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Decisione UE
In vigoreInternazionale
Decisione UE 2030/2026
Decisione (UE) 2026/2030 della Commissione, del 10 settembre 2026, relativa alla firma degli accordi che modificano l’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e la convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino
Quali sono gli obiettivi principali della Decisione UE 2026/2030 riguardante gli accordi monetari con Andorra e San Marino?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/2030 autorizza la firma di accordi modificativi che adattano gli accordi monetari tra l'Unione europea e il Principato di Andorra (del 2011) e la Repubblica di San Marino (del 2012) alla luce del nuovo accordo di associazione concluso nel dicembre 2023. Il problema affrontato è la sovrapposizione parziale di obblighi normativi tra i due strumenti: entrambi richiedono l'attuazione di norme UE in materia di lotta al riciclaggio, finanziamento del terrorismo e diritto bancario-finanziario, ma hanno basi giuridiche diverse e non possono essere integrati in un unico accordo. Gli accordi modificativi gestiscono questa sovrapposizione specificando che gli atti giuridici UE in materia bancaria e antiriciclaggio diventeranno applicabili secondo l'accordo di associazione una volta elencati nei suoi allegati, mantenendo però la rilevanza per l'accordo monetario. In caso di sospensione o denuncia dell'accordo di associazione, tali atti rientreranno automaticamente nell'ambito dell'accordo monetario, garantendo continuità normativa e certezza del diritto per Andorra e San Marino nell'uso dell'euro.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2026/2030 della Commissione, del 10 settembre 2026, relativa alla firma degli accordi che modificano l’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e la convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino
EN: Commission Decision (EU) 2026/2030 of 10 September 2026 on signing the agreements amending the Monetary Agreement between the European Union and the Principality of Andorra and the Monetary Agreement between the European Union and the Republic of San Marino
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/2030
11.9.2026
DECISIONE (UE) 2026/2030 DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 2026
relativa alla firma degli accordi che modificano l’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e la convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione (UE) 2025/2610 del Consiglio, del 12 dicembre 2025, relativa alle modifiche dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino
(
1
)
, in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra
(
2
)
e la convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino
(
3
)
(«accordi monetari») sono stati firmati rispettivamente il 30 giugno 2011 e il 27 marzo 2012.
(2)
Il 12 dicembre 2025 il Consiglio ha conferito alla Commissione il potere di negoziare, firmare e concludere le modifiche degli accordi monetari per gestire la parziale sovrapposizione di compiti identici nell’ambito degli accordi stessi e del futuro accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino («accordo di associazione»).
(3)
A norma dell’articolo 2 della decisione del Consiglio del 12 dicembre 2025, la Commissione ha portato a termine i negoziati relativi agli accordi che modificano gli accordi monetari («accordi modificativi»).
(4)
La Banca centrale europea (BCE) è stata pienamente associata ai negoziati nella misura in cui questi riguardavano l’ambito delle sue competenze.
(5)
La Commissione ha presentato i progetti di accordi modificativi al comitato economico e finanziario (CEF) per parere.
(6)
Né la BCE né il CEF ritengono che gli accordi debbano essere sottoposti al Consiglio.
(7)
A norma della decisione (UE) 2025/2610, spetta alla Commissione provvedere alla firma e alla conclusione degli accordi modificativi.
(8)
A norma della decisione (UE) 2024/3080 della Commissione
(
4
)
, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, spetta alla presidente, che rappresenta la Commissione, firmare e concludere gli accordi modificativi o designare qualsiasi altra persona a tal fine. A tale riguardo, la presidente incaricherà il commissario responsabile dell’Economia e della produttività di firmare e concludere gli accordi modificativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1,
DECIDE:
Articolo unico
1) Sono approvati gli accordi che modificano l’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e la convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino di cui, rispettivamente, agli allegati I e II.
2) Ciascun accordo di cui al paragrafo 1 entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica, effettuata da ognuna delle parti, dell’avvenuto espletamento delle procedure di ratifica che sono loro proprie. Gli accordi sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2026
Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2025/2610, 17.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2610/oj
.
(
2
)
GU C 369 del 17.12.2011, pag. 1
.
(
3
)
GU C 121 del 26.4.2012, pag. 5
.
(
4
)
Decisione (UE) 2024/3080 della Commissione, del 4 dicembre 2024, che stabilisce il regolamento interno della Commissione e modifica la decisione C(2000) 3614 (
GU L, 2024/3080, 5.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3080/oj
).
ALLEGATO I
ACCORDO
tra l’Unione europea e il Principato di Andorra che modifica l’accordo monetario concluso tra l’Unione europea e il Principato di Andorra
L’UNIONE EUROPEA, rappresentata dalla Commissione europea, e
IL PRINCIPATO DI ANDORRA,
considerando quanto segue:
(1)
Il 30 giugno 2011 l’Unione europea ha firmato un accordo monetario con il Principato di Andorra («accordo monetario»).
(2)
A seguito della conclusione dei negoziati nel dicembre 2023, l’Unione europea dovrà firmare l’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, dall’altra («accordo di associazione»). In virtù dell’accordo di associazione Andorra aderirà progressivamente al mercato interno dei servizi finanziari dell’UE, a determinate condizioni. A tal fine Andorra dovrebbe attuare e applicare il pertinente acquis e una serie di nuovi atti giuridici dell’UE, tra cui normative in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e di servizi finanziari.
(3)
L’accordo monetario e l’accordo di associazione prevedono che Andorra attui e applichi una serie di atti giuridici dell’UE. Questi ultimi sono elencati negli allegati dell’accordo monetario e dell’accordo di associazione.
(4)
Gli atti giuridici dell’UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo da attuare e applicare in virtù dell’accordo monetario e dell’accordo di associazione sono pressoché identici. Gli atti giuridici dell’UE in materia di servizi finanziari si sovrappongono invece solo parzialmente, dal momento che quelli che si applicano nell’ambito dell’accordo monetario riguardano principalmente il diritto bancario e finanziario relativo alla vigilanza degli istituti finanziari aventi rilevanza per l’euro, mentre tutti quelli in materia di servizi finanziari rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo di associazione.
(5)
L’accordo monetario e l’accordo di associazione hanno finalità e basi giuridiche diverse. La base giuridica dell’accordo monetario è l’articolo 219, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), per cui il Consiglio, in rappresentanza dei soli Stati membri che hanno introdotto l’euro come loro moneta nazionale, delibera secondo la modalità usuale della maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea. L’accordo di associazione si basa invece sull’articolo 218 TFUE, in virtù del quale, previa approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio, in rappresentanza di tutti gli Stati membri, adotta una decisione relativa alla conclusione dell’accordo di associazione. L’accordo monetario è pertanto indipendente dall’accordo di associazione e non può essere integrato in esso.
(6)
Poiché non è giuridicamente possibile integrare l’accordo monetario nell’accordo di associazione a causa dell’incompatibilità delle rispettive basi giuridiche, occorre modificare l’accordo monetario per gestire la parziale sovrapposizione degli atti giuridici dell’UE nell’ambito dell’accordo monetario e dell’accordo di associazione e per specificare l’interazione dei compiti da essi previsti, garantendo al contempo la certezza del diritto.
(7)
È inoltre opportuno modificare l’accordo monetario al fine di integrare nell’accordo di associazione tutti gli atti giuridici dell’UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e tutti quelli in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l’euro al momento della loro entrata in applicazione a norma dell’accordo di associazione. L’accordo di associazione consente un accesso scaglionato per segmento di mercato al mercato interno dei servizi finanziari dell’Unione europea, in base al quale Andorra può decidere di non chiedere l’accesso all’intero mercato interno dei servizi finanziari dell’UE. Questa possibilità non dovrebbe durare più di 15 anni dall’entrata in vigore dell’accordo di associazione. Fino a quando tali atti giuridici dell’UE non saranno elencati nel pertinente allegato dell’accordo di associazione come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione, il pertinente acquis dell’UE dovrebbe continuare a essere integrato e preso in considerazione nell’allegato dell’accordo monetario. Tale procedura dovrebbe essere applicata a ciascun segmento di mercato in caso di applicazione graduale.
(8)
Ove pertinente per l’applicazione dell’accordo monetario, una volta che tali atti giuridici dell’UE, adottati in passato o da adottare in futuro, saranno elencati nell’allegato IX, XII o XXIII dell’accordo di associazione, a seconda dei casi, come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione, la valutazione della loro attuazione dovrebbe essere effettuata conformemente all’accordo di associazione stesso.
(9)
Gli atti giuridici dell’UE che saranno man mano elencati negli allegati dell’accordo di associazione dovrebbero comparire solo in tali allegati ed essere chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione dell’accordo monetario.
(10)
L’integrazione degli atti giuridici dell’UE in materia di diritto monetario e la valutazione della loro attuazione dovrebbero continuare a essere disciplinati esclusivamente dall’accordo monetario.
(11)
Il Principato di Andorra ha concluso un accordo di lavoro per l’instaurazione di un rapporto di collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto, entrato in vigore il 25 settembre 2021.
(12)
È opportuno modificare l’accordo monetario per garantire l’indipendenza di quest’ultimo e dell’accordo di associazione.
(13)
Gli atti giuridici dell’UE in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l’euro e quelli in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo elencati come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione nel pertinente allegato dell’accordo di associazione dovrebbero essere automaticamente integrati nell’accordo monetario in caso di sospensione parziale o totale o di denuncia dell’accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L’articolo 8 dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. Il Principato di Andorra si impegna ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato del presente accordo nei settori seguenti:
a)
banconote e monete in euro;
b)
prevenzione delle frodi e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e obblighi di comunicazione di dati statistici. Per quanto riguarda la legislazione relativa alla raccolta di dati statistici, le norme dettagliate di attuazione e gli adattamenti tecnici (comprese le deroghe necessarie che tengano conto della situazione specifica di Andorra) sono convenuti con la Banca centrale europea entro 18 mesi dalla data in cui è previsto l’avvio della raccolta di tali dati;
c)
misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica adottate a norma dell’articolo 133 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
d)
lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; e
e)
diritto bancario e finanziario, anche per quanto riguarda le attività e la vigilanza degli istituti interessati.
2. Ai fini del presente accordo, tutti gli atti giuridici dell’UE in materia di diritto bancario e finanziario aventi rilevanza per l’euro e tutti gli atti giuridici dell’UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo aventi rilevanza per il presente accordo diventano applicabili a norma dell’accordo di associazione una volta che siano stati elencati come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione nel pertinente allegato dell’accordo di associazione secondo la procedura di cui al protocollo quadro 3, articolo 4, dell’accordo di associazione.
Un atto giuridico dell’UE in materia di diritto bancario e finanziario o di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo avente rilevanza per il presente accordo è elencato nell’allegato dello stesso se la sua adozione è precedente alla data che si verifica per prima tra le seguenti:
a)
la data di adesione del Principato di Andorra al mercato interno dei servizi finanziari dell’UE o al segmento di mercato pertinente;
b)
la data di scadenza della deroga di cui al protocollo quadro 3, articolo 4, paragrafo 5, dell’accordo di associazione [in materia di servizi finanziari].
Dal momento in cui un atto giuridico dell’UE elencato nell’allegato del presente accordo è elencato anche nel pertinente allegato dell’accordo di associazione come soggetto all’obbligo di piena attuazione e applicazione, la sua attuazione è disciplinata dall’accordo di associazione, pur rimanendo pertinente per il presente accordo.
Gli atti giuridici dell’UE di cui al paragrafo 1, lettera d), e gli atti giuridici pertinenti per l’attuazione del presente accordo elencati nell’allegato XII o XXIII dell’accordo di associazione sono soppressi dall’allegato del presente accordo in seguito all’adesione del Principato di Andorra al mercato interno dei servizi finanziari dell’UE o a qualsiasi segmento di mercato. Tali atti giuridici sono chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione dell’accordo di associazione fino alla loro soppressione dall’allegato del presente accordo. In seguito alla loro soppressione da quest’ultimo, tali atti sono chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione dell’accordo monetario nel relativo allegato dell’accordo di associazione.
Gli atti giuridici dell’UE di cui al paragrafo 1, lettera e), sono soppressi dall’allegato del presente accordo in seguito alla decisione del comitato misto di estendere l’accesso del Principato di Andorra a uno o più segmenti del mercato interno dei servizi finanziari dell’UE a norma del protocollo quadro 3, articolo 6, dell’accordo di associazione in relazione al segmento del mercato interno per il quale gli atti giuridici dell’UE in questione hanno rilevanza ai sensi del pertinente allegato dell’accordo di associazione. Gli atti giuridici di cui al paragrafo 1, lettera e), sono chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione dell’accordo di associazione fino alla loro soppressione dall’allegato del presente accordo. In seguito alla loro soppressione da quest’ultimo, tali atti sono chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione dell’accordo monetario nel relativo allegato dell’accordo di associazione.
3. Gli atti giuridici e le norme dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), elencati nell’allegato del presente accordo sono attuati dal Principato di Andorra entro i termini ivi indicati. A norma del paragrafo 2, gli atti elencati nel pertinente allegato dell’accordo di associazione come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione e chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione dell’accordo monetario sono attuati entro il termine specificato nel relativo allegato dell’accordo di associazione.
4. La valutazione dell’attuazione di tutti gli atti giuridici e di tutte le norme dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), è effettuata, in linea di principio, nel quadro del presente accordo. L’attuazione degli atti giuridici dell’UE in materia di diritto monetario da parte del Principato di Andorra è disciplinata esclusivamente dal presente accordo.
5. In deroga al paragrafo 4, la valutazione dell’attuazione di tutti gli atti giuridici e di tutte le norme dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), adottati in passato o da adottare in futuro, è effettuata a norma del presente accordo; nel momento in cui tali atti giuridici e norme diventano applicabili ai sensi dell’accordo di associazione sono valutati nel quadro di quest’ultimo.
6. In caso di sospensione parziale o totale o di denuncia dell’accordo di associazione, tutti gli atti giuridici dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), divenuti applicabili a norma dell’accordo di associazione sono automaticamente considerati parte dell’allegato del presente accordo e la loro attuazione è valutata nel quadro di quest’ultimo. In tal caso l’Unione europea e il Principato di Andorra concordano i termini per il recepimento di tali atti giuridici dell’UE da parte del Principato di Andorra a norma del presente accordo.
7. Gli atti giuridici dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), elencati come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione nel pertinente allegato dell’accordo di associazione sono chiaramente indicati come pertinenti per l’applicazione del presente accordo. La valutazione dell’attuazione di tali atti nel Principato di Andorra a norma dell’accordo di associazione è pertinente ai fini del presente accordo.
8. Al fine di agevolare l’attuazione della pertinente legislazione dell’UE, il Principato di Andorra può chiedere assistenza tecnica alle entità che costituiscono la delegazione dell’Unione europea, con particolare riguardo alla raccolta e alla compilazione di dati statistici.
9. Una volta all’anno, o più spesso se necessario, la Commissione modifica l’allegato per tenere conto dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme dell’UE e delle modifiche apportate agli atti giuridici e alle norme esistenti. Il comitato misto fissa quindi termini appropriati e ragionevoli per l’attuazione, da parte del Principato di Andorra, dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme dell’UE aggiunti all’allegato del presente accordo.
10. In casi eccezionali il comitato misto può modificare un termine vigente indicato nell’allegato del presente accordo.
11. L’allegato aggiornato è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.».
Articolo 2
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica, secondo le norme applicabili a ciascuna parte.
Il presente accordo è concluso e firmato in quattro lingue (catalano, francese, inglese e spagnolo) e i testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, il xx mese xxxx
ALLEGATO II
ACCORDO
tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino che modifica la convenzione monetaria conclusa tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino
L’UNIONE EUROPEA, rappresentata dalla Commissione europea, e
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,
considerando quanto segue:
(1)
Il 27 marzo 2012 l’Unione europea ha firmato una convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino («convenzione monetaria»).
(2)
A seguito della conclusione dei negoziati nel dicembre 2023, l’Unione europea dovrà firmare l’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, dall’altra («accordo di associazione»). In virtù dell’accordo di associazione San Marino aderirà progressivamente al mercato interno dei servizi finanziari dell’UE, a determinate condizioni. A tal fine San Marino dovrebbe attuare e applicare il pertinente acquis e una serie di nuovi atti giuridici dell’UE, tra cui normative in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e di servizi finanziari.
(3)
La convenzione monetaria e l’accordo di associazione prevedono che San Marino attui e applichi una serie di atti giuridici dell’UE. Questi ultimi sono elencati negli allegati della convenzione monetaria e dell’accordo di associazione.
(4)
Gli atti giuridici dell’UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo da attuare e applicare in virtù della convenzione monetaria e dell’accordo di associazione sono pressoché identici. Gli atti giuridici dell’UE in materia di servizi finanziari si sovrappongono invece solo parzialmente, dal momento che quelli che si applicano nell’ambito della convenzione monetaria riguardano principalmente il diritto bancario e finanziario relativo alla vigilanza degli istituti finanziari aventi rilevanza per l’euro, mentre tutti quelli in materia di servizi finanziari rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo di associazione.
(5)
La convenzione monetaria e l’accordo di associazione hanno finalità e basi giuridiche diverse. La base giuridica della convenzione monetaria è l’articolo 219, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), per cui il Consiglio, in rappresentanza dei soli Stati membri che hanno introdotto l’euro come loro moneta nazionale, delibera secondo la modalità usuale della maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea. L’accordo di associazione si basa invece sull’articolo 218 TFUE, in virtù del quale, previa approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio, in rappresentanza di tutti gli Stati membri, adotta una decisione relativa alla conclusione dell’accordo di associazione. La convenzione monetaria è pertanto indipendente dall’accordo di associazione e non può essere integrata in esso.
(6)
Poiché non è giuridicamente possibile integrare la convenzione monetaria nell’accordo di associazione a causa dell’incompatibilità delle rispettive basi giuridiche, occorre modificare la convenzione monetaria per gestire la parziale sovrapposizione degli atti giuridici dell’UE nell’ambito della convenzione monetaria e dell’accordo di associazione e per specificare l’interazione dei compiti da essi previsti, garantendo al contempo la certezza del diritto.
(7)
È inoltre opportuno modificare la convenzione monetaria al fine di integrare nell’accordo di associazione tutti gli atti giuridici dell’UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e tutti quelli in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l’euro al momento della loro entrata in applicazione a norma dell’accordo di associazione. L’accordo di associazione consente un accesso scaglionato per segmento di mercato al mercato interno dei servizi finanziari dell’Unione europea, in base al quale la Repubblica di San Marino può decidere di non chiedere l’accesso all’intero mercato interno dei servizi finanziari dell’UE. Questa possibilità non dovrebbe durare più di 15 anni dall’entrata in vigore dell’accordo di associazione. Fino a quando tali atti giuridici dell’UE non saranno elencati nel pertinente allegato dell’accordo di associazione come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione, il pertinente acquis dell’UE dovrebbe continuare a essere integrato e preso in considerazione nell’allegato della convenzione monetaria. Tale procedura dovrebbe essere applicata a ciascun segmento di mercato in caso di applicazione graduale.
(8)
Ove pertinente per l’applicazione della convenzione monetaria, una volta che tali atti giuridici dell’UE, adottati in passato o da adottare in futuro, saranno elencati nell’allegato IX, XII o XXIII dell’accordo di associazione, a seconda dei casi, come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione, la valutazione della loro attuazione dovrebbe essere effettuata conformemente all’accordo di associazione stesso.
(9)
Gli atti giuridici dell’UE che saranno man mano elencati negli allegati dell’accordo di associazione dovrebbero comparire solo in tali allegati ed essere chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione della convenzione monetaria.
(10)
L’integrazione degli atti giuridici dell’UE in materia di diritto monetario e la valutazione della loro attuazione dovrebbero continuare a essere disciplinati esclusivamente dalla convenzione monetaria.
(11)
È opportuno modificare la convenzione monetaria per garantire l’indipendenza di quest’ultima e dell’accordo di associazione.
(12)
Gli atti giuridici dell’UE in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l’euro e quelli in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo elencati come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione nel pertinente allegato dell’accordo di associazione dovrebbero essere automaticamente integrati nella convenzione monetaria in caso di sospensione parziale o totale o di denuncia dell’accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L’articolo 8 della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. La Repubblica di San Marino si impegna ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato della presente convenzione nei settori seguenti:
a)
banconote e monete in euro;
b)
prevenzione delle frodi e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e obblighi di comunicazione di dati statistici. Per quanto riguarda la legislazione relativa alla raccolta di dati statistici, le norme dettagliate di attuazione e gli adattamenti tecnici (comprese le deroghe necessarie che tengano conto della situazione specifica di San Marino) sono convenuti con la Banca centrale europea entro 18 mesi dalla data in cui è previsto l’avvio della raccolta di tali dati;
c)
misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica adottate a norma dell’articolo 133 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
d)
lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; e
e)
diritto bancario e finanziario, anche per quanto riguarda le attività e la vigilanza degli istituti interessati.
2. Ai fini della presente convenzione, tutti gli atti giuridici dell’UE in materia di diritto bancario e finanziario aventi rilevanza per l’euro e tutti gli atti giuridici dell’UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo aventi rilevanza per la presente convenzione diventano applicabili a norma dell’accordo di associazione una volta che siano stati elencati come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione nel pertinente allegato dell’accordo di associazione secondo la procedura di cui al protocollo quadro 3, articolo 4, dell’accordo di associazione.
Un atto giuridico dell’UE in materia di diritto bancario e finanziario o di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo avente rilevanza per la presente convenzione è elencato nell’allegato della stessa se la sua adozione è precedente alla data che si verifica per prima tra le seguenti:
a)
la data di adesione della Repubblica di San Marino al mercato interno dei servizi finanziari dell’UE o al segmento di mercato pertinente;
b)
la data di scadenza della deroga di cui al protocollo quadro 3, articolo 4, paragrafo 5, dell’accordo di associazione [in materia di servizi finanziari].
Dal momento in cui un atto giuridico dell’UE elencato nell’allegato della presente convenzione è elencato anche nel pertinente allegato dell’accordo di associazione come soggetto all’obbligo di piena attuazione e applicazione, la sua attuazione è disciplinata dall’accordo di associazione, pur rimanendo pertinente per la presente convenzione.
Gli atti giuridici dell’UE di cui al paragrafo 1, lettera d), sono soppressi dall’allegato della presente convenzione in seguito all’adesione della Repubblica di San Marino al mercato interno dei servizi finanziari dell’UE o a qualsiasi segmento di mercato. Tali atti giuridici sono chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione dell’accordo di associazione fino alla loro soppressione dall’allegato della presente convenzione. In seguito alla loro soppressione da quest’ultimo, tali atti sono chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione della convenzione monetaria nel relativo allegato dell’accordo di associazione.
Gli atti giuridici dell’UE di cui al paragrafo 1, lettera e), sono soppressi dall’allegato della presente convenzione in seguito alla decisione del comitato misto di estendere l’accesso della Repubblica di San Marino a uno o più segmenti del mercato interno dei servizi finanziari dell’UE a norma del protocollo quadro 3, articolo 6, dell’accordo di associazione in relazione al segmento del mercato interno per il quale gli atti giuridici dell’UE in questione hanno rilevanza ai sensi del pertinente allegato dell’accordo di associazione. Gli atti giuridici di cui al paragrafo 1, lettera e), sono chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione dell’accordo di associazione fino alla loro soppressione dall’allegato della presente convenzione. In seguito alla loro soppressione da quest’ultimo, tali atti sono chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione della convenzione monetaria nel relativo allegato dell’accordo di associazione.
3. Gli atti giuridici e le norme dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), elencati nell’allegato della presente convenzione sono attuati dalla Repubblica di San Marino entro i termini ivi indicati. A norma del paragrafo 2, gli atti elencati nel pertinente allegato dell’accordo di associazione come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione e chiaramente indicati come pertinenti per l’attuazione della convenzione monetaria sono attuati entro il termine specificato nel relativo allegato dell’accordo di associazione.
4. La valutazione dell’attuazione di tutti gli atti giuridici e di tutte le norme dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), è effettuata, in linea di principio, nel quadro della presente convenzione. L’attuazione degli atti giuridici dell’UE in materia di diritto monetario da parte della Repubblica di San Marino è disciplinata esclusivamente dalla presente convenzione.
5. In deroga al paragrafo 4, la valutazione dell’attuazione di tutti gli atti giuridici e di tutte le norme dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), adottati in passato o da adottare in futuro, è effettuata a norma della presente convenzione; nel momento in cui tali atti giuridici e norme diventano applicabili ai sensi dell’accordo di associazione sono valutati nel quadro di quest’ultimo.
6. In caso di sospensione parziale o totale o di denuncia dell’accordo di associazione, tutti gli atti giuridici dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), divenuti applicabili a norma dell’accordo di associazione sono automaticamente considerati parte dell’allegato della presente convenzione e la loro attuazione è valutata nel quadro di quest’ultima. In tal caso l’Unione europea e la Repubblica di San Marino concordano i termini per il recepimento di tali atti giuridici dell’UE da parte della Repubblica di San Marino a norma della presente convenzione.
7. Il massimale di cui all’articolo 3:
a)
è automaticamente e temporaneamente ridotto di 1/3 se e quando un termine specificato nell’allegato non è rispettato, fino a quando non siano adottati gli atti giuridici o le norme dell’UE in questione;
b)
può essere ridotto temporaneamente di 1/2 con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa audizione dei rappresentanti della Repubblica di San Marino se e quando la Repubblica di San Marino omette per più di due anni di conformarsi a uno o più atti giuridici o norme dell’UE elencati nell’allegato, che ha adottato nei tempi previsti.
Il massimale è ripristinato al suo valore normale secondo la stessa procedura non appena la Repubblica di San Marino adotta le misure opportune per rimediare alle questioni che hanno determinato la riduzione temporanea.
8. Gli atti giuridici dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), elencati come soggetti all’obbligo di piena attuazione e applicazione nel pertinente allegato dell’accordo di associazione sono chiaramente indicati come pertinenti per l’applicazione della presente convenzione. La valutazione dell’attuazione di tali atti nella Repubblica di San Marino a norma dell’accordo di associazione è pertinente ai fini della presente convenzione.
9. Al fine di agevolare l’attuazione della pertinente legislazione dell’UE, la Repubblica di San Marino può chiedere assistenza tecnica alle entità che costituiscono la delegazione dell’Unione europea.
10. Una volta all’anno, o più spesso se necessario, la Commissione modifica l’allegato per tenere conto dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme dell’UE e delle modifiche apportate agli atti giuridici e alle norme esistenti. Il comitato misto fissa quindi termini appropriati e ragionevoli per l’attuazione, da parte della Repubblica di San Marino, dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme dell’UE aggiunti all’allegato della presente convenzione.
11. In casi eccezionali il comitato misto può modificare un termine vigente indicato nell’allegato della presente convenzione.
12. L’allegato aggiornato è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.».
Articolo 2
Alla convenzione con la Repubblica di San Marino è aggiunto l’articolo seguente:
«Articolo 15
La presente convenzione fa ugualmente fede nelle lingue inglese e italiana.».
Articolo 3
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica, secondo le norme applicabili a ciascuna parte.
Il presente accordo è concluso e firmato in inglese e in italiano e i testi in entrambe le lingue fanno ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, il xx mese xxx
ELI: http://data.europa.eu/eli/2026/2030/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Gli accordi monetari con microstati sono disciplinati dall'articolo 219, paragrafo 3, del TFUE e richiedono coordinamento con la normativa UE su antiriciclaggio (AML/CFT), vigilanza bancaria e servizi finanziari. Commercialisti e consulenti che operano con Andorra e San Marino devono considerare l'interazione tra accordo monetario e accordo di associazione, nonché i termini di implementazione degli atti UE elencati negli allegati, con particolare attenzione all'accesso graduale al mercato interno dei servizi finanziari e alle deroghe temporanee previste dal protocollo quadro 3.
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