Quali modifiche apporta il Decreto Legislativo 478/1988 alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 478/1988 interviene sull'imposta di fabbricazione e sulla corrispondente sovrimposta di confine applicabili a specifici prodotti petroliferi, aumentandone le aliquote a partire dall'11 novembre 1988. La norma si applica agli oli da gas destinati a uso combustibile e agli oli combustibili di varie categorie (semifluidi, fluidi e fluidissimi), secondo le classificazioni previste dalla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti riguardano sia i produttori e gli importatori di tali prodotti, sia indirettamente i consumatori finali attraverso l'incremento dei costi di approvvigionamento. In pratica, per gli oli da gas l'imposta passa da L. 36.262 a L. 37.259 per ettolitro, mentre per gli oli combustibili gli aumenti variano da L. 11.607 a L. 11.906, da L. 13.728 a L. 14.087 e da L. 41.306 a L. 42.441 per cento chilogrammi, a seconda della tipologia. Questo intervento era stato autorizzato dalla legge delega 417/1987 e risponde a variazioni dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi comunicate dal Comitato interministeriale prezzi.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 1988, n. 478
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 478/1988
# DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 1988, n. 478
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su
alcuni prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 8 novembre 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. A partire dall'11 novembre 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 36.262 a L. 37.259 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; b) da L. 11.607 a L. 11.906, da L. 13.728 a L. 14.087 e da L. 41.306 a L. 42.441 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b) , 1- c) e 1- d), della predetta tabella B. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 novembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri COLOMBO, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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Il Decreto Legislativo 478/1988 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, un tributo indiretto che incide sulla filiera di distribuzione di oli combustibili e oli da gas. Commercialisti e aziende operanti nel settore energetico devono considerare questa normativa insieme alla sovrimposta di confine e alle variazioni di aliquote collegate all'andamento dei prezzi medi europei, aspetti rilevanti per la determinazione dei costi di approvvigionamento e la gestione fiscale delle giacenze di magazzino.
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