Circolare ADM In vigore Imposte Indirette

Circolare ADM S.N./2024

Circolare ADM S.N./2024

Pubblicato: 21/08/2024 In vigore dal: 21/08/2024 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi di contraddittorio che gli Uffici dei Monopoli devono rispettare nell'emissione di atti di accertamento per l'accisa sui tabacchi?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare ADM stabilisce che gli Uffici dei Monopoli, nel corso di attività di accertamento e controllo sui tributi indiretti (accisa sui tabacchi lavorati e imposta di consumo su prodotti liquidi da inalazione), devono garantire al contribuente il diritto al contraddittorio "informato ed effettivo" prima di emettere atti impositivi autonomamente impugnabili. Questo significa che l'Ufficio deve comunicare al contribuente tutte le motivazioni della ripresa fiscale e permettergli di presentare osservazioni e richieste entro 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione. L'Ufficio ha l'obbligo di valutare le osservazioni ricevute e, qualora decida di non accoglierle, deve motivare specificamente le ragioni del rigetto nell'atto finale (motivazione rafforzata). La norma prevede inoltre che nei processi verbali sia inserita una clausola di accesso agli atti del fascicolo, per garantire ai contribuenti ogni forma di difesa. Questi obblighi non si applicano agli atti automatizzati o di controllo formale, ma riguardano tutti gli atti di recupero dell'accisa e delle sanzioni conseguenti a controlli ispettivi, mancanze inventariali, svincoli irregolari o altre anomalie riscontrate in fase di verifica.

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Riferimento normativo

— Prot. 533969 — Sezione: dogane

Testo normativo

DIREZIONE ACCISE Prot.: 533969/RU Roma, 21 agosto 2024 A: DIREZIONI TERRITORIALI UFFICI DEI MONOPOLI E, p.c. A: DIREZIONE LEGALE E CONTENZIOSO OGGETTO: Attività di accertamento degli Uffici dei Monopoli. Principio del contraddittorio nel settore dell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, a seguito delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente di cui al D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219. - Direttiva La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “delega al governo per la riforma fiscale”, all’articolo 17, intitolato “principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo”, al comma 1, ha indicato i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è stato chiamato ad osservare per la revisione dell’attività di accertamento. Tra questi, il comma 1, lettera b) del menzionato articolo 17, ha previsto l’introduzione di una disposizione generale che attribuisca al contribuente il diritto a partecipare al procedimento tributario, in ossequio al principio del contraddittorio. Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”, adottato in esecuzione della delega contenuta nella citata legge n. 111/2023, ha dato attuazione agli evocati principi fissati dall’art. 17 della legge delega. In primis, giova evidenziare che le competenze per la disciplina tributaria nelle materie attribuite all’Agenzia, quali l’attività di accertamento dei tributi, sono attribuite alle Direzioni Centrali core della medesima, come si evince dalla lettura combinata delle declaratorie delle competenze delle stesse e, in particolare, per la Direzione Accise, dall’articolo 3 lett. a), del Regolamento di Amministrazione, che dispone che questa “Elabora direttive e istruzioni tecnico-operative per l’applicazione degli istituti, dei regimi fiscali, delle esenzioni, delle agevolazioni e delle procedure autorizzative di competenza, monitorandone la conforme applicazione da parte delle strutture territoriali dell’Agenzia… Elabora proposte e fornisce supporto agli organi competenti per la predisposizione normativa in materia, predispone le determinazioni direttoriali di attuazione delle norme di rango primario… Indirizza e coordina, per le materie di competenza, le Direzioni territoriali monitorandone le attività”. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c), dello stesso Regolamento di Amministrazione, gli Uffici locali “assicurano sul territorio di competenza l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, il recupero delle somme dovute e non versate, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni, la gestione del contenzioso”, curano cioè - operativamente- l’amministrazione dei tributi su base territoriale. 00153 – Roma, Piazza Mastai, 12 +39 06 5857 2343 dir.accise.disciplinatabacchi@adm.gov.it /dir.tabacchi.accise@pec.adm.gov.it ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0533969.21-08-2024.U DIREZIONE ACCISE Pertanto, anche al fine di uniformare la regolamentazione dell’attività di accertamento del settore tabacchi a quella degli altri settori di questa Direzione, si evidenzia che gli Uffici dei monopoli devono emettere, in base alla competenza territoriale, gli atti impositivi e di irrogazione delle sanzioni conseguenti alle attività di controllo, anche ispettive, svolte dagli Uffici medesimi e dalle Forze di Polizia presenti sul territorio, in relazione al controllo del regolare versamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e prodotti ad essi assimilati e dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, nonché al controllo della regolarità della gestione e della corretta tenuta dei registri contabili e del rispetto degli altri adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati. Ai sensi dell’art. 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli Uffici territoriali provvederanno ad emanare gli atti di recupero dell’accisa e dell’imposta di consumo in relazione agli svincoli irregolari di prodotti immessi in consumo sul territorio nazionale, in quanto tutti espressione di un’attività di controllo svolta sul territorio, e, in particolare, nei seguenti casi: - svincoli irregolari per c.d. “mancanze all’origine”, ovvero mancanze di prodotto riscontrate dal deposito fiscale destinatario di una spedizione successivamente alla presa in carico del quantitativo di prodotto indicato nel documento amministrativo di accompagnamento, all’atto dell’apertura di una confezione integra; - svincoli irregolari per c.d. “mancanze all’arrivo”, ovvero mancanze di prodotto riscontrate dal deposito fiscale destinatario di una spedizione prima della presa in carico del quantitativo di prodotto indicato nel documento amministrativo di accompagnamento; - svincoli irregolari riscontrati a seguito di furti o rapine; - svincoli irregolari per c.d. “mancanze inventariali” o per altre anomalie riscontrate in fase di controllo ispettivo. Si rammenta che nei casi nei quali a seguito dell’attività di controllo debbano essere anche irrogate le sanzioni, oltre ad essere recuperato il tributo, si applica l’art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 472/1997, in base al quale “le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”. Tanto premesso, si richiama l’attenzione sull’art. 6-bis introdotto nella legge 27 luglio 2000, n. 212 dal sopra citato decreto legislativo n. 219/2023, titolato “principio del contraddittorio”, che stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un “contraddittorio informato ed effettivo”. La precisazione, contenuta nel comma 1, del menzionato articolo 6-bis, che il contraddittorio debba essere “effettivo”, comporta che vi sia l’obbligo da parte dell’ente impositore di rendere edotto il contribuente di tutte le motivazioni della ripresa fiscale, essendo annullabile l’atto finale DIREZIONE ACCISE assunto sulla base di elementi sui quali non vi sia stato un effettivo confronto con il contribuente. Tale qualifica è ulteriormente precisata nel comma 4, ove è previsto l’obbligo di argomentare in merito alle osservazioni del contribuente che si ritiene di non accogliere, con ciò generalizzando la “motivazione rafforzata”. Si richiama l’attenzione, pertanto, sulla necessità che gli atti adottati all’esito del contraddittorio tengano conto, nella motivazione, delle osservazioni del contribuente, con specifico riguardo a quelle che non sono ritenute accoglibili. Giova rappresentare che, fino all’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 219/2023, l’art. 12, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nel disciplinare al comma 7 “diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”, già prevedeva che in tale caso l’avviso di accertamento non potesse essere emesso prima di 60 giorni dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, termine entro il quale il contribuente poteva presentare osservazioni o richieste che dovevano essere valutate dall’Ufficio. Lo Statuto del contribuente, che reca “disposizioni aventi valore di principi generali dell’ordinamento tributario”, come espressamente affermato dall’art. 1, della legge n. 212/2000, prevedeva cioè, con specifico riferimento all’attività di verifica svolta dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, il principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente, volto a favorire la partecipazione di quest’ultimo al procedimento tributario, anche in un’ottica di deflazione del contenzioso, riconoscendo rilevanza alle eccezioni formulate dal contribuente nello specifico caso dell’attività di verifica. Il principio di cooperazione è previsto, in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, dall’art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1995, come modificato dal decreto legge n. 193/2016, volto a consentire al contribuente, nei confronti del quale sia stato emanato un processo verbale di constatazione, di comunicare all’ufficio procedente -entro sessanta giorni- le proprie osservazioni e richieste, che l’ente impositore deve valutare prima dell’emissione dell’avviso di pagamento. L’operatività del citato art. 19, comma 4, è fatta salva, in quanto norma speciale, dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 219/2023, il quale chiarisce che sono esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 6-bis “… in ossequio al principio di specialità, gli atti per i quali è già previsto a livello legislativo un modello procedimentale conchiuso che di per sé ricomprende una fase di interlocuzione preventiva tra amministrazione finanziaria e contribuente …”, nonché dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, il quale prevede espressamente, all’art.1, comma 2, che “Restano ferme, in ogni caso le altre forme di contradditorio ed interlocuzione e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo previste dall’ordinamento tributario”. Con l’entrata in vigore dell’art. 6-bis, della legge n. 212/2000, il contradditorio viene ribadito quale principio cardine dell’ordinamento tributario, a tutela del diritto del contribuente a partecipare all’attuazione del rapporto tributario, e introduce la facoltà di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Pertanto, appare opportuno l’inserimento nei processi verbali di constatazione di una clausola di accesso agli atti del fascicolo, da esercitare entro il termine previsto dal sopra richiamato art. 19, comma 4 del TUA per il contraddittorio, al fine di garantire ai contribuenti ogni più ampia forma di difesa. DIREZIONE ACCISE Per completezza, bisogna evidenziare che il comma 2, del più volte citato art. 6-bis, esclude il diritto al contradditorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con il citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024. Considerato che il succitato Decreto Ministeriale considera “automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della Amministrazione”, gli atti impositivi di competenza di codesti Uffici territoriali non riguardano fattispecie rientranti nella suddetta categoria. Nel ribadire, per quanto sopra esposto, la necessità che gli Uffici preposti all’accertamento evitino ogni tipo di condotta che possa determinare una compressione dei termini posti a favore dei contribuenti per la presentazione di memorie e osservazioni e di istanze di accesso agli atti, appare appena il caso di rammentare l’importanza di una precisa quantificazione dell’imposta dovuta e delle eventuali sanzioni applicabili, nonché di una corretta attività di notifica, che assume rilievo determinante per la salvaguardia delle prerogative dei contribuenti e della tempestività dell’operato dell’Ufficio. IL DIRETTORE CENTRALE Luigi Liberatore Firmato digitalmente

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La circolare applica il principio del contraddittorio introdotto dal D.Lgs. 219/2023 nello Statuto dei diritti del contribuente, disciplinando l'attività di accertamento in materia di accisa sui tabacchi, imposta di consumo e sanzioni amministrative tributarie. Commercialisti e consulenti che assistono operatori del settore tabacchi devono conoscere i termini di 60 giorni per presentare osservazioni, il diritto di accesso agli atti, la motivazione rafforzata degli atti e le eccezioni al contraddittorio per gli atti automatizzati, al fine di tutelare i diritti difensivi dei loro clienti.

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