Proroga dei termini previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 29 giugno 1947 e dall'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1947, n. 1337, relativi all'esenzione dalla imposta generale sull'entrata e dalla tassa di registro per gli acquisti di navi all'estero.
Quale termine stabilisce il Decreto Legislativo 703/1948 per l'esenzione fiscale sugli acquisti di navi all'estero?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 703/1948 prolunga i termini per usufruire dell'esenzione dalla imposta generale sull'entrata e dalla tassa di registro per gli acquisti di navi all'estero. Questa agevolazione fiscale era stata originariamente prevista da due decreti legislativi del 1947 (rispettivamente del 29 giugno e dell'11 novembre), ma con scadenze che necessitavano di proroga. Il decreto in esame fissa al 31 agosto 1948 il nuovo termine entro il quale le operazioni di acquisto di navi estere potevano beneficiare delle esenzioni fiscali indicate. Si tratta di una misura di politica economica post-bellica volta a favorire il settore della marina mercantile italiana, permettendo l'acquisizione di unità navali dall'estero senza gravami tributari. La norma riguarda direttamente gli armatori e le società di navigazione che intendevano rinnovare o ampliare la propria flotta navale nel periodo di ricostruzione economica del dopoguerra.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 703
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 703/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 703
## Proroga dei termini previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 29
giugno 1947 e dall'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1947,
n. 1337, relativi all'esenzione dalla imposta generale sull'entrata e
dalla tassa di registro per gli acquisti di navi all'estero.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: Art. 1 Il termine previsto dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, numero 1337 , scade il 31 agosto 1948.
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Il Decreto Legislativo 703/1948 disciplina l'esenzione dalla imposta generale sull'entrata e dalla tassa di registro, agevolazioni fiscali rilevanti per le operazioni di importazione di navi. Commercialisti e consulenti tributari che operano nel settore marittimo consultano questa normativa per verificare le condizioni di applicazione delle esenzioni tributarie sugli acquisti di beni strumentali dall'estero e i termini di decadenza delle agevolazioni.
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