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Decisione UE
In vigore
Decisione UE 2043/2026
Decisione (UE) 2026/2043 della Commissione, dell’8 settembre 2026, recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
Decisione (UE) 2026/2043 della Commissione, dell’8 settembre 2026, recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
EN: Commission Decision (EU) 2026/2043 of 8 September 2026 on appointing two members of the committee of independent eminent persons established by Article 16 of Regulation (EU, Euratom) No 2025/2445 of the European Parliament and of the Council on the statute and funding of European political parties and European political foundations
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/2043
11.9.2026
DECISIONE (UE) 2026/2043 DELLA COMMISSIONE
dell’8 settembre 2026
recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
(
1
)
, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 stabilisce le condizioni per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e i partiti e le organizzazioni che ne sono membri sono segnatamente tenuti a rispettare, in particolare nei loro programmi e nelle loro attività, i valori su cui si fonda l’Unione, quali enunciati all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, e a fornire a tal fine una dichiarazione formale standard.
(2)
Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono presentare all’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità») una richiesta affinché verifichi se un determinato partito politico europeo o una determinata fondazione politica europea soddisfa le condizioni stabilite.
(3)
Prima di decidere se cancellare dal registro un partito o una fondazione per violazione manifesta e grave di siffatte condizioni, l’Autorità è tenuta a consultare un comitato di personalità indipendenti, il quale deve esprimere un parere entro due mesi.
(4)
Su richiesta dell’Autorità, il comitato di personalità indipendenti deve altresì esprimere un parere sul fatto che un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.
(5)
A tal fine l’articolo 16 del regolamento istituisce un comitato di personalità indipendenti costituito da sei membri: due nominati dal Parlamento europeo, due dal Consiglio e due dalla Commissione.
(6)
Nello svolgimento dei suoi compiti il comitato è assistito da una segreteria, che è assicurata dal Parlamento europeo e agisce esclusivamente sotto l’autorità del comitato medesimo. Il Parlamento europeo provvede al finanziamento del comitato.
(7)
È necessario che la Commissione nomini due membri per rinnovare i membri del comitato a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento.
(8)
I membri proposti sono stati scelti in funzione delle loro qualità personali e professionali e non sono deputati del Parlamento europeo né membri del Consiglio o della Commissione, non sono titolari di mandati elettorali né funzionari o altri agenti dell’Unione europea, né lavorano o hanno lavorato per un partito politico europeo o per una fondazione politica europea. Soddisfano pertanto le condizioni di ammissibilità previste all’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, del regolamento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1) Sono nominati membri del comitato di personalità indipendenti per la durata del mandato del comitato
a)
Alexander ITALIANER
b)
Martine REICHERTS.
2) La nomina è subordinata alla firma, da parte di ciascuno dei membri designati, della dichiarazione di indipendenza e di assenza di conflitti di interessi allegata alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L, 2025/2445, 8.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2445/oj
.
ALLEGATO
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI
Io sottoscritto/a, … , dichiaro di aver preso atto dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e m'impegno a svolgere le funzioni di membro del comitato di personalità indipendenti in piena indipendenza e nel pieno rispetto delle norme ivi previste. Non chiederò né riceverò istruzioni da istituzioni o governi né da qualsiasi altro organo o organismo. Mi asterrò da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle mie funzioni. Dichiaro di non trovarmi, per quanto a mia conoscenza, in situazione di conflitto di interessi. Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di membro del comitato di personalità indipendenti è compromesso o può apparire compromesso da motivi familiari o personali, da affinità politica, nazionale, filosofica o religiosa, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interesse con un potenziale beneficiario. Dichiaro in particolare di non essere deputato al Parlamento europeo né membro del Consiglio o della Commissione; di non essere titolare di un mandato elettorale; di non essere funzionario né altro agente dell'Unione europea; di non lavorare o aver lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea.
Fatto a …, il …
[DATA + FIRMA del membro designato del comitato di personalità indipendenti]
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/2043/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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