Quali sono le modifiche alle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane introdotte dal Decreto Legislativo 568/1993 e da quando si applicano?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 568/1993 stabilisce le nuove tariffe d'estimo (rendite catastali) delle unità immobiliari urbane, rideterminate sulla base delle decisioni della commissione censuaria centrale. Queste tariffe rappresentano il valore imponibile degli immobili ai fini fiscali e catastali, e riguardano tutti i proprietari di unità immobiliari urbane in Italia. Il decreto prevede che le tariffe si applichino a partire dall'anno 1994, con l'eccezione di alcune disposizioni che prevedevano l'applicazione retroattiva dal 1° gennaio 1992. L'Amministrazione finanziaria aveva l'obbligo di inserire le nuove rendite negli atti catastali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, garantendo così l'aggiornamento dei dati catastali su cui si basano le imposte immobiliari.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1993, n. 568
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 568/1993
# DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1993, n. 568
## Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'articolo 2 della legge
24 marzo 1993, n. 75.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75 ; Visti i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 ; Visto il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 , convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457 ; Viste le decisioni della commissione censuaria centrale emesse in data 4, 7, 11, 15 e 20 ottobre 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modificazioni delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane 1. Sono stabilite le tariffe d'estimo delle unità immobiliari ur- bane, indicate nei prospetti annessi al presente decreto, rideterminate per effetto delle decisioni dalla commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dell' articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , e del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 , convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457 . 2. Le tariffe d'estimo si applicano per l'anno 1994, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993. n. 16, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 ,)) in ordine all'applicazione delle stesse tariffe dal 1 gennaio 1992. 3. L'Amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle tariffe rideterminate con il presente decreto.
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