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Circolare ADM 8/2025

Procedure doganali e adempimenti operativi nautica da diporto. Chiarimenti

Pubblicato: 10/04/2025 In vigore dal: 10/04/2025 Documento ufficiale

Quali sono le procedure doganali e i termini di appuramento per le imbarcazioni da diporto in regime di ammissione temporanea, con particolare riferimento ai commercial yacht?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare ADM 8/2025 fornisce chiarimenti operativi sulle procedure doganali per la nautica da diporto alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 141/2024. Per le imbarcazioni da diporto in ammissione temporanea, il semplice ingresso nelle acque territoriali entro le 12 miglia dalla costa è sufficiente a vincolare il bene al regime, anche se è consigliabile presentare una dichiarazione verbale (allegato 71-01 RD) per attestare la data di arrivo e rispettare i termini massimi di appuramento. Le imbarcazioni possono svolgere attività di manutenzione e riparazione ordinaria in regime di ammissione temporanea, purché non modifichino la struttura o comportino miglioramenti di performance, senza obbligo di garanzia. Per i commercial yacht, che non sono considerati mezzi di trasporto privati, si applicano i termini di appuramento previsti dall'articolo 217 lett. b) RD, e devono riprendere l'attività commerciale una volta conclusa la manutenzione. Le dotazioni di bordo estere destinate a imbarcazioni private possono essere vincolate al regime di ammissione temporanea tramite dichiarazione verbale (allegato 71-02 RD) con attestazione di ricevuta a bordo, oppure al regime di perfezionamento attivo se le lavorazioni avvengono in tale regime.

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Riferimento normativo

Procedure doganali e adempimenti operativi nautica da diporto. Chiarimenti — Prot. 220432 — Sezione: dogane

Testo normativo

DIREZIONE DOGANE REGIMI E PROCEDURE DOGANALI Prot.: 220432/RU Roma, 10 aprile 2025 CIRCOLARE N. 8 / 2025 PROCEDURE DOGANALI E ADEMPIMENTI OPERATIVI NAUTICA DA DIPORTO - CHIARIMENTI 1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI Un’associazione di categoria del settore nautico ha chiesto alla scrivente di fornire dei chiarimenti sulle procedure da seguire alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141. Al fine di esemplificare le soluzioni operative di volta in volta applicabili, di seguito si forniscono le indicazioni operative riferibili alle differenti circostanze di interesse, precisando che – salvo ove diversamente disposto – le procedure già definite con circolare 14/D del 2016 e 20/D del 22 maggio 2022, sono da considerarsi in vigore ed applicabili anche alla luce delle indicazioni fornite dai Servizi della Commissione Europea nella Guida per gli Stati membri e gli operatori sulle procedure speciali1. 2. PROCEDURE DOGANALI E ADEMPIMENTI OPERATIVI In materia di ammissione temporanea, con particolare riguardo all’ambito di utilizzo del regime, alle modalità di vincolo del bene al regime ed ai susseguenti termini di appuramento, si ribadisce l’immutata applicabilità della Circolare 20/2022, in considerazione del fatto che questa trova fondamento su disposizioni di carattere unionale in alcun modo interessate dai cambiamenti intervenuti a seguito dell’emanazione del D.lgs. n. 141 del 2024. 1 Cfr. documento TAXUD/A2/SPE/2016/001REV.15. 1 DIREZIONE DOGANE REGIMI E PROCEDURE DOGANALI Come noto, i mezzi di trasporto usufruiscono di una particolare forma di semplificazione in base alla quale, in applicazione dell’articolo 141 paragrafo 1, lettera d) del Regolamento UE 2446/2015 (di seguito RD), il semplice passaggio della frontiera permette il vincolo del bene al regime di ammissione temporanea. Pertanto, nel caso delle imbarcazioni da diporto, si ribadisce che l’ingresso nell’ambito delle acque territoriali dello Stato membro dell’UE ricomprese nelle 12 miglia dalla costa è, in linea di principio, sufficiente a vincolare il bene a tale regime. Si rammenta che la decisione di optare per la dichiarazione verbale di vincolo al regime, presentando un apposito formulario (allegato 71-01 RD), in applicazione dell’articolo 165 RD, risulta, tuttavia, utile ad attestare la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio unionale ai fini del rispetto dei termini massimi per l’appuramento. Per quanto attiene invece più nello specifico ai termini di appuramento del regime di ammissione temporanea, si sottolinea che la circolare 20/2024 non si occupava dei commercial yacht ma solo degli yacht ad uso privato, non disciplinando, di conseguenza, la fattispecie. Sull’attività di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto, si rammenta che secondo quanto disposto dall’articolo 204 RD, anche un mezzo di trasporto vincolato al regime di ammissione temporanea può essere sottoposto a riparazione e ad operazioni di manutenzione finalizzate a conservare il bene e a mantenerne l’utilizzo previsto. Tale procedura può trovare applicazione in caso di lavori di manutenzione e riparazione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo e dei tender, purché non ne modifichino la struttura o non comportino miglioramenti della performance o considerevole aumento del valore degli stessi. Con specifico riferimento ai commercial yatch, si precisa che gli stessi non possono essere considerati mezzi di trasporto marittimo ad uso privato e che, pertanto, i termini di appuramento sono quelli definiti dall’art. 217 lett. b) RD. I commercial yatch, come gli altri mezzi di trasporto, possono svolgere le attività di manutenzione e riparazione ordinaria in regime di ammissione temporanea, quando necessario nel corso dello svolgimento della propria attività commerciale. Le imbarcazioni 2 DIREZIONE DOGANE REGIMI E PROCEDURE DOGANALI si considerano in manutenzione sia che le attività vengano svolte all’interno dei cantieri che in rada. Una volta conclusa l’attività di manutenzione (sulla base anche dei contratti stipulati), dovrà essere ripresa l’attività commerciale prevista per poter usufruire del regime di ammissione temporanea. Si richiama inoltre quanto già disposto dalla circolare 20/D del 2022, precisando che lo svolgimento delle attività di riparazione/manutenzione, nei limiti indicati e in regime di ammissione temporanea, non comporta l’obbligo di prestazione della garanzia che è invece dovuta ricorrendo al regime di perfezionamento attivo. Nell’applicazione della suddetta procedura, ai fini della tutela degli interessi finanziari unionali e nazionali, si richiamano gli adempimenti da adottare come definiti dalla circolare 20/D. Per quanto concerne la prova dell’uscita dal Territorio Doganale dell’Unione ai fini dell’esportazione delle navi da diporto di nuova costruzione, si confermano le istruzioni già impartite con Circolare 14/D del 12/05/2016. 3. Dotazioni di bordo estere destinate a imbarcazioni private Nell’ipotesi in cui per le attività di riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto in regime di ammissione temporanea è necessario utilizzare merce in arrivo da paesi terzi vincolata al regime di transito esterno, quest’ultimo dovrà essere concluso con la presentazione della merce alla dogana di destino e con l’invio dei messaggi previsti dal sistema NCTS, come indicato all’art. 215 CDU. In alternativa, la merce potrà arrivare presso un destinatario autorizzato (anche di una società di logistica) dove verrà appurato il regime di transito e la merce vincolata ad un nuovo regime nel termine di 6 giorni, in applicazione dell’art.115 RD. La dotazione di bordo presentata in dogana per l’appuramento del regime del transito o presso il destinatario autorizzato potrà essere vincolata al regime di ammissione temporanea con dichiarazione verbale presentando l’allegato 71-02 RD che dovrà essere completato con l’attestazione di ricevuta a bordo da parte del capitano dell’imbarcazione, quando la stessa 3 DIREZIONE DOGANE REGIMI E PROCEDURE DOGANALI verrà imbarcata, oppure dal cantiere che ha l’imbarcazione in manutenzione, annotando la stessa sulle scritture contabili, come indicato nella circolare n.20/2022. Nel caso in cui le lavorazioni sull’imbarcazione vengano effettuate in regime di perfezionamento attivo, la dotazione di bordo dovrà essere vincolata a tale regime. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ IL DIRETTORE CENTRALE Claudio Oliviero firmato digitalmente 4

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La normativa riguarda regimi doganali speciali come l'ammissione temporanea, il transito esterno e il perfezionamento attivo, disciplinati dal Regolamento UE 2446/2015 e dal Codice Doganale dell'Unione. Operatori del settore nautico, cantieri navali e importatori di dotazioni di bordo devono conoscere le procedure di vincolo al regime, i termini di appuramento, gli obblighi di garanzia e le modalità di dichiarazione verbale per gestire correttamente la fiscalità doganale e il transito di merci in ambito comunitario.

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