Quali sono le nuove soglie e modalità di compilazione degli elenchi riepilogativi INTRA per gli acquisti intracomunitari di beni a partire da febbraio 2026?
Spiegato da FiscoAI
La Determinazione ADM S.N./2026 introduce una semplificazione significativa per i soggetti passivi IVA che effettuano acquisti intracomunitari di beni. La principale novità riguarda l'innalzamento della soglia di obbligatorietà per la compilazione mensile del Modello INTRA 2bis: da febbraio 2026, gli elenchi riepilogativi dovranno essere presentati con cadenza mensile solo se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti raggiunge o supera i 2.000.000 di euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Questa modifica è resa possibile grazie alla disponibilità di nuove fonti dati per l'Istituto Nazionale di Statistica, in particolare i micro-dati MDE (Micro-Data Exchange) ricevuti dagli altri Paesi UE e i "dati fattura" forniti mensilmente dall'Agenzia delle entrate, che permettono di ridurre l'onere statistico sui contribuenti. La disposizione si applica agli invii da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026 e rappresenta un alleggerimento degli obblighi comunicativi per le aziende con volumi di scambi intracomunitari inferiori alla soglia indicata, che continueranno a trasmettere gli elenchi con periodicità trimestrale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
— Prot. 84415 — Sezione: dogane
Testo normativo
Prot. [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo]
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e
d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica
VISTA la Direttiva (CE) 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto;
VISTA la Direttiva (CE) 2008/117 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica alla
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere
la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel
settore delle statistiche sulle imprese e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce
le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti
giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione, del 14 luglio 2021, che
integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando
ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità
fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192, recante “Attuazione della Direttiva (UE)
2018/1910 del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la
semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra
Stati membri”;
VISTO l’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 13, comma 4-
quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, che stabilisce l’obbligo per i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto
di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti
IVA stabiliti nei territori degli altri Stati membri dell’Unione europea;
1
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0084415.03-02-2026.U
VISTO l’articolo 50, comma 6-ter, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale dispone che, con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il Direttore dell’Agenzia
delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni
dall’entrata in vigore delle disposizioni in materia di elenchi riepilogativi, sono approvati i
modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonché
le procedure ed i termini per l’invio dei dati all’Istituto Nazionale di Statistica;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2010, che stabilisce
le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui all’articolo 50, comma 6, del
suddetto decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n.
22778/RU del 22 febbraio 2010, recante i modelli per la rappresentazione dei dati di natura
fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie
di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 2, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, nonché le istruzioni per la compilazione
dei predetti modelli riportate nell’Allegato XI;
VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n.
63336/RU del 7 maggio 2010, recante modalità tecniche ed operative per la presentazione degli
elenchi INTRA anche attraverso i Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n.
18978/RU del 19 febbraio 2015, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate
e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, con la quale sono state apportate modifiche al
contenuto degli elenchi INTRA al fine di semplificarne il contenuto informativo relativamente
alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
VISTO il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017 del Direttore dell’Agenzia delle
entrate, adottato di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e d’intesa
con l’Istituto Nazionale di Statistica;
VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n.
13799/RU dell’8 febbraio 2018, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate
e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, con la quale sono state apportate modifiche al
contenuto degli elenchi INTRA al fine di semplificare gli obblighi comunicativi dei contribuenti
in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n.
493869/RU del 23 dicembre 2021, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle
2
entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, con la quale sono state apportate ulteriori
semplificazioni agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
CONSIDERATO che l’Istituto Nazionale di Statistica, in applicazione del Regolamento (UE)
2019/2152, dispone, dal 2022, della nuova fonte di dati MDE (Micro-Data Exchange, micro-dati
di cessioni verso l’Italia ricevuti dagli altri Istituti nazionali di statistica dei Paesi Ue) e che il
sistema di scambio dei micro-dati, come previsto dal Regolamento (UE) 2019/2152, ha la finalità
di ridurre l’onere statistico, fornendo agli Stati membri una fonte aggiuntiva e dettagliata per la
compilazione delle statistiche sugli acquisti intracomunitari;
CONSIDERATO che l’Istituto Nazionale di Statistica riceve mensilmente “dati fattura”
dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della Convenzione con la stessa stipulata per la fruizione
dei servizi di cooperazione informatica (prot. n. 0269042 del 18 giugno 2024) e che tale fornitura
consente, insieme alla fonte di dati MDE, la sostituzione parziale dei dati raccolti con il Modello
INTRA 2bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari e, quindi, l’innalzamento della soglia
di obbligatorietà di compilazione del Modello INTRA 2bis;
VISTA la nota prot. n. 237417 del 20 gennaio 2026, con la quale l’Istituto Nazionale di Statistica
ha espresso il proprio parere favorevole;
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DETERMINA
ARTICOLO 1
Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni
(Modello INTRA 2bis)
1. I soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22
febbraio 2010 presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con
riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per
almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.
ARTICOLO 2
Modulistiche e specifiche tecniche per la trasmissione
1. I modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli
elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 50, comma 6, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, e successive modificazioni, nonché le specifiche tecniche di trasmissione, sono quelli
approvati con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto
Nazionale di Statistica, prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, pubblicati sul sito
istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3
2. Eventuali variazioni dei modelli e delle specifiche tecniche di cui al precedente punto 1
saranno pubblicate con preventivo avviso sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
3. Con il medesimo avviso sarà comunicata la data a partire dalla quale gli elenchi riepilogativi
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari saranno trasmessi esclusivamente attraverso i
canali telematici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
ARTICOLO 3
Disposizione applicative
1. Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni della determinazione
prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia
delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, nonché le disposizioni di cui alle
precedenti determinazioni sopra richiamate.
ARTICOLO 4
Decorrenza
1. Le disposizioni contenute nell’articolo 1 del presente provvedimento si applicano a partire
dagli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari da effettuarsi, ai sensi
dell’articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, entro il 25 febbraio
2026.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sui siti internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli e dell’Agenzia delle entrate a norma e ad ogni effetto di legge.
IL DIRETTORE IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DEI MONOPOLI Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
Cons. Roberto Alesse
Firmato digitalmente
4
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Determinazione ADM S.N./2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La normativa riguarda gli elenchi riepilomativi INTRA, il Modello INTRA 2bis, gli acquisti intracomunitari di beni e le operazioni IVA tra Stati membri dell'UE. Commercialisti e responsabili fiscali aziendali devono conoscere le soglie di obbligatorietà, la periodicità di trasmissione telematica, le specifiche tecniche di invio e le semplificazioni introdotte dal Regolamento UE 2019/2152 per le statistiche europee sulle imprese.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.