Quali sono le procedure doganali e i termini di appuramento per le imbarcazioni da diporto in regime di ammissione temporanea, con particolare riferimento ai commercial yacht?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare ADM 8/2025 fornisce chiarimenti operativi sulle procedure doganali per la nautica da diporto alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 141/2024. Per le imbarcazioni da diporto in ammissione temporanea, il semplice ingresso nelle acque territoriali entro le 12 miglia dalla costa è sufficiente a vincolare il bene al regime, anche se è consigliabile presentare una dichiarazione verbale (allegato 71-01 RD) per attestare la data di arrivo e rispettare i termini massimi di appuramento. Le imbarcazioni possono svolgere attività di manutenzione e riparazione ordinaria in regime di ammissione temporanea, purché non modifichino la struttura o comportino miglioramenti di performance, senza obbligo di garanzia. Per i commercial yacht, che non sono considerati mezzi di trasporto privati, si applicano i termini di appuramento previsti dall'articolo 217 lett. b) RD, e devono riprendere l'attività commerciale una volta conclusa la manutenzione. Le dotazioni di bordo estere destinate a imbarcazioni private possono essere vincolate al regime di ammissione temporanea tramite dichiarazione verbale (allegato 71-02 RD) con attestazione di ricevuta a bordo, oppure al regime di perfezionamento attivo se le lavorazioni avvengono in tale regime.
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Riferimento normativo
Procedure doganali e adempimenti operativi nautica da diporto. Chiarimenti — Prot. 220432 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE DOGANE
REGIMI E PROCEDURE DOGANALI
Prot.: 220432/RU Roma, 10 aprile 2025
CIRCOLARE N. 8 / 2025
PROCEDURE DOGANALI E ADEMPIMENTI OPERATIVI NAUTICA DA
DIPORTO - CHIARIMENTI
1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI
Un’associazione di categoria del settore nautico ha chiesto alla scrivente di fornire dei
chiarimenti sulle procedure da seguire alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 26
settembre 2024, n. 141. Al fine di esemplificare le soluzioni operative di volta in volta
applicabili, di seguito si forniscono le indicazioni operative riferibili alle differenti
circostanze di interesse, precisando che – salvo ove diversamente disposto – le procedure
già definite con circolare 14/D del 2016 e 20/D del 22 maggio 2022, sono da considerarsi
in vigore ed applicabili anche alla luce delle indicazioni fornite dai Servizi della
Commissione Europea nella Guida per gli Stati membri e gli operatori sulle procedure
speciali1.
2. PROCEDURE DOGANALI E ADEMPIMENTI OPERATIVI
In materia di ammissione temporanea, con particolare riguardo all’ambito di utilizzo del
regime, alle modalità di vincolo del bene al regime ed ai susseguenti termini di appuramento,
si ribadisce l’immutata applicabilità della Circolare 20/2022, in considerazione del fatto che
questa trova fondamento su disposizioni di carattere unionale in alcun modo interessate dai
cambiamenti intervenuti a seguito dell’emanazione del D.lgs. n. 141 del 2024.
1 Cfr. documento TAXUD/A2/SPE/2016/001REV.15.
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Come noto, i mezzi di trasporto usufruiscono di una particolare forma di semplificazione
in base alla quale, in applicazione dell’articolo 141 paragrafo 1, lettera d) del Regolamento
UE 2446/2015 (di seguito RD), il semplice passaggio della frontiera permette il vincolo del
bene al regime di ammissione temporanea. Pertanto, nel caso delle imbarcazioni da diporto,
si ribadisce che l’ingresso nell’ambito delle acque territoriali dello Stato membro dell’UE
ricomprese nelle 12 miglia dalla costa è, in linea di principio, sufficiente a vincolare il bene
a tale regime. Si rammenta che la decisione di optare per la dichiarazione verbale di vincolo
al regime, presentando un apposito formulario (allegato 71-01 RD), in applicazione
dell’articolo 165 RD, risulta, tuttavia, utile ad attestare la data di arrivo dell’imbarcazione
nel territorio unionale ai fini del rispetto dei termini massimi per l’appuramento.
Per quanto attiene invece più nello specifico ai termini di appuramento del regime di
ammissione temporanea, si sottolinea che la circolare 20/2024 non si occupava dei
commercial yacht ma solo degli yacht ad uso privato, non disciplinando, di conseguenza, la
fattispecie.
Sull’attività di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto, si rammenta che secondo
quanto disposto dall’articolo 204 RD, anche un mezzo di trasporto vincolato al regime di
ammissione temporanea può essere sottoposto a riparazione e ad operazioni di
manutenzione finalizzate a conservare il bene e a mantenerne l’utilizzo previsto. Tale
procedura può trovare applicazione in caso di lavori di manutenzione e riparazione
ordinaria dell’unità, del materiale a bordo e dei tender, purché non ne modifichino la
struttura o non comportino miglioramenti della performance o considerevole aumento del
valore degli stessi.
Con specifico riferimento ai commercial yatch, si precisa che gli stessi non possono essere
considerati mezzi di trasporto marittimo ad uso privato e che, pertanto, i termini di
appuramento sono quelli definiti dall’art. 217 lett. b) RD.
I commercial yatch, come gli altri mezzi di trasporto, possono svolgere le attività di
manutenzione e riparazione ordinaria in regime di ammissione temporanea, quando
necessario nel corso dello svolgimento della propria attività commerciale. Le imbarcazioni
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si considerano in manutenzione sia che le attività vengano svolte all’interno dei cantieri che
in rada. Una volta conclusa l’attività di manutenzione (sulla base anche dei contratti
stipulati), dovrà essere ripresa l’attività commerciale prevista per poter usufruire del regime
di ammissione temporanea.
Si richiama inoltre quanto già disposto dalla circolare 20/D del 2022, precisando che lo
svolgimento delle attività di riparazione/manutenzione, nei limiti indicati e in regime di
ammissione temporanea, non comporta l’obbligo di prestazione della garanzia che è invece
dovuta ricorrendo al regime di perfezionamento attivo.
Nell’applicazione della suddetta procedura, ai fini della tutela degli interessi finanziari
unionali e nazionali, si richiamano gli adempimenti da adottare come definiti dalla circolare
20/D.
Per quanto concerne la prova dell’uscita dal Territorio Doganale dell’Unione ai fini
dell’esportazione delle navi da diporto di nuova costruzione, si confermano le istruzioni già
impartite con Circolare 14/D del 12/05/2016.
3. Dotazioni di bordo estere destinate a imbarcazioni private
Nell’ipotesi in cui per le attività di riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto
in regime di ammissione temporanea è necessario utilizzare merce in arrivo da paesi terzi
vincolata al regime di transito esterno, quest’ultimo dovrà essere concluso con la
presentazione della merce alla dogana di destino e con l’invio dei messaggi previsti dal
sistema NCTS, come indicato all’art. 215 CDU.
In alternativa, la merce potrà arrivare presso un destinatario autorizzato (anche di una
società di logistica) dove verrà appurato il regime di transito e la merce vincolata ad un
nuovo regime nel termine di 6 giorni, in applicazione dell’art.115 RD.
La dotazione di bordo presentata in dogana per l’appuramento del regime del transito o
presso il destinatario autorizzato potrà essere vincolata al regime di ammissione temporanea
con dichiarazione verbale presentando l’allegato 71-02 RD che dovrà essere completato con
l’attestazione di ricevuta a bordo da parte del capitano dell’imbarcazione, quando la stessa
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verrà imbarcata, oppure dal cantiere che ha l’imbarcazione in manutenzione, annotando la
stessa sulle scritture contabili, come indicato nella circolare n.20/2022.
Nel caso in cui le lavorazioni sull’imbarcazione vengano effettuate in regime di
perfezionamento attivo, la dotazione di bordo dovrà essere vincolata a tale regime.
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IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
firmato digitalmente
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La normativa riguarda regimi doganali speciali come l'ammissione temporanea, il transito esterno e il perfezionamento attivo, disciplinati dal Regolamento UE 2446/2015 e dal Codice Doganale dell'Unione. Operatori del settore nautico, cantieri navali e importatori di dotazioni di bordo devono conoscere le procedure di vincolo al regime, i termini di appuramento, gli obblighi di garanzia e le modalità di dichiarazione verbale per gestire correttamente la fiscalità doganale e il transito di merci in ambito comunitario.
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