Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 1462/2026

Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2026

Pubblicato: 25/06/2026 In vigore dal: 25/06/2026 Documento ufficiale

Quali sono gli importi della seconda quota di contributi che gli Stati membri devono versare al Fondo europeo di sviluppo per il 2026?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio stabilisce gli importi della seconda rata dei contributi finanziari che ciascuno Stato membro dell'UE e il Regno Unito devono versare al Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'anno 2026. L'importo totale della seconda quota è fissato a 250 milioni di euro, ripartito tra i 27 Stati membri e il Regno Unito secondo percentuali specifiche stabilite nell'allegato della decisione. La ripartizione segue il criterio di proporzionalità basato sulla capacità economica di ciascun paese: ad esempio, la Germania contribuisce il 20,58%, la Francia il 17,81% e l'Italia il 12,53%, mentre i paesi più piccoli come Malta contribuiscono lo 0,038%. Questa è la seconda delle rate annuali previste per il 2026, dopo la prima quota già versata nel 2025, e i versamenti devono essere effettuati direttamente alla Commissione europea secondo le modalità indicate nella decisione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2026 EN: Council Decision (EU) 2026/1462 of 25 June 2026 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund as a second instalment for 2026

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1462 26.6.2026 DECISIONE (UE) 2026/1462 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2026 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2026 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( 1 ) («accordo interno»), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11 o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( 2 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il criterio di ripartizione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) è stabilito dall’articolo 1 dell’accordo interno. (2) A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (3) A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877, entro il 15 giugno 2026 la Commissione presenta una proposta che fissa l’importo della seconda quota del contributo per il 2026. (4) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI. (5) La decisione (UE) 2025/2324 del Consiglio ( 3 ) fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2026 a 700 000 000 EUR per la Commissione. La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all’11 o FES con la prima rata del 2025. (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare a titolo della seconda quota per il 2026 è fissato a 250 000 000 EUR per la Commissione. Articolo 2 Le parti del FES versano le seconde quote dei loro contributi individuali al FES per il 2026 alla Commissione conformemente all’allegato. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj . ( 2 ) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj . ( 3 ) Decisione (UE) 2025/2324 del Consiglio, del 13 novembre 2025, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che fissa il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2027, l’importo annuo del contributo per il 2026, l’importo della prima quota del contributo per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029 ( GU L, 2025/2324, 14.11.2025, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2324/oj ). ALLEGATO SECONDA QUOTA DEI CONTRIBUTI AL FES PER IL 2026 (IN EUR) Stati membri e Regno Unito Ripartizione 11 o FES (%) Commissione 11 o FES Belgio 3,24927 8 123 175 Bulgaria 0,21853 546 325 Cechia 0,79745 1 993 625 Danimarca 1,98045 4 951 125 Germania 20,57980 51 449 500 Estonia 0,08635 215 875 Irlanda 0,94006 2 350 150 Grecia 1,50735 3 768 375 Spagna 7,93248 19 831 200 Francia 17,81269 44 531 725 Croazia 0,22518 562 950 Italia 12,53009 31 325 225 Cipro 0,11162 279 050 Lettonia 0,11612 290 300 Lituania 0,18077 451 925 Lussemburgo 0,25509 637 725 Ungheria 0,61456 1 536 400 Malta 0,03801 95 025 Paesi bassi 4,77678 11 941 950 Austria 2,39757 5 993 925 Polonia 2,00734 5 018 350 Portogallo 1,19679 2 991 975 Romania 0,71815 1 795 375 Slovenia 0,22452 561 300 Slovacchia 0,37616 940 400 Finlandia 1,50909 3 772 725 Svezia 2,93911 7 347 775 Regno unito ( *1 ) 14,67862 36 696 550 TOTALE UE-27 E REGNO UNITO 100,00 250 000 000 ( *1 ) A norma dell’articolo 153 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Cominità europea dell’energia atomica, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua della riserva del 10 o e dell’11 o FES procedendo alla compensazione a fronte del suo contributo residuo al FES. Di tale compensazione si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1462/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione riguarda i contributi finanziari al Fondo europeo di sviluppo (FES), strumento di finanziamento dell'aiuto esterno dell'UE disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1877. È rilevante per chi segue la contabilità pubblica, i bilanci degli Stati membri e le quote di partecipazione ai fondi europei, nonché per la gestione dei flussi di cassa verso le istituzioni comunitarie e il monitoraggio delle obbligazioni finanziarie internazionali.

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