Quali sono le procedure e i criteri per effettuare verifiche inventariali presso i distributori di carburante utilizzando il doppio decalitro?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare ADM 5/D del 2015 disciplina le modalità di controllo degli impianti di distribuzione di carburante da parte degli Uffici delle dogane, con particolare focus sulla verifica della corretta misurazione dei carburanti erogati. L'Amministrazione finanziaria utilizza serbatoi campione da 20 litri (doppi decalitri), muniti di certificato di taratura da laboratorio accreditato, per accertare il funzionamento dei totalizzatori e delle pistole erogatrici, al fine di controllare il rispetto delle norme sulle accise e verificare la regolarità fiscale.
Le verifiche si articolano in due fasi principali: innanzitutto, il controllo degli errori massimi tollerati mediante due erogazioni di 20 litri a portata massima e minima, confrontando gli scostamenti riscontrati con i limiti previsti (±2-3 per mille per sistemi nazionali; ±5 per mille per sistemi MID). In secondo luogo, la verifica del corretto funzionamento dei totalizzatori non azzerabili, leggendo i valori iniziali e finali per accertare incrementi regolari di 19-21 unità.
Qualora gli errori superino i limiti tollerati, l'Ufficio trasmette il verbale alla Camera di commercio competente. Se gli scostamenti risultano particolarmente gravi (oltre il 50% della tolleranza MID o il doppio di quella nazionale), la pistola viene inibita mediante apposizione di suggelli fiscali. Al termine delle prove, il carburante è reintrodotto nel serbatoio di provenienza e gli incrementi dei totalizzatori sono contabilizzati come "scatti a vuoto" nei registri di carico e scarico.
Questa procedura consente all'Amministrazione finanziaria di svolgere controlli erariali autonomi senza attendere i controlli metrologici delle Camere di commercio, riducendo duplicazioni amministrative e oneri per le imprese, pur mantenendo l'affidabilità delle risultanze anche per successivi accertamenti metrologici.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
— Sezione: dogane
Testo normativo
M I N U T A
CIRCOLARE N. 5/D
Roma, 3 giugno 2015
Protocollo : 62830 R.U. / DCAFC 6°
Alle Direzioni regionali, interregionali e
Rif: interprovinciale
Loro sedi
Allegati
agli Uffici delle dogane
Loro sedi
e, per conoscenza:
al Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica
Roma
alla Direzione centrale legislazione e
procedure accise ed altre II.II.
Sede
alla Direzione centrale tecnologie per
l’innovazione
Sede
al Dipartimento finanze
Roma
al Comando generale della Guardia di finanza
Roma
all’Assopetroli
Roma
all’Unione petrolifera
Roma
all’ENI
Roma
OGGETTO: Verifiche inventariali presso impianti di distribuzione di carburante.
Prove con doppio decalitro.
Le verifiche inventariali presso gli impianti di distribuzione dei carburanti,
condotte per fini erariali e per controllare il rispetto delle norme in materia di
accise, hanno evidentemente fra i propri presupposti anche il riscontro delle
quantità di carburanti erogate e della correttezza della relativa misura.
DIREZIONE CENTRALE ANTIFRODE E CONTROLLI
Ufficio controlli accise e altre imposizioni indirette
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 065024 6008 – Fax +39 065024 3097 - e-mail: dogane.antifrodecontrolli.accise@agenziadogane.it
Non sempre, tuttavia, per ragioni di urgenza, e comunque quasi mai nel caso
di controlli a sorpresa, risulta possibile svolgere tali controlli erariali di competenza
dell’Amministrazione finanziaria contestualmente ed in coordinamento con
controlli sul corretto funzionamento degli strumenti di misura a fini di metrologia
legale da parte delle competenti Camere di commercio o da parte degli organismi
autorizzati ai fini delle relative verifiche periodiche, come pure sarebbe opportuno
nel caso di controlli programmati, proprio per evitare inutili duplicazioni di attività
per le Amministrazioni e di oneri per le imprese interessate.
In relazione a tale circostanza ed a questi limitati fini di verifiche in cui il
controllo della regolarità della misura ha esclusiva valenza fiscale e tributaria, sono
in corso di distribuzione presso gli Uffici delle dogane e presso le Aree Accise
delle Strutture di Vertice di secondo livello serbatoi campione da 20 litri (i
cosiddetti “doppi decalitri”) per la verifica dei distributori di carburante al fine di
accertare il corretto funzionamento dei totalizzatori azzerabili e non azzerabili della
quantità erogata, vale a dire, degli strumenti utilizzati nella quantificazione della
principale voce di scarico nelle contabilità degli impianti di che trattasi.
I predetti strumenti, a maggior garanzia dell’affidabilità dei controlli e per
garantire la successiva utilizzabilità delle relative risultanze anche a fini
metrologici da parte della competente Camera di commercio, sono comunque
muniti di certificato rilasciato da un laboratorio di taratura accreditato e rispettano
le specifiche metrologiche di cui all’art.10, comma 3 del decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico 18 gennaio 2011, n.32.
Per le medesime ragioni sopra richiamate, le prove sono effettuate, anche a
campione, sulle pistole erogatrici presenti nell’impianto secondo le procedure di
cui al punto 2.4 dell’allegato I della direttiva 4 agosto 2011 del predetto Ministro
dello Sviluppo Economico, che di seguito si riportano, debitamente adattate al caso
specifico.
1. Verifica del rispetto degli errori massimi tollerati.
Tale verifica è effettuata mediante due distinte erogazioni di 20,00 litri
(come registrati dalla testata dell’erogatore), alla portata massima e minima del
sistema di misura. Al termine di ciascuna erogazione, nell’apposita scala graduata
del doppio decalitro si legge l’errore relativo riscontrato. Tale errore è confrontato
con l’errore massimo tollerato per il sistema di misura, in particolare:
- nel caso dei sistemi di misura approvati secondo la normativa nazionale (che,
ad oggi, stanno progressivamente cadendo in disuso): +2 per mille e -3 per
mille (corrispondenti, nella prova di che trattasi, a + 4 cl e a – 6 cl);
2
- nel caso dei sistemi di misura MID: +/- 5 per mille (corrispondenti, nella prova
di che trattasi, a +/- 10 cl).
Al fine di verificare quale tipo di strumento sia installato presso il
distributore e, quindi, risalire all’errore massimo tollerato, è necessario riscontare
le iscrizioni regolamentari apposte sulla colonnina erogatrice. In particolare, gli
strumenti MID sono riconoscibili dalla circostanza che nelle predette iscrizioni è
riportata la marcatura metrologica supplementare “M” a fianco della marcatura CE.
Le verifica è regolare quando l’errore riscontrato è uguale o inferiore ai
limiti sopra specificati.
Qualora l’errore superi i predetti limiti, l’Ufficio trasmette copia del verbale
di verifica alla competente Camera di commercio per i successivi adempimenti di
competenza.
Qualora l’errore riscontrato superi il 50 % di quello ammesso nei distributori
MID (+/- 7,5 per mille, corrispondenti a +/- 15 cl) ed il doppio di quello ammesso
per i distributori nazionali (+4 per mille e – 6 per mille, corrispondenti a + 8cl e a –
12 cl), l’Ufficio, altresì, inibisce l’utilizzo della pistola che presenta i predetti
scostamenti, tramite apposizione di suggelli fiscali.
In tale evenienza, resta ferma la trasmissione del verbale alla Camera di
commercio per l’adozione di ogni altro provvedimento applicabile al caso
specifico.
2. Verifica del corretto funzionamento dei totalizzatori non azzerabili.
Prima di effettuare l’erogazione di cui al punto 1, l’Ufficio legge il valore
iniziale del totalizzatore non azzerabile. Al termine dell’erogazione di 20,00 litri
l’Ufficio legge il valore finale del predetto totalizzatore non azzerabile.
Al riguardo occorre tener conto delle diverse caratteristiche dei totalizzatori
che quasi sempre riportano indicazioni senza cifre decimali. Ne consegue che,
tenuto conto degli errori consentiti e dei decimali già eventualmente contabilizzati
dal sistema, ma non evidenziati dal totalizzatore, l’esito della verifica può essere
ritenuto regolare quando, quest’ultimo valore è aumentato rispetto a quello iniziale,
o di 19 o di 20 o di 21 unità, benché naturalmente l’insieme delle verifiche
dovrebbe evidenziare prevalentemente e mediamente aumenti nell’ordine di 20
unità.
Qualora non si verifichi tale circostanza, l’Ufficio inibisce l’utilizzo della
pistola connessa al totalizzatore non funzionante tramite l’apposizione di suggelli
fiscali e trasmette copia del verbale di verifica alla competente Camera di
commercio per i successivi adempimenti di competenza.
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Al termine di ciascuna prova, il prodotto erogato è reintrodotto nel rispettivo
serbatoio di provenienza.
Al termine di tutte le prove, l’avanzamento dei totalizzatori non azzerabili è
contabilizzato come “scatti a vuoto” nei registri di carico e scarico dell’impianto.
La rimozione dei suggelli fiscali appositi su una pistola è preventivamente
autorizzata dall’Ufficio delle dogane competente.
Il doppio decalitro può essere utilizzato, con modalità analoghe a quelle
sopra descritte, anche per effettuare riscontri presso distributori privati, qualora
necessario per i fini fiscali.
La presente nota è indirizzata anche alla competente Direzione generale del
Ministero dello Sviluppo Economico per opportuna informazione ed affinché la
stessa possa eventualmente far conoscere eventuali esigenze di integrazione e
precisazione, per gli aspetti metrologici di competenza, delle presenti indicazioni
autonomamente fornite per finalità di controllo fiscale da parte di questa Direzione.
p. Il Direttore Centrale
Il Direttore dell’Agenzia
Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93.
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La Circolare ADM 5/D riguarda il controllo delle accise sui carburanti, la verifica dei sistemi di misura presso i distributori e il rispetto della normativa metrologia legale. È rilevante per gestori di impianti di distribuzione, commercialisti che assistono aziende petrolifere e consulenti fiscali che affrontano verifiche doganali, in quanto disciplina le procedure di controllo inventariale, gli errori massimi tollerati (MID e nazionali) e i provvedimenti sanzionatori come l'apposizione di suggelli fiscali.
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