Quali sono le modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi introdotte dal Decreto Legislativo 539/1988?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 539/1988 riduce le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su specifici prodotti petroliferi a partire dal 23 dicembre 1988. La norma si applica agli oli da gas destinati a combustibili, al petrolio lampante per illuminazione e riscaldamento, e agli oli combustibili in varie categorie (semifluidi, fluidi e fluidissimi). Le riduzioni sono espresse in lire per ettolitro o per cento chilogrammi, a seconda della tipologia di prodotto. Questa modifica normativa era stata autorizzata dalla legge delega 417/1987, che conferiva al Governo la facoltà di aumentare o ridurre le imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi in relazione alle variazioni dei prezzi medi europei. La comunicazione del Comitato interministeriale prezzi del 20 dicembre 1988 aveva rilevato una variazione al ribasso dei prezzi europei, giustificando così la riduzione delle aliquote. Per le aziende operanti nel settore energetico e della distribuzione di prodotti petroliferi, questa norma rappresenta una diminuzione dei costi fiscali sui prodotti interessati, con effetti positivi sulla competitività dei prezzi al consumo.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 1988, n. 539
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 539/1988
# DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 1988, n. 539
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su
alcuni prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 20 dicembre 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dal 23 dicembre 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite: a) da L. 37.259 a L. 35.228 e da L. 24.718 a L. 22.687 per ettolitro alla temperatura di 15 C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; b) da L. 11.906 a L. 11.297, da L. 14.087 a L. 13.357 e da L. 42.441 a L. 40.130 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1- b) , 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.
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Il Decreto Legislativo 539/1988 disciplina l'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine su prodotti petroliferi, istituti fondamentali per chi opera nella filiera energetica e nella distribuzione di combustibili. Commercialisti e consulenti fiscali consultano questa normativa per determinare correttamente le imposte indirette, le aliquote applicabili e gli adempimenti dichiarativi relativi a oli combustibili, petrolio lampante e derivati petroliferi, in relazione alle variazioni dei prezzi medi europei.
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