Circolare In vigore Imposte Indirette

Circolare 223/2006

Imposta di bollo – autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita art.7, comma 1, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223

Pubblicato: 22/10/2015 In vigore dal: 22/10/2015 Documento ufficiale

Può l'ACI riscuotere l'imposta di bollo in modalità virtuale per l'autentica delle sottoscrizioni degli atti di vendita di veicoli?

Spiegato da FiscoAI
La circolare 33/E del 2015 autorizza l'ACI a riscuotere l'imposta di bollo dovuta per l'autentica delle sottoscrizioni degli atti di vendita di beni mobili registrati (veicoli) utilizzando la modalità di pagamento virtuale, anziché tramite contrassegno cartaceo. Questa autorizzazione si applica agli atti di vendita formati digitalmente, in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale, e rappresenta il completamento del progetto di dematerializzazione della documentazione allegata alle richieste di formalità al Pubblico Registro Automobilistico. L'ACI è legittimata a richiedere e gestire direttamente questo pagamento virtuale anche quando le autentiche vengono effettuate presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA), poiché questi ultimi operano come front office dell'ACI nell'esercizio di attività di esclusiva competenza dell'ente. La riscossione virtuale consente di semplificare i processi amministrativi, migliorare la qualità del servizio ai cittadini e allinearsi agli obiettivi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, eliminando la necessità di applicare fisicamente il contrassegno sulla documentazione cartacea.

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Riferimento normativo

Imposta di bollo – autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita art.7, comma 1, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223

Testo normativo

CIRCOLARE N. 33/E Direzione Centrale Normativa Roma, 9 ottobre 2015 OGGETTO: imposta di bollo – autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita art.7, comma 1, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 L’ACI rappresenta che è in via di definizione un progetto di dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione cartacea allegata alle richieste di iscrizione, trascrizione e annotazione di formalità al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), in applicazione delle norme del codice dell’Amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il Progetto prevede, in particolare, la possibilità di formare digitalmente anche il titolo di vendita del veicolo, costituito dalla scrittura privata con sottoscrizione autenticata. La digitalizzazione dei documenti consente di rispondere pienamente all’obiettivo di un’Amministrazione digitale, al fine di innovare i processi e migliorare significativamente la qualità del servizio reso ai cittadini. L’ACI rappresenta di procedere già alla riscossione con modalità virtuale, in virtù di apposite autorizzazioni, dell’imposta di bollo dovuta sulle note di 2 trascrizione, iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni da prodursi al PRA e sulle copie, certificati ed estratti rilasciati. Diversamente, è ancora riscossa tramite contrassegno, da applicare sulla documentazione da presentare al PRA, l’imposta dovuta per l’autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita. Al fine di completare il progetto di digitalizzazione della documentazione da allegare alle richieste di formalità al PRA, l’ACI chiede di conoscere se possa essere utilizzata la modalità di riscossione virtuale di cui all’art. 15 del DPR n. 642 del 1972, anche per l’imposta di bollo dovuta sull’autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita. L’ente istante rappresenta, inoltre, che tali autentiche sono generalmente effettuate presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista. L’autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati, o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, può, infatti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DL 4 luglio 2006, n. 223, essere richiesta anche agli uffici comunali e ai titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) di cui all’art. 2, comma 2, del DPR 19 settembre 2000, n. 358. Si rammenta che il richiamato articolo 2 del DPR n. 358 del 2000 stabilisce, al comma 2, che lo Sportello Telematico dell’Automobilista può essere attivato: - presso gli uffici provinciali della motorizzazione; - presso gli uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA; - presso le delegazioni ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica. 3 Qualora questa Agenzia ritenga applicabile la modalità di riscossione virtuale anche per l’imposta di bollo dovuta per l’autentica delle sottoscrizioni, l’amministrazione istante chiede di conoscere se a tale pagamento possa provvedere l’ACI, anche per le autentiche effettuate presso gli STA. Con riferimento ai quesiti posti si rileva che, come chiarito con la circolare 5 dicembre 2001, n. 100, l’art. 15 del DPR n. 642 del 1972, rinvia ad un provvedimento ora attribuito alla competenza della scrivente Agenzia, il compito di individuare le categorie di atti relativamente ai quali è possibile rilasciare l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale. Fatta tale premessa, in considerazione della rilevanza del processo di digitalizzazione che sta sviluppando l’Amministrazione istante, in applicazione delle norme del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82 del 2005, si ritiene opportuno includere tra le categorie di atti per le quali, ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642 del 1972, è consentito il rilascio dell’autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo, anche le autentiche delle sottoscrizioni dell’atto di vendita, formato digitalmente, effettuate, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DL 4 luglio 2006, n. 223. Si precisa che le suddette autentiche rientrano tra le fattispecie di cui all’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR. n. 642 del 1972. Per quanto concerne la corretta individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta di bollo e, che dunque, può richiedere l’autorizzazione al pagamento con modalità virtuale, occorre considerare che gli STA possono svolgere, in base alle previsioni dettate dal citato DPR n. 358 del 2000, attività che si distinguono, essenzialmente, in due grandi gruppi: 4 1. “Procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione”, regolate dagli artt. 4, 5 e 6 del citato decreteo; 2. “Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico”, regolate dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto. Le “operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti” appartengono al secondo gruppo, essendo indicate dall’art. 7, comma 1, lett. b), tra le “procedure di competenza del pubblico registro automobilistico” e, dunque, dell’ACI. Gli STA autorizzati possono, pertanto, svolgere le predette operazioni - ivi inclusa la relativa autenticazione delle firme (che viene svolta per i soli atti di alienazione e costituzione di diritti reali di garanzia da trascrivere nel pubblico registro), nell’esercizio di un’attività di competenza esclusiva di ACI, per la quale agiscono in sostanza quale longa manus a livello territoriale. Dall’esame della normativa sopra citata, emerge, infatti, la volontà del legislatore di affidare agli STA una serie di operazioni del processo di trascrizione al PRA che, come emerge dall’art. 7, c. 5 del DPR n. 358 del 2000, sono eseguite unicamente tramite il sistema informativo dell’ACI che presiede e governa l’intero processo e sotto il suo costante controllo. Il citato art. 7, c. 5 stabilisce, infatti, che il sistema informativo dell’ACI “verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all’aggiornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l’emissione del certificato di proprietà presso lo sportello”. 5 Nell’ambito di tale processo si inserisce anche la predisposizione dell’atto di vendita in formato digitale, che viene predisposto dall’ACI, attraverso il suddetto collegamento con il Sistema Informativo. Sulla base delle richiamate disposizioni, si ritiene, dunque, che anche l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle autentiche di firma sugli atti di vendita debba essere effettuato dall’ACI. Gli STA costituiscono, in sostanza, una sorta di front office per l’esercizio di un’attività di esclusiva competenza dell’ACI, che può essere realizzata unicamente tramite l’accesso al relativo sistema operativo. Gli STA, infatti, ricevono la documentazione relativa alla richiesta di formalità, acquisiscono i dati in via telematica e provvedono alla stampa materiale del Certificato di Proprietà. Tenuto conto del particolare rapporto, come sopra delineato, che intercorre tra l’ACI e gli Sportelli (STA), si ritiene, quindi, che l’ACI sia legittimata a richiedere l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale anche per l’autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, richiesta presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Rossella Orlandi

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La circolare riguarda l'imposta di bollo su atti di vendita di veicoli, l'autentica delle sottoscrizioni secondo l'art. 7 del DL 223/2006, e la riscossione virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972. Commercialisti e consulenti automobilistici devono conoscere questa modalità di pagamento dematerializzato, il ruolo degli Sportelli Telematici dell'Automobilista, e le procedure di trascrizione al PRA per gestire correttamente gli adempimenti tributari nelle compravendite di veicoli.

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