Quali prodotti sono stati liberalizzati all'importazione dal Giappone e dai Paesi terzi con il Decreto Ministeriale 163/1990?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 163/1990 modifica il precedente decreto del 24 dicembre 1987, n. 589, estendendo la liberalizzazione delle importazioni a ulteriori categorie di prodotti. In particolare, a partire dal 1° gennaio 1990, vengono liberalizzate le importazioni dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3) di filati di seta non condizionati per la vendita al minuto (voce doganale 5004.00) e filati di cascami di seta non condizionati per la vendita al minuto (voce doganale 5005.00). Inoltre, viene liberalizzata specificamente dal Giappone l'importazione di tessuti di seta o cascami di seta (voce doganale 5007). Questa misura si inserisce nel contesto della progressiva apertura dei mercati europei e dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di importazioni. Le aziende importatrici di prodotti tessili in seta potevano quindi procedere senza le precedenti restrizioni quantitative, semplificando le procedure amministrative e commerciali per il settore tessile italiano.
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Riferimento normativo
DECRETO 11 aprile 1990, n. 163
Testo normativo
DECRETO n. 163/1990
# DECRETO 11 aprile 1990, n. 163
## Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 24
dicembre 1987, n. 589, concernente il regime di importazione delle
merci.
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 , concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589 , concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni; Visto il regolamento CEE n. 288/82 del Consiglio del 5 febbraio 1982 relativo al regime comune applicabile alle importazioni; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1989, n. 297 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 1989, che, a modifica del citato decreto ministeriale 24 dicembre 1987, ha disposto la liberalizzazione di talune importazioni dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3); Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 7 agosto 1989; Ritenuta l'opportunità di liberalizzare altresì le importazioni di ulteriori prodotti originari dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3); Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 1› febbraio 1990; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto ministeriale 18 luglio 1989, n. 297 , sono altresì liberalizzate a decorrere dal 1› gennaio 1990 le importazioni dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3) dei prodotti di cui alle voci doganali 5004.00 Filati di seta non condizionati per la vendita al minuto; 5005.00 Filati di cascami di seta non condizionati per la vendita al minuto ed è liberalizzata dal Giappone (zona C) l'importazione dei prodotti di cui alla voce doganale 5007 - Tessuti di seta o cascami di seta. Conseguentemente l'elenco n. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1989, n. 297 , citato in premessa, viene integrato con l'aggiunta delle predette voci doganali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 288/82 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 35 del 9 febbraio 1982. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il decreto riguarda la liberalizzazione delle importazioni secondo il regime comune CEE n. 288/82, disciplinando l'accesso al mercato italiano per prodotti originari dal Giappone e dai Paesi terzi. Commercialisti e operatori doganali consultano questa normativa per comprendere le classificazioni tariffarie (voci doganali), le zone di provenienza (zona C per il Giappone, zona A3 per Paesi terzi) e le modalità di importazione di merci tessili, con particolare riferimento ai vincoli quantitativi e alle procedure di sdoganamento.
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