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Decisione UE
In vigore
Decisione UE 2056/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/2056 della Commissione, dell’8 settembre 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri notificata con il numero C(2026) 6469
Decisione di esecuzione (UE) 2026/2056 della Commissione, dell’8 settembre 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2026) 6469]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/2056 of 8 September 2026 amending Implementing Decision (EU) 2023/2447 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2026) 6469)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/2056
10.9.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2056 DELLA COMMISSIONE
dell’8 settembre 2026
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2026) 6469]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. La presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, in particolare durante le migrazioni autunnali e primaverili dei volatili migratori, quando questi ultimi possono diffonderli su lunghe distanze. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti di questo tipo.
(2)
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l’HPAI. In particolare, l’articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni.
(3)
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione
(
3
)
, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.
(4)
In particolare, gli articoli 2, 3 e 4 della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono che, in seguito alla comparsa di focolai di HPAI, le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni da istituire in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione e le misure da applicare in tali zone, in conformità al medesimo regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate in tale allegato.
(5)
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato modificato da ultimo con la decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione
(
4
)
a seguito della comparsa di un focolaio di HPAI in Svezia, in uno stabilimento in cui era detenuto pollame.
(6)
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1958, la Bulgaria e la Francia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in tali Stati membri, in stabilimenti in cui era detenuto pollame. In particolare, tali notifiche riguardavano un focolaio nella regione di Plovdiv in Bulgaria e un focolaio nel dipartimento di Maine-et-Loire in Francia.
(7)
A seguito della comparsa di questi recenti focolai, la Bulgaria e la Francia hanno adottato le misure di controllo delle malattie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
(8)
La Commissione ha esaminato le misure di controllo delle malattie adottate dalla Bulgaria e dalla Francia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite a seguito di tali recenti focolai di HPAI in detti Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui i focolai sono stati confermati.
(9)
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con la Bulgaria e la Francia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
(10)
Attualmente nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Bulgaria e la Francia. Pertanto le aree interessate dai recenti focolai di HPAI dovrebbero ora essere elencate come zone di protezione e di sorveglianza in Bulgaria e Francia, per tenere conto dei confini di tali zone istituite da detti Stati membri nonché della durata prevista delle misure da applicare nelle summenzionate zone, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
(11)
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 si applica fino al 30 settembre 2026. La durata delle misure applicabili nelle zone di sorveglianza istituite dalla Bulgaria e dalla Francia a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687 si estende tuttavia oltre il 30 settembre 2026.
(12)
L’epidemiologia dell’HPAI nei volatili selvatici è cambiata negli ultimi anni e i virus dell’HPAI sono ora rilevati in un numero sempre maggiore di specie di volatili selvatici, il che aumenta il rischio di diffusione di tali virus all’interfaccia tra i volatili selvatici e il pollame o i volatili in cattività. Inoltre, a differenza del passato, i virus dell’HPAI sono ora presenti negli uccelli selvatici in alcune parti dell’Unione durante tutto l’anno, e non solo durante le stagioni migratorie degli uccelli migratori. Di conseguenza, alcuni Stati membri hanno confermato la presenza di focolai di HPAI in volatili detenuti anche durante i mesi estivi, dopo la fine della stagione migratoria primaverile, e prima dell’inizio della successiva stagione migratoria autunnale.
(13)
È pertanto opportuno sopprimere il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447, tenuto conto degli attuali sviluppi della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda l’HPAI nei volatili selvatici e dei corrispondenti rischi persistenti per la sanità animale derivanti da possibili ulteriori focolai di tale malattia.
(14)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
(15)
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
(16)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è così modificata:
1.
l’articolo 5 è soppresso;
2.
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2026
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj
).
(
3
)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (
GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (
GU L, 2026/1958, 24.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1958/oj
).
ALLEGATO
Parte A
Zone di protezione di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 2
Stato membro: Bulgaria
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione
Regione di Plovdiv
BG-HPAI(P)-2026-00011
The following village in Rakovski municipality:
—
Rakovski
27.9.2026
Stato membro: Francia
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione
Département: Maine-et-Loire (49)
FR-HPAI(P)-2026-00021
BRION (EST DE L’AUTOROUTE A85)
CUON
JUMELLES (EST DE L’AUTOROUTE A85)
LA LANDES-CHASLES
23.9.2026
Stato membro: Svezia
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione
SE-HPAI(P)-2026-00003
Those parts of the municipality of Tanum contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 58.807525 and E 11.194736
7.9.2026
Parte B
Zone di sorveglianza di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 3
Stato membro: Bulgaria
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione
Regione di Plovdiv
BG-HPAI(P)-2026-00011
The following villages in Rakovski municipality:
—
Shishmantsi
—
Bolyarino
—
Momino selo
—
Strayama
The following villages in Maritsa municipality:
—
Manolsko Konare
—
Yasno pole
The following villages in Brezovo municipality:
—
Padarsko
—
Borets
—
Otets Kirilovo
—
Drangovo
The following village in Kaloyanovo municipality:
—
Glavatar
6.10.2026
The following village in Rakovski municipality:
—
Rakovski
28.9.2026 – 6.10.2026
Stato membro: Francia
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione
Département: Maine-et-Loire (49)
FR-HPAI(P)-2026-00021
BOCÉ
CHARTRENÉ
LE GUÉDENIAU
LE VIEIL-BAUGÉ
BEAUFORT-EN-VALLÉE
BLOU
FONTAINE-GUÉRIN
LES BOIS D’ANJOU (SUD DE L’AUTOROUTE A85)
LONGUÉ-JUMELLES (OUEST DE L’AUTOROUTE A85)
MOULIHERNE
NOYANT-VILLAGES
SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE
VERNANTES
2.10.2026
BRION (EST DE L’AUTOROUTE A85)
CUON
JUMELLES (EST DE L’AUTOROUTE A85)
LA LANDES-CHASLES
24.9.2026 – 2.10.2026
Stato membro: Svezia
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione
SE-HPAI(P)-2026-00003
The area of the parts of the municipalities of Tanum and Strömstad extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 58.807525 and E 11.194736
16.9.2026
Those parts of the municipality of Tanum contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 58.807525 and E 11.194736
8.9.2026 – 16.9.2026
Parte C
Ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 1, lettera b), e all’articolo 4
Stato membro: nessuno
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/2056/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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