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Decisione UE
In vigore
Decisione UE 2109/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/2109 della Commissione, del 17 settembre 2026, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri notificata con il numero C(2026) 6659
Decisione di esecuzione (UE) 2026/2109 della Commissione, del 17 settembre 2026, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2026) 6659]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/2109 of 17 September 2026 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2023/2447 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2026) 6659)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/2109
18.9.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2109 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2026
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2026) 6659]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. La presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, in particolare durante le migrazioni autunnali e primaverili dei volatili migratori, quando questi ultimi possono diffonderli su lunghe distanze. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti di questo tipo.
(2)
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l’HPAI. In particolare, l’articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni.
(3)
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione
(
3
)
, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.
(4)
In particolare, gli articoli 2, 3 e 4 della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono che, in seguito alla comparsa di focolai di HPAI, le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni da istituire in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione e le misure da applicare in tali zone, in conformità al medesimo regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate in tale allegato.
(5)
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato modificato da ultimo con la decisione di esecuzione (UE) 2026/2056 della Commissione
(
4
)
a seguito della comparsa di focolai di HPAI in Bulgaria e Francia in stabilimenti in cui era detenuto pollame.
(6)
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/2056, la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati nel dipartimento di Maine-et-Loire.
(7)
A seguito della comparsa di questi recenti focolai, la Francia ha adottato le misure di controllo delle malattie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
(8)
La Commissione ha esaminato le misure di controllo delle malattie adottate dalla Francia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite a seguito di tali recenti focolai di HPAI in detto Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui i focolai sono stati confermati.
(9)
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con la Francia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da detto Stato membro in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(10)
Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Francia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da detto Stato membro a seguito della comparsa dei nuovi focolai di HPAI, nonché della durata prevista delle misure applicabili in tali zone in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(11)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
(12)
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
(13)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2026
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj
).
(
3
)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (
GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2026/2056 della Commissione, dell’8 settembre 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (
GU L, 2026/2056, 10.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/2056/oj
).
ALLEGATO
«
ALLEGATO
Parte A
Zone di protezione di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 2:
Stato membro: Bulgaria
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione
Regione di Plovdiv
BG-HPAI(P)-2026-00011
The following village in Rakovski municipality:
—
Rakovski
27.9.2026
Stato membro: Francia
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione
Département: Maine-et-Loire (49)
FR-HPAI(P)-2026-00021
FR-HPAI(P)-2026-00022
FR-HPAI(P)-2026-00023
BRION (EST DE L’AUTOROUTE A85)
CUON
JUMELLES (EST DE L’AUTOROUTE A85)
LA LANDES-CHASLES
MOULIHERNE
LINIÈRES-BOUTON (OUEST DE LA ROUTE DE L’ÉTANG ET AU SUD DE LA D62)
30.9.2026
Parte B
Zone di sorveglianza di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 3:
Stato membro: Bulgaria
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione
Regione di Plovdiv
BG-HPAI(P)-2026-00011
The following villages in Rakovski municipality:
—
Shishmantsi
—
Bolyarino
—
Momino selo
—
Strayama
The following villages in Maritsa municipality:
—
Manolsko Konare
—
Yasno pole
The following villages in Brezovo municipality:
—
Padarsko
—
Borets
—
Otets Kirilovo
—
Drangovo
The following village in Kaloyanovo municipality:
—
Glavatar
6.10.2026
The following village in Rakovski municipality:
—
Rakovski
28.9.2026 – 6.10.2026
Stato membro: Francia
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione
Département: Maine-et-Loire (49)
FR-HPAI(P)-2026-00021
FR-HPAI(P)-2026-00022
FR-HPAI(P)-2026-00023
BOCÉ
CHARTRENÉ
LE GUÉDENIAU
LE VIEIL-BAUGÉ
BEAUFORT-EN-VALLÉE
BLOU
FONTAINE-GUÉRIN
LES BOIS D’ANJOU (SUD DE L’AUTOROUTE A85)
LONGUÉ-JUMELLES (OUEST DE L’AUTOROUTE A85)
AUVERSE
LASSE
LINIÈRES-BOUTON (EST DE LA ROUTE DE L’ÉTANG)
MÉON
NOYANT (OUEST DE L’AVENUE DE LA GARE ET AU SUD DE LA D141 (ROUTE DE GENNETEIL)]
PARCAY-LES-PINS
LA PELERINE
SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE
VERNANTES
VERNOIL-LE-FOURRIER
9.10.2026
BRION (EST DE L’AUTOROUTE A85)
CUON
JUMELLES (EST DE L’AUTOROUTE A85)
LA LANDES-CHASLES
MOULIHERNE
LINIÈRES-BOUTON (OUEST DE LA ROUTE DE L’ÉTANG ET AU SUD DE LA D62)
1.10.2026 – 9.10.2026
Stato membro: Svezia
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione
SE-HPAI(P)-2026-00003
The area of the parts of the municipalities of Tanum and Strömstad extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 58.807525 and E 11.194736
16.9.2026
Those parts of the municipality of Tanum contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 58.807525 and E 11.194736
8.9.2026 – 16.9.2026
Parte C
Ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 1, lettera b), e all’articolo 4:
Stato membro: nessuno
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione
»
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/2109/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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