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Decisione UE
In vigore
Decisione UE 1977/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1977 della Commissione, dell’8 settembre 2026, che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione del carbosulfan e del fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1977 della Commissione, dell’8 settembre 2026, che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione del carbosulfan e del fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1977 of 8 September 2026 laying down the final import response on behalf of the Union concerning the future import of carbosulfan and of fenthion (ultra-low-volume formulations at or above 640 g active ingredient/L) pursuant to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1977
9.9.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1977 DELLA COMMISSIONE
dell’8 settembre 2026
che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione del carbosulfan e del fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
(
1
)
, in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,
sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è attuata dal regolamento (UE) n. 649/2012. In conformità di tale regolamento, la Commissione è tenuta a fornire al segretariato della convenzione, a nome dell’Unione, la risposta definitiva o provvisoria sulla futura importazione di tutte le sostanze chimiche alle quali si applica la procedura di previo assenso informato («procedura PIC»).
(2)
In occasione della sua dodicesima riunione, tenutasi a Ginevra dal 28 aprile al 9 maggio 2025, la conferenza delle parti della convenzione ha concordato di includere alcune sostanze chimiche nell’allegato III della convenzione, assoggettandole di conseguenza alla procedura PIC. Il 22 ottobre 2025 per ogni sostanza chimica è stato trasmesso alle parti, inclusa la Commissione per l’Unione, un documento di orientamento alla decisione, accompagnato dalla richiesta di una risposta sull’importazione.
(3)
Il carbosulfan è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come pesticida. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del carbosulfan come sostanza attiva di prodotti fitosanitari
(
3
)
. Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del carbosulfan come sostanza attiva di biocidi
(
4
)
. Pertanto, non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione del carbosulfan nell’Unione.
(4)
Il fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come formulato pesticida altamente pericoloso. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del fention come sostanza attiva di prodotti fitosanitari. Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del fention come sostanza attiva di biocidi. Pertanto non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per, la futura importazione del fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) nell’Unione,
DECIDE:
Articolo unico
Le risposte sull’importazione del carbosulfan e del fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) figurano nell’allegato.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2026
Per la Commissione
Jessika ROSWALL
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60
. ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj
.
(
2
)
GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1
. ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj
.
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (
GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (
GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj
).
ALLEGATO
FORMULARIO DI RISPOSTA SULL'IMPORTAZIONE
Stato:
Unione europea
Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
SEZIONE 1
IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA
1.1
Nome comune
Carbosulfan
1.2
Numero CAS
55285-14-8
1.3
Categoria
☒ Pesticida
☐ Industriale
☐ Formulato pesticida altamente pericoloso
SEZIONE 2
INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI
2.1
☒
Si tratta della prima risposta in relazione all’importazione di questa sostanza chimica nel paese.
2.2
☐
Si tratta della modifica di una risposta precedente.
Data della risposta precedente: …
SEZIONE 3
RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE
☒
Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE
☐
Risposta provvisoria (completare il punto 5)
SEZIONE 4
DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI
4.1
☒
Importazione vietata
L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?
☒ Sì
☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?
☒ Sì
☐ No
4.2
☐
Importazione autorizzata
4.3
☐
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni
Le suddette condizioni sono:
Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?
☐ Sì
☐ No
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?
☐ Sì
☐ No
4.4
Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva
Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:
Nell’Unione è vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti carbosulfan poiché questo principio attivo non è stato approvato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (
GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj
).
Inoltre, è vietato mettere a disposizione sul mercato o usare biocidi contenenti carbosulfan poiché questo principio attivo non è stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (
GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj
).
SEZIONE 5
RISPOSTA PROVVISORIA
5.1
☐
Importazione vietata
L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?
☐ Sì
☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?
☐ Sì
☐ No
5.2
☐
Importazione autorizzata
5.3
☐
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni
Le suddette condizioni sono:
Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?
☐ Sì
☐ No
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?
☐ Sì
☐ No
5.4
Indicare se è allo studio una decisione definitiva
È allo studio una decisione definitiva?
☐ Sì
☐ No
5.5
Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:
Si chiede al paese che ha notificato l’atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:
Si chiede al segretariato di fornire l’assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:
SEZIONE 6
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:
La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?
☐ Sì
☒ No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?
☐ Sì
☒ No
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:
Per essere utilizzata nel paese?
☐ Sì
☐ No
Per essere esportata?
☐ Sì
☐ No
Altre osservazioni
In conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (
GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1
ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj
), che attua il sistema mondiale armonizzato dell’ONU per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche nell’Unione, il carbosulfan è classificato come segue:
Acute Tox. (tossicità acuta) 2* – H330 – Letale se inalato
Acute Tox. (tossicità acuta) 3* – H301 – Tossico se ingerito
Skin Sens. (sensibilizzazione cutanea) 1 - H317- Può provocare una reazione allergica della pelle
Aquatic Acute (tossicità acquatica acuta) 1 – H 400 – Molto tossico per gli organismi acquatici
Aquatic Chronic (tossicità acquatica cronica) 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
(* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)
SEZIONE 7
AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA
Ente
Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo
Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile
Peter Korytar
Posizione della persona responsabile
Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale
Telefono
+32 2 2991786
Fax
E-mail
ENV-PIC@ec.europa.eu
Data:
___________________________________
Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:
_____________________________
SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:
Segretariato della convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
I-00153 Roma, Italia
Telefono: +39 06 57052188
Fax: +39 06 57053224
E-mail:
pic@fao.org
OPPURE
Segretariato della convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera
Telefono: +41 22 9178296
Fax: +41 22 9178082
E-mail:
brs@un.org
FORMULARIO DI RISPOSTA SULL'IMPORTAZIONE
Stato:
Unione europea
Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
SEZIONE 1
IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA
1.1
Nome comune
Fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l)
1.2
Numero CAS
55-38-9
1.3
Categoria
☐ Pesticida
☐ Industriale
☒ Formulato pesticida altamente pericoloso
SEZIONE 2
INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI
2.1
☒
Si tratta della prima risposta in relazione all’importazione di questa sostanza chimica nel paese.
2.2
☐
Si tratta della modifica di una risposta precedente.
Data della risposta precedente: …
SEZIONE 3
RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE
☒
Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE
☐
Risposta provvisoria (completare il punto 5)
SEZIONE 4
DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI
4.1
☒
Importazione vietata
L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?
☒ Sì
☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?
☒ Sì
☐ No
4.2
☐
Importazione autorizzata
4.3
☐
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni
Le suddette condizioni sono:
Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?
☐ Sì
☐ No
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?
☐ Sì
☐ No
4.4
Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva
Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:
Nell’Unione è vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti fention poiché questo principio attivo non è stato approvato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (
GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj
).
Inoltre è vietato mettere a disposizione sul mercato o usare biocidi contenenti fention poiché questo principio attivo non è stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (
GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj
).
SEZIONE 5
RISPOSTA PROVVISORIA
5.1
☐
Importazione vietata
L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?
☐ Sì
☐ No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?
☐ Sì
☐ No
5.2
☐
Importazione autorizzata
5.3
☐
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni
Le suddette condizioni sono:
Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?
☐ Sì
☐ No
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?
☐ Sì
☐ No
5.4
Indicare se è allo studio una decisione definitiva
È allo studio una decisione definitiva?
☐ Sì
☐ No
5.5
Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:
Si chiede al paese che ha notificato l’atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:
Si chiede al segretariato di fornire l’assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:
SEZIONE 6
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:
La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?
☐ Sì
☒ No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?
☐ Sì
☒ No
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:
Per essere utilizzata nel paese?
☐ Sì
☐ No
Per essere esportata?
☐ Sì
☐ No
Altre osservazioni
In conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (
GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1
ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj
), che attua il sistema mondiale armonizzato dell’ONU per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche nell’Unione, il fention è classificato come segue:
Muta. (mutageno) 2 - H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche
Acute Tox. (tossicità acuta) 3* – H331 – Tossico se inalato
Acute Tox. (tossicità acuta) 4* - H312 - Nocivo a contatto con la pelle
Acute Tox. (tossicità acuta) 4* – H302 – Nocivo se ingerito
STOT RE (tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta) 1 – H372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Aquatic Acute (tossicità acquatica acuta) 1 – H 400 – Molto tossico per gli organismi acquatici
Aquatic Chronic (tossicità acquatica cronica) 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
(* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)
SEZIONE 7
AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA
Ente
Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo
Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile
Peter Korytar
Posizione della persona responsabile
Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale
Telefono
+32 2 2991786
Fax
E-mail
ENV-PIC@ec.europa.eu
Data:
___________________________________
Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:
______________________________
SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:
Segretariato della convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
I-00153 Roma, Italia
Telefono: +39 06 57052188
Fax: +39 06 57053224
E-mail:
pic@fao.org
OPPURE
Segretariato della convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera
Telefono: +41 22 9178296
Fax: +41 22 9178082
E-mail:
brs@un.org
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1977/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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