Decisione (UE) 2026/1742 del Consiglio, del 14 luglio 2026, relativa alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani
Cosa stabilisce la Decisione UE 2026/1742 riguardo all'accordo commerciale tra l'Unione europea e il Messico?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/1742 del Consiglio, adottata il 14 luglio 2026, approva l'Accordo Interinale sugli Scambi (ITA) tra l'Unione europea e gli Stati Uniti messicani, precedentemente firmato il 22 maggio 2026. Si tratta di un accordo commerciale che disciplina gli scambi tra le due parti e che, secondo l'articolo 33.14, non conferisce diritti o obblighi direttamente invocabili davanti ai tribunali dell'UE o degli Stati membri, operando esclusivamente nel diritto internazionale pubblico.
La decisione attribuisce alla Commissione europea il potere di approvare, previa consultazione del comitato della politica commerciale, modifiche e rettifiche relative a specifici ambiti dell'accordo: le definizioni di prodotti e pratiche enologiche (allegato 2-E), la documentazione e certificazione (allegato 2-E), gli impegni commerciali (allegati 21-A e 21-B), e le indicazioni geografiche (allegato 25-B). Questo meccanismo consente aggiustamenti tecnici senza richiedere nuove ratifiche formali.
Per quanto riguarda le indicazioni geografiche, la Commissione deve adottare una posizione secondo la procedura prevista dal Regolamento UE 2024/1143 in caso di disaccordo tra le parti interessate. L'accordo integra anche l'Accordo del 1997 sulle bevande spiritose tra la Comunità europea e il Messico, garantendo il mutuo riconoscimento e la protezione delle denominazioni in questo settore.
La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ed è stata approvata dal Parlamento europeo l'8 luglio 2026. Rappresenta un passo significativo nella normalizzazione delle relazioni commerciali tra l'UE e il Messico, con particolare attenzione ai prodotti agricoli, alle bevande spiritose e alle indicazioni geografiche protette.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2026/1742 del Consiglio, del 14 luglio 2026, relativa alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani
EN: Council Decision (EU) 2026/1742 of 14 July 2026 on the conclusion of the Interim Agreement on Trade between the European Union and the United Mexican States
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1742
31.7.2026
DECISIONE (UE) 2026/1742 DEL CONSIGLIO
del 14 luglio 2026
relativa alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (UE) 2026/1163 del Consiglio
(
2
)
, l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani
(
3
)
(«ITA») è stato firmato il 22 maggio 2026, con riserva della sua conclusione successiva.
(2)
A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare, a nome dell’Unione, talune modifiche o rettifiche dell’ITA.
(3)
Conformemente al suo articolo 33.14, all’interno dell’Unione l’ITA non conferisce alle persone diritti né impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico. Non è pertanto possibile invocare l’ITA dinanzi ai tribunali dell’Unione o degli Stati membri.
(4)
È opportuno approvare l’ITA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani («ITA») è approvato.
Articolo 2
1. Ai fini dell’articolo 2.22, paragrafo 4, dell’ITA, qualsiasi modifica o rettifica delle definizioni dei prodotti, delle pratiche enologiche e delle restrizioni di cui alle parti A e B dell’allegato 2-E dell’ITA è approvata dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.
2. Ai fini dell’articolo 2.24, paragrafo 8, dell’ITA, qualsiasi modifica della documentazione e della certificazione di cui alla parte D dell’allegato 2-E dell’ITA è approvata dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.
Articolo 3
Ai fini dell’articolo 21.18 dell’ITA, qualsiasi modifica o rettifica degli impegni di cui agli allegati 21-A e 21-B dell’ITA è approvata dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.
Articolo 4
1. Ai fini dell’articolo 25.35 dell’ITA, qualsiasi modifica dell’elenco delle indicazioni geografiche di cui all’allegato 25-B dell’ITA e qualsiasi modifica dell’allegato I o II dell’accordo sulle bevande spiritose
(
4
)
, integrato nell’ITA a norma dell’articolo 25.41 dell’ITA, è approvata dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.
2. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
T. BYRNE
(
1
)
Approvazione dell’8 luglio 2026 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2026/1163 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, relativa alla firma dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani (
GU L, 2026/1163, 27.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1163/oj
).
(
3
)
GU L, 2026/1528, 31.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/1528/oj
.
(
4
)
Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose, fatto a Bruxelles il 27 maggio 1997 (
GU L 152, dell’11.6.1997, pag. 16
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/361/oj
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (
GU L, 2024/1143, del 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1742/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2026/1742 riguarda accordi commerciali internazionali, scambi UE-Messico e indicazioni geografiche protette. Operatori commerciali, importatori-esportatori e produttori di bevande spiritose devono considerare le implicazioni su tariffe doganali, certificazioni di origine e protezione delle denominazioni geografiche. Il regolamento 2024/1143 sulle indicazioni geografiche è il riferimento normativo correlato per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli DOP/IGP.
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