Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a titolo di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo ai sensi dell’articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99
Qual è il codice tributo per il versamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e come si compila il modello F24 Accise?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 100/E del 19 dicembre 2013 istituisce il codice tributo "5351" denominato "Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo" per consentire il versamento mediante modello F24 Accise. Questa norma si applica ai prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo di tabacchi lavorati, nonché ai dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono il consumo, assoggettati a un'imposta pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2014. La normativa riguarda i distributori e i soggetti obbligati al versamento dell'imposta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In pratica, nella compilazione del modello F24 Accise occorre indicare: nel campo "ente" la lettera "M", nel campo "provincia" la sigla della provincia del deposito del distributore, nel campo "rateazione" il codice "0101" per versamenti dei primi quindici giorni del mese o "0202" per versamenti dal 16 alla fine del mese, e nei campi "mese" e "anno di riferimento" il periodo di immissione in consumo dei prodotti. Il codice tributo è esposto nella sezione "Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione" in corrispondenza degli importi a debito versati.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a titolo di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo ai sensi dell’articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
___________
RISOLUZIONE N.100/E
Roma, 19 dicembre 2013
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello
F24 Accise, delle somme dovute all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato a titolo di imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo ai sensi dell’articolo 11, comma 22,
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n.99
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003 consente la
riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di
pertinenza dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
L’articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha introdotto nel decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, l’articolo 62-quater che, al comma 1, prevede che “A decorrere dall'1
gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo
dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di
ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella
misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico”.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, dell’imposta di
consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, si istituisce il seguente codice
tributo:
• “5351” denominato “Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei
prodotti da fumo”
In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, il suddetto codice
tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in
compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito
versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione del deposito del
distributore;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, “0101” in caso di versamento dell’imposta relativa ai primi
quindici giorni del mese; “0202” in caso di versamento dell’imposta dal giorno 16
alla fine del mese, nel formato “NNRR”;
- nei campi “mese” e “anno di riferimento”, rispettivamente, il mese e l’anno di
immissione in consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, nel formato
“MM” e “AAAA”.
L’efficacia operativa del suddetto codice tributo decorre dal 1° gennaio 2014.
IL DIRETTORE CENTRALE
Paolo Savini
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Il codice tributo 5351 è lo strumento operativo per versare l'imposta di consumo sui prodotti succedanei del fumo tramite F24 Accise, disciplinata dall'articolo 62-quater del decreto legislativo 504/1995. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modalità di compilazione del modello F24 Accise, la rateazione mensile, la provincia di ubicazione del deposito e i riferimenti temporali per l'immissione in consumo, nonché l'aliquota del 58,5% applicabile a questi prodotti soggetti a monopolio fiscale.
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