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Decisione UE
In vigore
Decisione UE 2021/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/2021 della Commissione, del 10 settembre 2026, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Repubblica di Finlandia di non applicazione del requisito relativo all’installazione di un sistema radio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione notificata con il numero C(2026) 6247
Decisione di esecuzione (UE) 2026/2021 della Commissione, del 10 settembre 2026, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Repubblica di Finlandia di non applicazione del requisito relativo all’installazione di un sistema radio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione [notificata con il numero C(2026) 6247]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/2021 of 10 September 2026 laying down rules for the application of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council as regards a request from the Republic of Finland not to apply the requirement to install a radio system set out in Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1695 (notified under document C(2026) 6247)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/2021
14.9.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2021 DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 2026
recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Repubblica di Finlandia di non applicazione del requisito relativo all’installazione di un sistema radio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione
[notificata con il numero C(2026) 6247]
(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
Il 21 maggio 2025 la Finlandia ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione dell’allegato I, punto 7.3.1.1, punti 2) e 3), e punto 7.3.2.1, punti 2) e 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione
(
2
)
alla rete ferroviaria finlandese e a tutto il materiale rotabile che circola sulla rete («domanda»). La domanda è stata presentata in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797. Il fascicolo è stato completato con la notifica delle norme nazionali adottate e l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie ha ultimato la valutazione di tali norme il 24 luglio 2026.
(2)
L’allegato I, punto 7.3.1.1, punto 2), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 prevede l’obbligo di installare a terra il sistema globale di comunicazione mobile – ferrovie (
Global System for Mobile Communications – Railway
, «GSM-R») o il futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie (
Future Railway Mobile Communication System
, «FRMCS») in caso di ristrutturazione di un sottosistema radio già in servizio in modo tale da modificare le funzioni o le prestazioni del sottosistema. A norma dell’allegato I, punto 7.3.1.1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, è obbligatorio installare il GSM-R o il FRMCS quando l’ETCS livello 2 è implementato e richiede la radiocomunicazione dati.
(3)
L’allegato I, punto 7.3.2.1, punto 2), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 prevede l’obbligo di installare il GSM-R a bordo del materiale rotabile destinato a circolare su una linea che comprenda un centro di blocco radio (RBC) in caso di ristrutturazione di un sottosistema radio già in servizio in modo tale da modificare le funzioni o le prestazioni del sottosistema. A norma dell’allegato I, punto 7.3.2.1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, è obbligatorio installare il GSM-R quando l’ETCS livello 2 o livello 1 è implementato e richiede la radiocomunicazione dati.
(4)
Il progetto cui si fa riferimento nella domanda consiste nell’installazione di un sistema di comunicazione finlandese pre-FRMCS sull’infrastruttura ferroviaria finlandese e sul materiale rotabile che circola in Finlandia, parallelamente all’installazione del sistema europeo di controllo dei treni (
European Train Control System
, «ETCS») livello 2. Tale progetto prevede la ristrutturazione dell’attuale sistema radio di classe B della Finlandia per quanto riguarda la maggior parte delle sue funzioni.
(5)
L’attuale sistema di protezione dei treni di classe B della Finlandia diventerà obsoleto nel 2035 e dovrebbe essere sostituito dall’ETCS. Per essere completata entro il 2035, la sostituzione del sistema di protezione dei treni di classe B della Finlandia dovrebbe iniziare ora, e non sarebbe sicuro posticipare l’avvio dell’installazione dell’ETCS fino a quando non sarà possibile installare il FRMCS.
(6)
Secondo i documenti presentati dalla Finlandia, il rispetto dell’allegato I, punto 7.3.1.1, punti 2) e 3), e punto 7.3.2.1, punti 2) e 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 mediante l’installazione del GSM-R sulla rete ferroviaria finlandese e sul materiale rotabile che circola sulla rete comporterebbe costi di installazione aggiuntivi pari a 100 000 000 EUR e costi di esercizio annui aggiuntivi pari a 2 000 000 EUR. Si prevede inoltre che il GSM-R diventerà obsoleto nei primi anni del prossimo decennio e che per il 2035 sarà difficile effettuarne la manutenzione. Tutti questi motivi comprometterebbero la redditività economica del progetto.
(7)
Come disposizioni alternative all’attuazione dell’allegato I, punto 7.3.1.1, punti 2) e 3), e punto 7.3.2.1, punti 2) e 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, la Finlandia propone di applicare, durante il periodo di transizione che precede l’installazione del FRMCS a terra e di bordo, i regolamenti dell’Agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni (Traficom) sul sistema di comunicazione pre-FRMCS per le apparecchiature a terra e le apparecchiature del materiale rotabile, che stabiliscono le specifiche tecniche del sistema radio finlandese pre-FRMCS. Tale normativa nazionale è stata notificata alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie in conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797, con riferimento alla norma FI-FI-2684-2-A per le apparecchiature a terra pre-FRMCS e alle norme per il sistema radio pre-FRMCS
(
3
)
per le apparecchiature di bordo.
(8)
La Finlandia propone inoltre di rendere disponibili gratuitamente e tempestivamente le apparecchiature di bordo del sistema radio finlandese pre-FRMCS a qualsiasi soggetto che intenda far circolare veicoli sulla rete finlandese prima che l’infrastruttura finlandese sia dotata del FRMCS. Tali veicoli dovrebbero inoltre essere autorizzati a non applicare l’allegato I, punto 7.3.2.1, punti 2) e 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695. La Finlandia propone di ristrutturare le apparecchiature a terra installando un sistema radio conforme al FRMCS tre anni dopo la messa a disposizione dei prodotti FRMCS, un intervento che si presume sia possibile al più tardi entro il 31 dicembre 2035.
(9)
La Finlandia propone inoltre di effettuare, nel 2033, un’analisi economica della prospettiva di migrare l’intero parco veicoli e l’intera rete al FRMCS.
(10)
Sulla base della giustificazione della domanda fornita dalla Finlandia e delle disposizioni alternative proposte, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono ritenersi soddisfatte per quanto riguarda la rete ferroviaria finlandese e tutto il materiale rotabile che circola sulla rete. La domanda dovrebbe quindi essere accettata.
(11)
La sicurezza, come stabilito dalla direttiva (UE) 2016/797, è un requisito essenziale che deve essere soddisfatto dal sistema ferroviario dell’Unione, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce. La Finlandia dovrebbe pertanto essere tenuta a fornire alla Commissione qualsiasi informazione che indichi che la non applicazione dell’allegato I, punto 7.3.1.1, punti 2) e 3), e punto 7.3.2.1, punti 2) e 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 potrebbe compromettere la sicurezza del sistema ferroviario.
(12)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La domanda della Finlandia di non applicazione dell’allegato I, punto 7.3.1.1, punti 2) e 3), e punto 7.3.2.1, punti 2) e 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 alla rete ferroviaria finlandese e a tutto il materiale rotabile che circola sulla rete è accettata a condizione che siano applicate le disposizioni alternative proposte dalla Finlandia.
La Finlandia informa senza indebito ritardo la Commissione qualora venga a conoscenza del fatto che la non applicazione possa compromettere la sicurezza del sistema ferroviario.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2035.
Articolo 3
La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2026
Per la Commissione
Apostolos TZITZIKOSTAS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione, del 10 agosto 2023, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 (
GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 380
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1695/oj
).
(
3
)
rdd.era.europa.eu/rdd/NTRManagementPage.aspx?ntrid=65849&readonly=true.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/2021/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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