Qual è il periodo transitorio per l'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore e come devono operare gli operatori durante questa fase?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare ADM 1/2026 introduce un periodo transitorio fino al 28 febbraio 2026 per l'applicazione del nuovo contributo sulla copertura delle spese amministrative doganali relative alle spedizioni di modico valore provenienti da paesi terzi, previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Durante questa fase, gli operatori (corrieri espressi e case di spedizioni che operano nello sdoganamento e-commerce) potranno contabilizzare e pagare i contributi in modo periodico, anziché al momento della registrazione della dichiarazione doganale, per consentire l'adeguamento dei loro sistemi informativi.
Per le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026, i contributi dovranno essere dichiarati e pagati entro il 15 marzo 2026 utilizzando un modello allegato alla circolare precedente (37/2025). Questa soluzione transitoria garantisce la continuità delle catene logistiche automatizzate che attualmente operano in franchigia doganale per le merci di valore trascurabile.
A partire dal 1° marzo 2026, le regole cambiano: per le dichiarazioni ordinarie (H1) il contributo dovrà essere liquidato direttamente nella dichiarazione doganale con il codice tributo 159, mentre per le dichiarazioni semplificate (H7) continuerà la contabilizzazione periodica. Durante il periodo transitorio, l'assenza del codice tributo 159 non costituisce motivo di sospensione dello svincolo o applicazione di sanzioni.
La normativa riguarda tutti gli operatori che gestiscono spedizioni di modico valore dall'estero verso l'Italia e rappresenta un adeguamento tecnico necessario per implementare correttamente il nuovo tributo nei sistemi doganali e informativi.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
2026 – Spedizioni modico valore – Seguito circolare 37 – 2025 — Prot. 10031 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE DOGANE
Prot. [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo]
CIRCOLARE N. 1/2026
LEGGE 199 DEL 30.12.2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026) – ARTICOLO 1, COMMI DA 126 A 128
- CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DELLE SPESE AMMINISTRATIVE CORRELATE AGLI
ADEMPIMENTI DOGANALI RELATIVI ALLE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE PROVENIENTI
DA PAESI TERZI” – MODIFICA ISTRUZIONI CIRCOLARE 37/2025
Con la circolare 37 del 2025, sono state dettate, nell’immediatezza dell’approvazione della Legge
di bilancio 2026 (Legge 199 del 30.12.2025 pubblicata nella gazzetta ufficiale serie generale n. 301
del 30.12.2025), le prime istruzioni applicative correlate all’introduzione del contributo indicato
in oggetto di cui ai commi da 126 a 128 dell’articolo 1.
Come già evidenziato nella circolare 37/2025, sia il sistema informativo dell’Agenzia, soggetto al
rispetto delle regole tecniche contenute nella normativa doganale unionale che quello degli
operatori del settore specifico (corrieri espressi, case di spedizioni operanti nello sdoganamento
di spedizioni nell’ambito dell’e-commerce), necessitano di interventi di adeguamento per poter
operare correttamente ai fini dell’accertamento e della riscossione del contributo in esame al
momento della registrazione della dichiarazione doganale o, comunque, per la contabilizzazione
periodica dei contributi dovuti.
Le problematiche connesse all’adeguamento dei sistemi informativi degli operatori, rappresentate
più volte in relazione alle funzionalità di sdoganamento ad oggi completamente automatizzate
per le operazioni che godono della franchigia doganale correlata al valore trascurabile delle merci
di cui al regolamento CE 1186/2009, rendono necessario prevedere uno specifico periodo
transitorio atto a garantire la funzionalità delle catene logistiche interessate nelle more degli
adeguamenti tecnici.
Pertanto, considerato anche quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del
contribuente (L. 212/2000) ed in rettifica alle modalità e tempistiche indicate nella circolare
37/2025, sia per le operazioni dichiarate in forma semplificata (H7) che per quelle in forma
ordinaria (H1)1, si potrà ricorrere alla contabilizzazione e pagamento periodici.
A tal fine, nel periodo transitorio che terminerà il 28.02.2026, i contributi sulle spedizioni
interessate dovuti per le importazioni come definite nella circolare 37/2025 ed effettuate dal 1°
gennaio al 28.02.2026, formeranno oggetto di contabilizzazione e pagamento (vedi punto 6.2.2
1 Alle quali continuano ad applicarsi tutte le misure previste dal CDU, quali ad esempio, le disposizioni in materia di
invalidamento della dichiarazione e di reintroduzione in franchigia.
1
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0010031.07-01-2026.U
DIREZIONE DOGANE
della circolare 37/2025), sulla base di dichiarazione redatta secondo il modello allegato alla
circolare 37/2025 da presentarsi entro il 15.03.2026.
Per le importazioni della specie registrate a partire dal 1° marzo 2026, si applicheranno le regole
di accertamento e pagamento, nonché le tempistiche, indicate nella richiamata circolare 37/2025.
In particolare, dal 1° marzo 2026, per le importazioni dichiarate in forma ordinaria (H1) il
contributo dovrà essere liquidato e corrisposto nell’ambito della dichiarazione doganale
utilizzando il codice tributo 159, mentre per le importazioni dichiarate in forma semplificata (H7)
si procederà, salvo diverse ulteriori istruzioni, con la contabilizzazione e pagamento periodici
come disciplinati nella circolare 37/2025.
Si precisa, infine, che durante il periodo transitorio l’assenza del codice tributo 159, di cui alla
Circolare 37/2025, nel tracciato dichiarativo H1, non costituisce autonoma motivazione per la
sospensione dello svincolo o l’applicazione di sanzioni per mancato/ritardato pagamento.
*** **** ***
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli
Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU
del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente
segnalate alla scrivente Direzione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente
2
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La Circolare 1/2026 disciplina il contributo amministrativo doganale su spedizioni di modico valore secondo la Legge 199/2025, interessando dichiarazioni doganali H1 (ordinaria) e H7 (semplificata), codice tributo 159, e regolamento CE 1186/2009 sulla franchigia doganale. Operatori e commercialisti devono conoscere il periodo transitorio fino al 28.02.2026, la contabilizzazione periodica dei contributi, e le modalità di sdoganamento per l'e-commerce da paesi terzi.
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