamenti internazionali del 2020 sull’accesso alla giustizia per le persone con disabilità, elaborati dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Secondo tali orientamenti, per accomodamenti procedurali si intendono tutte le modifiche e gli adeguamenti necessari e appropriati nel contesto dell’accesso alla giustizia, ove necessari in casi specifici, per garantire la partecipazione delle persone con disabilità su un piano di parità con le altre. Può trattarsi di intermediari o facilitatori, di adeguamenti procedurali e di sostegno alla comunicazione. Gli accomodamenti procedurali non sono limitati dal concetto di onere sproporzionato o eccessivo.
(37)
Eurojust dovrebbe garantire che venga data adeguata considerazione alle richieste riguardanti i diritti delle vittime conformemente al proprio mandato di cui al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
14
)
.
(38)
La raccolta di dati precisi e coerenti e la pubblicazione tempestiva di tali dati e di statistiche sono fondamentali per avere un quadro completo dei diritti delle vittime di reato nell’Unione e per monitorare l’attuazione della direttiva 2012/29/UE come modificata dalla presente direttiva. L’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare ogni tre anni in modo armonizzato alla Commissione dati in materia di vittime di reato, disponibili a livello centrale e disaggregati per sesso, fascia di età e, ove possibile e pertinente, relazione tra la vittima e l’autore del reato e il tipo di reato, dovrebbe costituire un passo importante per garantire l’adozione di politiche e strategie basate su dati. I dati sul rapporto tra la vittima e l’autore del reato e il tipo di reato sono utili per individuare schemi soggiacenti, migliorare la comprensione delle dinamiche di rischio e individuare i gruppi vulnerabili. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali continua ad aiutare la Commissione e gli Stati membri a raccogliere, produrre e diffondere statistiche disponibili sulle vittime, e a riferire i dati disponibili a livello centrale sul modo in cui esse hanno avuto accesso ai diritti di cui alla direttiva 2012/29/UE come modificata dalla presente direttiva.
(39)
Gli Stati membri hanno riconosciuto che, al fine di garantire la coerenza e l’efficacia delle azioni relative alla politica in materia di diritti delle vittime, che è trasversale a molti settori strategici diversi, la Commissione ha nominato un coordinatore per i diritti delle vittime incaricato di garantire il buon funzionamento della piattaforma dei diritti delle vittime e si è impegnata a collaborare in modo costruttivo con tale coordinatore.
(40)
In conformità dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un ricorso effettivo deve essere reso disponibile in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva. Inoltre, il principio di effettività del diritto dell’Unione esige che il diritto processuale nazionale non renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.
(41)
La presente direttiva si applica a tutte le vittime di un reato e non pregiudica disposizioni più specifiche contenute in altri atti giuridici dell’Unione che si occupano in modo più mirato delle esigenze specifiche di particolari categorie di vittime, quali le vittime della tratta di esseri umani, le vittime di abusi sessuali, i minori vittime di sfruttamento sessuale, tra cui i minori vittime di materiale pedopornografico, le vittime della violenza contro le donne e della violenza domestica e le vittime del terrorismo.
(42)
Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri data la necessità di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale garantendo la fiducia nel fatto che vi sia parità di accesso ai diritti delle vittime indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui sia stato commesso il reato ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure previste, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(43)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(44)
A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del 27 ottobre 2023 l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.
(45)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2012/29/UE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2012/29/UE
La direttiva 2012/29/UE è così modificata:
1)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 3
bis
Linee di assistenza per le vittime
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire linee di assistenza per le vittime, che siano accessibili, di facile utilizzo, sicure, gratuite e riservate. Tali linee di assistenza:
a)
forniscono alle vittime le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1;
b)
offrono sostegno emotivo;
c)
indirizzano le vittime verso i servizi pertinenti, inclusi servizi di assistenza generale e specialistica o linee di assistenza specializzate, laddove necessario.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le linee di assistenza di cui al paragrafo 1 siano raggiungibili per telefono tramite un numero telefonico valido in tutta l’Unione per le chiamate nazionali, ossia il “116 006”, oltre ai numeri telefonici nazionali esistenti. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tali servizi siano forniti mediante altre tecnologie dell’informazione e della comunicazione sicure e accessibili, compresi applicazioni online e siti web.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, oltre al numero valido in tutta l’Unione, le linee di assistenza siano raggiungibili attraverso un numero dedicato per le chiamate internazionali per le vittime che hanno subito un danno in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza. Non è necessario che tali chiamate internazionali siano gratuite.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi forniti dalle loro linee di assistenza di cui al paragrafo 1 siano disponibili nella loro lingua ufficiale o nelle loro lingue ufficiali, come stabilito dal diritto nazionale. Gli Stati membri si adoperano per garantire la prestazione di tali servizi in almeno un’altra lingua ampiamente compresa nello Stato membro interessato.
5. Qualora i servizi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), siano forniti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione, gli Stati membri provvedono affinché tali servizi siano disponibili in una lingua che la vittima è in grado di comprendere, ad esempio mediante tecnologie di traduzione e interpretazione.
6. Le linee di assistenza possono essere istituite da organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzate su base professionale o volontaria.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le linee di assistenza forniscano un sostegno di qualità e accessibile alle vittime durante orari di operatività adeguati.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le linee di assistenza siano gestite da persone adeguatamente formate.»
;
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5
bis
Denuncia di reati
1. Gli Stati membri assicurano che le vittime possano denunciare i reati alle autorità competenti attraverso canali liberi, accessibili, di facile utilizzo, sicuri e prontamente disponibili.
Oltre alla denuncia dei reati in presenza, gli Stati membri provvedono affinché i reati possano essere denunciati alle autorità competenti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione gratuite, accessibili, sicure e di facile utilizzo, almeno per i casi non urgenti e i reati non violenti, purché tale denuncia sia nel migliore interesse delle vittime.
Qualora uno Stato membro preveda la possibilità di denunciare reati mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione, tale possibilità include, ove possibile, la presentazione di prove.
La denuncia di reati mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione lascia impregiudicate le norme procedurali nazionali relative alla formalizzazione di tale denuncia e della presentazione delle prove.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per facilitare la denuncia da parte di una persona fisica o giuridica che sappia o sospetti, in buona fede, che è stato commesso un reato o che possa prodursi un atto di violenza, alle autorità competenti in conformità delle norme procedurali nazionali.
3. Al fine di agevolare la segnalazione da parte di terzi di organizzazioni della società civile che potrebbero ricevere informazioni relative a reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire la cooperazione tra le autorità competenti e tali organizzazioni.
4. Qualora una persona diversa dalla vittima denunci un reato, gli Stati membri provvedono affinché, ove necessario e conformemente al diritto nazionale, le autorità competenti adottino misure adeguate per proteggere la vittima prima che l’autore del reato sia informato della relativa denuncia.
5. Gli Stati membri provvedono affinché chiunque sia privato della libertà personale o la cui libertà sia limitata possa effettivamente denunciare un reato commesso nelle strutture di trattenimento o di alloggio che non gli è consentito lasciare o che non è in grado di lasciare a proprio piacimento o in luoghi in cui la sua libertà di circolazione è limitata. Tali strutture comprendono quanto meno:
a)
carceri, centri di detenzione e celle di sicurezza per indagati e imputati;
b)
strutture specializzate di trattenimento e alloggio per cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nello Stato membro interessato è irregolare, anche ai fini della preparazione del rimpatrio e dell’allontanamento;
c)
strutture per richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale;
d)
qualsiasi altra forma di istituzione pubblica o privata che la vittima non è autorizzata a lasciare o non può lasciare, come i centri di alloggio specializzati per persone con disabilità, bambini e anziani.
6. Quando un minore contatta le autorità competenti per denunciare un reato, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, si svolgano in modo riservato conformemente al diritto nazionale, siano concepite in modo adatto ai minori e a questi accessibili, e che il linguaggio utilizzato sia consono all’età e alla maturità del denunciante.
Qualora un reato coinvolga il titolare della responsabilità genitoriale e sorga altro conflitto di interesse tra il minore vittima del reato e il titolare della responsabilità genitoriale, gli Stati membri garantiscono che la capacità di denunciare del minore vittima di reato non sia subordinata al consenso del titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti adottino le misure necessarie per tutelare l’incolumità del minore prima di informare il titolare della responsabilità genitoriale della denuncia di un reato.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status di soggiorno, non siano scoraggiate dal denunciare un reato e siano trattate in modo non discriminatorio. Gli Stati membri provvedono in particolare affinché a tutte le vittime, indipendentemente dal loro status di soggiorno, non sia impedito di esercitare i loro diritti ai sensi della presente direttiva, compresi il diritto di essere sentite a norma dell’articolo 10 e il diritto di ottenere una valutazione individuale a norma dell’articolo 22.
Gli Stati membri possono, conformemente al diritto nazionale, rilasciare in qualsiasi momento un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare.
8. Gli Stati membri provvedono affinché, al momento della denuncia di un reato, le vittime:
a)
siano informate della possibilità che i loro dati personali potrebbero essere comunicati all’autore del reato conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, al fine di consentirgli di esercitare il suo diritto della difesa, e
b)
abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro parere su tale possibilità.»
;
3)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
«c)
qualsiasi decisione di perseguire l’autore del reato;
d)
sulla disponibilità di misure di protezione, compresi gli ordini di protezione;
e)
sul ruolo della vittima nel procedimento penale conformemente alle norme nazionali, compresa, se del caso, la possibilità di diventare parte in tale procedimento;
f)
sulle norme applicabili in materia di richiesta e ottenimento di un risarcimento.»
;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione, anche in stato di libertà vigilata, o dell’evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell’autore del reato.»
;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Gli Stati membri provvedono affinché il fatto che la vittima sia stata informata del suo diritto di ricevere informazioni sul procedimento penale, nonché la sua richiesta di ricevere informazioni a norma del presente articolo, siano debitamente verbalizzati in conformità della procedura di verbalizzazione a norma del diritto nazionale.»
;
4)
all’articolo 7, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. In deroga ai paragrafi 1 e 3, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l’equità del procedimento o la capacità della vittima di esercitare i propri diritti, inclusa la capacità di partecipare al procedimento penale secondo il ruolo che ricopre all’interno di quest’ultimo.
7. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente valuti se le vittime necessitino dell’interpretazione o della traduzione, come previsto ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. La vittima può impugnare una decisione di non fornire l’interpretazione o la traduzione. Le norme procedurali di tale impugnazione sono determinate dal diritto nazionale. Le disposizioni dell’articolo 10
ter
, paragrafo 2, si applicano alle decisioni di non fornire l’interpretazione o la traduzione adottate durante le udienze.»
;
5)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli Stati membri garantiscono che le vittime siano contattate senza indebito ritardo dai pertinenti servizi di assistenza generale o specialistica se la valutazione individuale di cui all’articolo 22 dimostra la necessità di assistenza e a condizione che la vittima, dopo essere stata debitamente informata dei servizi di assistenza disponibili, acconsenta ad essere contattata da tali servizi o se la vittima chiede assistenza.
3. Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. La vittima ha accesso a siffatti servizi in funzione delle sue esigenze specifiche e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell’entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima. Qualora i servizi di assistenza specialistica non siano forniti come parte integrante dei servizi generali di assistenza alle vittime, i servizi di assistenza generale e specialistica devono essere coordinati.»
;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6. Gli Stati membri mirano ad assicurare che i servizi di assistenza specialistica rimangano pienamente operativi per le vittime in periodi di crisi, come le crisi sanitarie, le situazioni umanitarie o altri stati di emergenza.
7. I servizi di assistenza alle vittime devono essere disponibili e facilmente accessibili, anche online o mediante altri mezzi appropriati, quali le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli Stati membri provvedono affinché la distribuzione geografica e la capacità dei servizi di assistenza alle vittime di cui al presente articolo e all’articolo 9
bis
siano sufficienti, tenendo conto della geografia e della composizione demografica dello Stato membro interessato.»
;
6)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato e di accesso alla consulenza legale, compresa la possibilità di patrocinio a spese dello Stato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;»
;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
sostegno emotivo;
c
bis
)
sostegno psicologico o, qualora il sostegno psicologico non sia disponibile, indirizzamento verso servizi in grado di fornire sostegno psicologico;»
;
iii)
è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera c
bis
), se una valutazione individuale di cui all’articolo 22 ha individuato una particolare necessità di sostegno psicologico, la vittima che ne ha bisogno dispone di ulteriore sostegno psicologico per tutto il tempo necessario, in funzione delle sue esigenze individuali e dei pertinenti sistemi sanitari o sociali nazionali che disciplinano l’accesso al sostegno psicologico.»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i servizi di assistenza alle vittime prestino particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato.»
;
c)
al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
assistenza mirata e integrata, nonché informazioni e, se del caso, indirizzamento verso servizi che forniscono esami medici e forensi, che possono includere servizi sanitari completi, compresi servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, conformemente al diritto nazionale, e informazioni riguardo a, e se del caso indirizzamento verso, servizi di consulenza sociale e psicologica, compresa la cura per i traumi subiti, per le vittime con esigenze specifiche, quali le vittime di violenza sessuale, le vittime di violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
, le vittime della tratta di esseri umani, le vittime della criminalità organizzata, le vittime con disabilità, le vittime di sfruttamento, le vittime di reati basati sull’odio, le vittime del terrorismo, le vittime di tortura, le vittime di sparizioni forzate e le vittime di genocidio, di crimini contro l’umanità, di crimini di guerra o del crimine di aggressione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 8
bis
dello statuto della Corte penale internazionale.
(
*1
)
Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (
GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj
).»;"
d)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. Gli Stati membri forniscono tempestivamente alle vittime di violenza sessuale l’accesso ai servizi di assistenza sanitaria, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, conformemente alla direttiva (UE) 2024/1385 e al diritto nazionale.
5. Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari per rispondere alle molteplici esigenze delle vittime con esigenze specifiche in linea con i protocolli o le linee guida di cui all’articolo 26
bis
, paragrafo 1, lettera d).
6. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di assistenza di cui al presente articolo e all’articolo 9
bis
soddisfino le norme applicabili in materia di qualità di tali servizi. I servizi prestati dai servizi di assistenza sono, se del caso, riesaminati e, se necessario, adattati di conseguenza. Il riesame di tali servizi non comporta un onere eccessivo per le organizzazioni che li forniscono.»
;
7)
al capo II è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 9
bis
Servizi di assistenza mirata ed integrata per le vittime minorenni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la disponibilità di servizi di assistenza adatta ai minori, mirata ed integrata per le vittime minorenni, che forniscano in modo consono all’età l’assistenza e la protezione necessarie per rispondere in modo esauriente alla molteplicità delle loro esigenze, compresi i minori che hanno subito un pregiudizio in ragione del fatto che sono stati testimoni di un reato.
2. I servizi di assistenza mirata ed integrata per le vittime minorenni di cui al paragrafo 1 prevedono un meccanismo multiagenzia coordinato che include i seguenti servizi:
a)
la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 4;
b)
visite mediche;
c)
sostegno emotivo, sociale e psicologico;
d)
assistenza amministrativa;
e)
denuncia di reati;
f)
la valutazione individuale di cui all’articolo 22;
g)
la registrazione audiovisiva delle audizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a).
3. Gli Stati membri valutano la possibilità di garantire la prestazione dei servizi di cui al paragrafo 2 all’interno degli stessi locali, prestando particolare attenzione agli interessi delle vittime minorenni, compresa la gravità del danno subito dalle vittime minorenni a causa del reato.
4. I servizi di assistenza mirata ed integrata per le vittime minorenni di cui al presente articolo possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative.»
;
8)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 10
bis
Diritto di assistenza nei locali giudiziari
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le vittime ricevano sostegno emotivo e informazioni pratiche sugli aspetti organizzativi del procedimento penale, nei locali giudiziari e in funzione delle loro esigenze individuali.
Articolo 10
ter
Diritto di informazione riguardo alle decisioni adottate durante i procedimenti giudiziari e diritto di riesame
1. Gli Stati membri provvedono affinché la vittima, conformemente al suo status nel procedimento penale ai sensi del diritto nazionale, sia informata senza ritardo delle decisioni relative al suo diritto all’interpretazione e alla traduzione durante le udienze a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, e delle decisioni relative alle misure di cui all’articolo 23, paragrafo 3, adottate nell’ambito di procedimenti giudiziari, che la interessano direttamente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la vittima, conformemente al suo status nel procedimento penale ai sensi del diritto nazionale, abbia il diritto di chiedere il riesame, conformemente al diritto nazionale, almeno di qualsiasi decisione presa durante le udienze in merito:
a)
al diritto all’interpretazione o alla traduzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3;
b)
al diritto di essere sentiti ai sensi dell’articolo 10; nonché
c)
al diritto al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 13.
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le vittime di chiedere il riesame delle decisioni adottate a norma dell’articolo 18 e dell’articolo 23, paragrafo 3.
Le norme procedurali per il riesame delle decisioni a norma del presente paragrafo, compreso l’eventuale effetto sospensivo di tale riesame, sono determinate dal diritto nazionale. La valutazione di tale riesame non deve prolungare irragionevolmente il procedimento penale. Tale riesame può essere effettuato all’interno della stessa istanza e dalla stessa autorità, anche oralmente durante il procedimento giudiziario»
;
9)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Diritto al patrocinio a spese dello Stato
1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime che hanno il diritto di diventare parti del procedimento penale e che non dispongono di risorse sufficienti per pagare l’assistenza da parte di un avvocato durante il procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato, anche, se del caso, ai fini di una domanda di risarcimento.
Gli Stati membri possono effettuare una valutazione delle risorse, una valutazione del merito o entrambe per determinare l’eventuale concessione del patrocinio a spese dello Stato.
Qualora uno Stato membro preveda la valutazione delle risorse, tiene conto di tutti i fattori pertinenti e oggettivi, quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare della persona interessata, i costi dell’assistenza da parte di un avvocato e il tenore di vita in tale Stato membro, nonché la sua eventuale dipendenza dall’autore del reato.
Qualora applichi una valutazione del merito, lo Stato membro tiene conto della gravità del reato, della complessità del caso e della gravità del danno subito dalla vittima.
Le norme procedurali in materia di accesso delle vittime al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché determinate categorie di vittime, quali definite dal diritto nazionale, come le vittime minorenni o le vittime con disabilità, che hanno il diritto di diventare parti del procedimento penale e che non dispongono di risorse sufficienti, abbiano diritto al patrocinio a spese dello Stato.»
;
10)
all’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri dispongono di misure di esecuzione volte a facilitare il pagamento da parte dell’autore del reato, senza indebito ritardo, del risarcimento che spetta alla vittima.
3. Qualora alla vittima di un reato doloso violento spetti un risarcimento, ma l’autore del reato non l’abbia versato entro un termine ragionevole e le misure di cui al paragrafo 2 non abbiano avuto esito positivo entro un termine ragionevole, gli Stati membri possono anticipare il risarcimento che è stato concesso, in tutto o in parte, a tale vittima conformemente al diritto nazionale. Tale pagamento non esonera l’autore del reato dall’obbligo di pagare il risarcimento concesso e gli Stati membri hanno il diritto di recuperare tale pagamento dall’autore del reato.»
;
11)
l’articolo 17 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti adottino le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine le autorità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato devono essere in grado di:
a)
raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l’avvenuta denuncia relativa al reato all’autorità competente;
b)
ascoltare le vittime residenti in un altro Stato membro mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva conformemente alla convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea
(
*2
)
, firmata il 29 maggio 2000, e alla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*3
)
;
c)
agevolare la partecipazione al procedimento penale delle vittime residenti in un altro Stato membro mediante videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione a distanza, nella misura del possibile ai sensi del diritto dell’Unione e nazionale e conformemente al ruolo della vittima nel procedimento penale.
(
*2
)
GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3
."
(
*3
)
Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (
GU L 130 dell’1.5.2014, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/41/oj
).»;"
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano chiedere l’assistenza di Eurojust a norma del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*4
)
e della rete giudiziaria europea istituita dalla decisione 2008/976/JHA del Consiglio
(
*5
)
e possano trasmettere a Eurojust e alla rete giudiziaria europea informazioni al fine di agevolare la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri nei casi transfrontalieri, conformemente ai mandati di Eurojust e della rete giudiziaria europea.
(
*4
)
Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj
)."
(
*5
)
Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (
GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/976/oj
).»;"
12)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 18
bis
Ulteriore diritto alla protezione
Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso alle misure di assistenza e protezione di cui alla presente direttiva possa essere concesso alle vittime che hanno subito un danno ulteriore, quale la privazione della dignità, a causa dell’apologia di reati gravi ai sensi del diritto nazionale, come la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo quali definiti a norma dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*6
)
, o dell’omaggio agli autori di reati.
(
*6
)
Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (
GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj
).»;"
13)
l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Diritto all’assenza di contatti con l’autore del reato
1. Gli Stati membri creano le condizioni necessarie per consentire, ove necessario, l’assenza di contatti fra la vittima e i suoi familiari e l’autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, d’ufficio o su richiesta della vittima, a meno che il procedimento penale non richieda tali contatti.
2. Gli Stati membri provvedono a munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime. Gli Stati membri valutano la possibilità e la fattibilità di creare zone di attesa riservate alle vittime nei locali giudiziari esistenti.
3. Gli Stati membri garantiscono che, ove necessario, le vittime siano informate delle misure disponibili per evitare i contatti con l’autore del reato.»
;
14)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Diritto alla protezione della vita privata e alla non divulgazione dei dati personali»
;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. Gli Stati membri garantiscono che l’autore del reato non possa ricevere i dati personali riguardanti il luogo di residenza della vittima o altri dati di contatto equivalenti, quali il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica della vittima, a meno che ciò non sia necessario ai fini dell’articolo 7 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*7
)
o qualora le autorità competenti, su richiesta o d’ufficio, a seguito di una valutazione caso per caso, abbiano stabilito che esiste un legittimo interesse alla divulgazione che prevale sul diritto della vittima alla protezione dei dati personali.
4. Il paragrafo 3 si applica ai procedimenti penali avviati a decorrere dal 2 luglio 2029.
(
*7
)
Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (
GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/13/oj
).»;"
15)
l’articolo 22 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di assistenza e di protezione»
;
b)
i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché una valutazione individuale delle vittime (“valutazione individuale”) sia condotta tempestivamente per individuare durante l’intero procedimento le specifiche esigenze di assistenza e di protezione e determinare se e in quale misura la vittima trarrebbe beneficio da un ulteriore sostegno psicologico a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c
bis
), dai servizi forniti di cui all’articolo 9
bis
, o da misure speciali a norma degli articoli 18, 18
bis
, 23 o 24, essendo particolarmente esposta al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.
Gli Stati membri stabiliscono l’organizzazione pratica della valutazione individuale delle vittime.
1
bis
. La valutazione individuale è avviata il prima possibile, ad esempio al primo contatto fra la vittima e le autorità competenti, e dura per tutto il tempo necessario in base alle specifiche esigenze di ciascuna vittima. Se il risultato della fase iniziale della valutazione individuale effettuata dalla prima autorità di contatto dimostra la necessità di una valutazione rafforzata, tale valutazione è effettuata, se del caso, in collaborazione o in coordinamento con le istituzioni e gli organismi pertinenti, nonché con i servizi di assistenza generale e specialistica, anche indirizzando la vittima verso tali servizi, a seconda delle esigenze individuali della vittima e della fase della procedura.
La valutazione individuale è effettuata da persone adeguatamente formate, nell’interesse superiore della vittima, prestando particolare attenzione a evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta.
Le autorità, le istituzioni, gli organismi e i servizi di assistenza competenti rispondono alle esigenze di assistenza e protezione delle vittime senza indebito ritardo e in modo coordinato.
2. La valutazione individuale tiene conto degli elementi seguenti:
a)
le caratteristiche personali della vittima, comprese esperienze rilevanti di discriminazione pertinenti, tra cui la discriminazione basata su motivi intersezionali, come il genere, inclusa l’identità di genere, l’età, la disabilità, lo status in materia di soggiorno, la religione o le convinzioni personali, la lingua, l’origine razziale, sociale o etnica e l’orientamento sessuale;
b)
il tipo o la natura del reato;
c)
le circostanze del reato;
d)
la relazione della vittima con l’autore del reato e il rischio che rappresenta l’autore del reato.
3. Nell’ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione:
a)
alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità o della ripetizione del reato;
b)
alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere collegati in particolare alle loro caratteristiche personali;
c)
alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell’autore del reato.
Ai fini del primo comma, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, le vittime della criminalità organizzata, le vittime della tratta di esseri umani, le vittime della violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica, le vittime della violenza sessuale, compresi l’abuso sessuale su minori, le vittime dello sfruttamento sessuale, le vittime di reati basati sull’odio, le vittime di tortura, le vittime di sparizioni forzate, le vittime con disabilità e le vittime di genocidio, di crimini contro l’umanità, di crimini di guerra e di crimini di aggressione, quali definiti agli articoli 6, 7, 8 e 8
bis
dello statuto della Corte penale internazionale. Particolare attenzione è accordata, ove applicabile, alle vittime delle forme online di tali tipi di reato e alle vittime che rientrano in più di una di tali categorie.
Ove applicabile e appropriato, la valutazione individuale tiene conto delle esigenze specifiche dei familiari della vittima.
3
bis
. Nell’ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione al rischio che rappresenta l’autore del reato, di cui al paragrafo 2, lettera d), ad esempio:
a)
il rischio di comportamento violento;
b)
il rischio di lesioni fisiche;
c)
il rischio di uso di armi;
d)
connessioni o coinvolgimento con un gruppo della criminalità organizzata;
e)
abuso di alcol o di sostanze stupefacenti;
f)
maltrattamento di minori;
g)
problemi di salute mentale;
h)
comportamenti persecutori (stalking);
i)
espressione di minacce o istigazione all’odio.
4. Ai fini della presente direttiva si presume che le vittime minorenni abbiano specifiche esigenze di assistenza e di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio dalle misure speciali previste a norma degli articoli 18, 18
bis
, 23 e 24, le vittime minorenni sono oggetto della valutazione individuale. La valutazione individuale delle vittime minorenni è organizzata nel quadro dei servizi di assistenza mirata ed integrata di cui all’articolo 9
bis
e tiene conto di eventuali esigenze specifiche che le vittime minorenni prive di cure genitoriali potrebbero avere a seguito del reato.»
;
c)
i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei desideri della vittima, compresa l’eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 8, 9, 9
bis
, 23 e 24.
7. Gli Stati membri garantiscono che la valutazione individuale sia riesaminata in base alle esigenze individuali della vittima e, se del caso, che siano adottate nuove misure o che le misure esistenti siano adattate per riflettere le esigenze individuali della vittima, di modo che le misure di assistenza e di protezione si riferiscano alla situazione in evoluzione della vittima. Qualora gli elementi alla base siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché la valutazione individuale sia aggiornata durante l’intero corso del procedimento penale.»
;
16)
l’articolo 23 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Qualora esigenze operative o pratiche rendano impossibile fornire una misura speciale prevista a seguito della valutazione individuale, o qualora vi sia urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un’altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento, gli Stati membri possono, in via eccezionale, decidere di non fornire la misura speciale prevista.»
;
b)
al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale o di violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1385, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.»
;
c)
al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato, riguardanti tra l’altro il suo orientamento sessuale, il suo genere, inclusa l’identità di genere, o il suo comportamento sessuale passato; e»
;
d)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. Gli Stati membri provvedono affinché alle loro autorità competenti sia conferito il potere di adottare misure adeguate, durante il procedimento penale e per tutto il tempo necessario, per fornire protezione fisica alle vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell’articolo 22, tra cui le misure seguenti:
a)
la presenza continua o temporanea delle autorità di contrasto o di altri organismi che forniscono protezione fisica conformemente al diritto nazionale;
b)
ordini di allontanamento, ordinanze restrittive o ordini di protezione per tutelare le vittime da qualsiasi atto di violenza conformemente al diritto nazionale;
c)
l’accesso ad alloggi e altra adeguata sistemazione temporanea, conformemente al diritto nazionale.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, ove pertinente per la sicurezza della vittima, le autorità competenti informino la vittima della possibilità di chiedere ordini di allontanamento, ordinanze restrittive o ordini di protezione e della possibilità di chiedere il riconoscimento transfrontaliero degli ordini di protezione conformemente alla direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*8
)
o delle misure di protezione a norma del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*9
)
.
(
*8
)
Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo (
GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2011/99/oj
)."
(
*9
)
Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (
GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/606/oj
).»;"
17)
l’articolo 24 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d)
siano garantiti il diritto di essere sentito e l’interesse superiore del minore nel corso delle indagini penali e del procedimento, conformemente all’articolo 10.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Qualora il reato coinvolga il titolare della responsabilità genitoriale di modo che sorga un conflitto di interesse tra la vittima minorenne e il titolare della responsabilità genitoriale, gli Stati membri tengono conto dell’interesse superiore del minore e provvedono affinché ogni atto che richieda il consenso a norma del diritto nazionale non sia subordinato al consenso del titolare della responsabilità genitoriale.»
;
18)
l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
Formazione degli operatori
1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste, dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso, non discriminatorio e professionale e, se del caso, in modo consono ai traumi subiti, alla dimensione di genere, alla disabilità e alle esigenze dei minori, e per evitare la vittimizzazione secondaria. È fornita una formazione anche in relazione alle vittime di reati informatici.
2. Fatte salve l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario all’interno dell’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia fornita una formazione sia generale che specialistica ai giudici e ai pubblici ministeri coinvolti nelle indagini penali e nei procedimenti penali in relazione agli obiettivi della presente direttiva e che tale formazione sia adeguata alle funzioni di tali giudici e pubblici ministeri. Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori.
3. Fatta salva l’indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano ai responsabili della formazione degli avvocati di offrire una formazione sia generale che specialistica per sensibilizzare maggiormente gli avvocati alle esigenze delle vittime e per consentire loro di interagire con le vittime in modo consono ai traumi subiti, alla dimensione di genere, alla disabilità e alle esigenze dei minori.
4. Attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un’adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, assicurando il rispetto delle norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso, non discriminatorio, rispettoso delle esigenze dei minori e professionale.
5. A seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra gli operatori, inclusi gli operatori sanitari, e le vittime, la formazione mira ad abilitare gli operatori a riconoscere le vittime e a trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria.
6. La formazione di cui al presente articolo tiene conto dei protocolli o degli orientamenti di cui all’articolo 26
bis
, paragrafo 1.
7. La formazione di cui al presente articolo, che è di competenza degli Stati membri, si svolge regolarmente. Gli Stati membri adottano misure per assistere gli organismi e le organizzazioni responsabili di tale formazione affinché sviluppino, realizzino e garantiscano la partecipazione alla stessa nonché la sua qualità e disponibilità in tutto il territorio degli Stati membri.»
;
19)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 25
bis
Sensibilizzazione e comunicazione in materia di diritti delle vittime
1. Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, intese a sensibilizzare circa i diritti previsti dalla presente direttiva, diminuire il rischio di vittimizzazione e ridurre al minimo gli effetti negativi del reato e i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, in particolare focalizzandosi sui gruppi a rischio come i minori e le vittime della violenza di genere. Tali azioni possono includere campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e di istruzione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri soggetti interessati, nonché misure volte a sensibilizzare maggiormente le vittime su dove ottenere aiuto e come esercitare i loro diritti, anche mettendo a disposizione registri pubblici delle organizzazioni di assistenza accreditate.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulla denuncia di reati, sui diritti delle vittime, sui servizi disponibili di assistenza generale e specialistica alle vittime, sul funzionamento del sistema giudiziario nonché sulle procedure e i processi di domanda pertinenti. Tali informazioni sono facilmente accessibili, di facile utilizzo, fornite utilizzando un linguaggio chiaro e prontamente disponibili, ad esempio su un sito web.
Gli Stati membri garantiscono che il contenuto delle informazioni fornite al pubblico sia elaborato, se del caso, in collaborazione con le organizzazioni della società civile, non sia contraddittorio e sia regolarmente aggiornato per garantirne l’accuratezza.»
;
20)
all’articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti siano in grado di trattare i dati personali delle vittime, inclusa la trasmissione di tali dati personali, alle autorità competenti dello Stato membro di residenza della vittima, se la vittima acconsente o, se non è in grado di dare il proprio consenso, senza tale consenso, conformemente al diritto dell’Unione applicabile.»
;
21)
al capo 5 sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 26
bis
Protocolli o orientamenti per il coordinamento e la cooperazione negli Stati membri
1. Gli Stati membri istituiscono e applicano protocolli o orientamenti specifici, di natura vincolante o non vincolante a seconda del diritto nazionale, per l’organizzazione dei servizi e delle azioni ai sensi della presente direttiva delle autorità competenti e dei soggetti che vengono in contatto con le vittime. Tali protocolli o orientamenti sono elaborati in coordinamento e cooperazione con i soggetti interessati, quali le autorità centrali, conformemente alla struttura interna degli Stati membri e alla ripartizione delle competenze negli stessi, le autorità di contrasto, le autorità responsabili dell’azione penale, le autorità giudiziarie, le autorità competenti per le misure di trattenimento, i servizi di giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime, in consultazione con le pertinenti organizzazioni professionali e organizzazioni della società civile, al fine di rispondere alle esigenze delle vittime.
I protocolli o gli orientamenti impartiscono, come minimo, istruzioni generali sul modo in cui:
a)
vengono fornite alle vittime tutte le informazioni necessarie adeguate alle loro esigenze in conformità della presente direttiva;
b)
l’articolo 5
bis
della presente direttiva è applicato dalle autorità competenti;
c)
vengono effettuate la valutazione individuale di cui all’articolo 22 e la prestazione di servizi di assistenza per le vittime con esigenze specifiche, tenendo conto delle esigenze individuali delle vittime nelle varie fasi del procedimento penale;
d)
è attuata la cooperazione tra i servizi di assistenza generale e specialistica, compresi i servizi di assistenza mirata ed integrata per le vittime minorenni di cui all’articolo 9
bis
.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i protocolli o gli orientamenti di cui al paragrafo 1 siano rivisti ove necessario per garantirne l’efficacia, ad esempio in caso di modifiche significative nel diritto nazionale.
Articolo 26
ter
Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano esercitare i diritti di cui all’articolo 3
bis
, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 5
bis
, paragrafo 1, per quanto riguarda la denuncia online di reati, mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano esercitare i diritti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 5
bis
, paragrafo 6, all’articolo 6, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, e all’articolo 10
ter
mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione, laddove disponibili e conformemente al diritto nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché alle vittime non sia precluso, in quanto residenti di un altro Stato membro, di esercitare i propri diritti di cui al paragrafo 1 mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per il fatto che risiedono in un altro Stato membro.
Gli Stati membri provvedono affinché alle vittime non sia precluso, in quanto residenti di un altro Stato membro, di esercitare i diritti di cui al paragrafo 2 mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione, laddove tali tecnologie siano disponibili negli Stati membri.
4. Qualora i sistemi nazionali che offrono le tecnologie dell’informazione e della comunicazione richiedano l’uso di un’identificazione, di firme e di sigilli elettronici, gli Stati membri consentono l’uso di portafogli europei di identità digitale, di regimi di identificazione elettronica notificati, di firme elettroniche qualificate e di sigilli elettronici qualificati di qualsiasi altro Stato membro conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*10
)
.
Articolo 26
quater
Diritti delle vittime con disabilità
1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime con disabilità beneficino, su base di uguaglianza con gli altri, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui all’articolo 26
ter
della presente direttiva, ottemperando ai requisiti di accessibilità di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*11
)
.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime con disabilità possano accedere, su base di uguaglianza con gli altri, a ogni procedura, servizio di assistenza e misura di protezione che rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva conformemente ai requisiti di accessibilità di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882.
Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta, alle vittime con disabilità siano forniti un accomodamento ragionevole e accomodamenti procedurali.
(
*10
)
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (
GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj
)."
(
*11
)
Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (
GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj
).»;"
22)
l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Comunicazione di dati e statistiche
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime.
Le statistiche comprendono come minimo i dati seguenti, disponibili a livello centrale, disaggregati per sesso e fascia di età (minore/adulto) della vittima e, ove possibile e pertinente, relazione tra la vittima e l’autore del reato e il tipo di reato:
a)
il numero di vittime;
b)
il numero e il tipo dei reati denunciati.
Le statistiche includono inoltre i dati disponibili a livello centrale indicanti il modo in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla presente direttiva. Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono utilizzare i dati raccolti sulla base dei pertinenti atti dell’Unione.
2. Gli Stati membri si adoperano per raccogliere le statistiche di cui al presente articolo sulla base di una disaggregazione comune sviluppata in cooperazione e in conformità con le norme elaborate dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con le autorità nazionali. Essi trasmettono tali dati alla Commissione (Eurostat) ogni tre anni. I dati trasmessi non contengono dati personali.
3. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali aiuta gli Stati membri e la Commissione a raccogliere, produrre e diffondere le statistiche disponibili sulle vittime di reato, e a comunicare i dati disponibili indicanti il modo in cui esse hanno avuto accesso ai diritti di cui alla presente direttiva.
4. La Commissione (Eurostat) assiste gli Stati membri nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 1, anche stabilendo norme comuni.
5. Gli Stati membri rendono pubbliche le statistiche raccolte in modo accessibile e di facile utilizzo. Tali statistiche non contengono dati personali.»
;
23)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 28
ter
Risorse
Fatta salva l’autonomia di bilancio degli Stati membri, questi ultimi garantiscono risorse umane e finanziarie sufficienti per l’efficace applicazione delle misure di cui alla presente direttiva.»
;
24)
l’articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 29
Relazioni della Commissione e riesame
Entro il 2 luglio 2032 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva. La relazione valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa l’attuazione tecnica, e in particolare il modo in cui gli Stati membri hanno attuato l’articolo 9
bis
, paragrafo 3. Nella relazione la Commissione tiene conto delle conclusioni dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e di Eurostat.
La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.»
;
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 luglio 2028, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 21, della presente direttiva, relativo solamente all’articolo 26
ter
della direttiva 2012/29/UE, che sono adottate e pubblicate entro il 2 luglio 2030. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 17 giugno 2026
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
La presidente
M. RAOUNA
(
1
)
GU C, C/2024/1592, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1592/oj
.
(
2
)
Posizione del Parlamento europeo del 21 maggio 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 giugno 2026.
(
3
)
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (
GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj
).
(
4
)
Decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (
GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2007/116(1)/oj
).
(
5
)
Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (
GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/13/oj
).
(
6
)
Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (
GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj
).
(
7
)
Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (
GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj
).
(
8
)
Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (
GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/913/oj
).
(
9
)
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (
GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj
).
(
10
)
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
).
(
11
)
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (
GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj
).
(
12
)
GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37
.
(
13
)
Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (
GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj
).
(
14
)
Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/1472/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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