Chi deve pagare l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica non biodegradabili e quando sorge l'obbligo tributario?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 1/1989 disciplina l'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica non biodegradabili utilizzati come involucri per l'asporto della merce nei punti vendita al dettaglio. L'imposta è dovuta dal fabbricante dei sacchetti, mentre per i prodotti importati dall'estero la corrispondente sovrimposta di confine grava sull'importatore. La normativa considera "non biodegradabili" i sacchetti che risultano biodegradabili per una quota inferiore al 90 per cento, secondo specifiche modalità tecniche. L'obbligo tributario sorge al momento della produzione, ma diventa esigibile (cioè il debito si concretizza) quando il fabbricante cede i sacchetti alle ditte destinatarie per l'immissione nel mercato interno. Per le importazioni, il presupposto dell'obbligazione tributaria è determinato secondo le vigenti disposizioni legislative in materia doganale, applicando i medesimi principi di tassazione.
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Riferimento normativo
DECRETO 3 gennaio 1989, n. 1
Testo normativo
DECRETO n. 1/1989
# DECRETO 3 gennaio 1989, n. 1
## Modalita' di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica.
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l' art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 , recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, e con il quale è stata istituita una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci; Attesa la necessità di definire le modalità di applicazione dell'imposta e della sovrimposta di cui alla citata disposizione; Decreta: Art. 1 Soggetti obbligati, presupposto ed esigibilità del debito di imposta L'imposta di fabbricazione istituita con l' art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 , sui sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce, è dovuta dal fabbricante. Per i sacchetti di provenienza estera la corrispondente sovrimposta di confine è dovuta dall'importatore. Agli effetti dell'imposizione fiscale di cui ai precedenti commi, sono considerati sacchetti di plastica non biodegradabili quelli che risultano biodegradabili per una quota inferiore al 90 per cento, secondo le modalità definite all'art. 9-sexies, comma 1, della citata legge 9 novembre 1988, n. 475 . Il presupposto dell'obbligazione tributaria sorge con la produzione e la sua esigibilità si verifica con la cessione dei prodotti dal fabbricante alle ditte destinatarie per l'immissione nel mercato interno. Per la determinazione del presupposto dell'obbligazione tributaria nelle importazioni si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia doganale.
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Il Decreto 1/1989 è il riferimento normativo per l'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine su sacchetti di plastica non biodegradabili, istituti che riguardano fabbricanti e importatori. Commercialisti e aziende del settore devono conoscere il presupposto dell'obbligazione tributaria, l'esigibilità del debito d'imposta e le modalità di determinazione della biodegradabilità secondo la soglia del 90 per cento.
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