Trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle istanze di rateazione di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
Le istanze di rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali dell'Agenzia delle Entrate sono soggette all'imposta di bollo?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 55/2011 chiarisce che le istanze di rateazione presentate ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 sono esenti dall'imposta di bollo. Queste istanze riguardano le richieste dei contribuenti di dilazionare il pagamento delle somme risultanti dai controlli automatizzati e formali effettuati dagli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, fino a un massimo di sei rate trimestrali, quando l'importo non supera duemila euro e sussiste una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. L'esenzione si fonda sull'art. 5 della Tabella allegato B del DPR 642/1972, che prevede l'esenzione per le istanze di sospensione e dilazione del pagamento di qualsiasi tributo. La norma si applica automaticamente: il contribuente non deve pagare bollo sulla domanda di rateazione presentata all'ufficio competente. Questo trattamento agevolativo rappresenta un riconoscimento della natura amministrativa della richiesta, equiparata agli atti del procedimento di accertamento e riscossione tributaria.
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Riferimento normativo
Trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle istanze di rateazione di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
Testo normativo
RISOLUZIONE N.55/E
Roma, 9 maggio 2011
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle istanze di
rateazione di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462
Pervengono alla scrivente richieste di chiarimenti in merito al trattamento
applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, alle istanze di rateazione di somme dovute in
seguito alle attività di controllo (automatizzate e formali) esperite dagli uffici territoriali
dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, i quesiti vertono sulla riconducibilità delle istanze di rateazione di
cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, fra gli atti
considerati esenti dal tributo in base all’art. 5 della Tabella, allegato B, annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Tale ultima disposizione prevede particolari ipotesi di esenzione dal tributo per
determinate tipologie di atti e documenti, fra i quali sono ricompresi, al primo comma,
gli atti e le copie del “procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo”
nonché le dichiarazioni, le denunzie, gli atti, i documenti e le copie “presentati ai
competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”, con esclusione di
ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
La medesima disposizione include, infine, al penultimo comma, nell’ambito
applicativo dell’esenzione dall’imposta anche le “istanze di rimborso e di sospensione
del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.
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In relazione a tale disposizione con risoluzione n. 450267 del 3 marzo 1988 è
stato precisato che l’ampia formulazione della norma consente di ricomprendere nella
sua sfera d’applicazione anche “le domande che si propongono come fine, diretto od
indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo”.
Ciò premesso, si evidenzia che l’art. 3-bis del D. Lgs. n. 462 del 1997 disciplina
le modalità di rateazione delle somme dovute in seguito all’effettuazione, da parte degli
uffici territoriali, dei controlli automatici previsti dall’art. 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’art. 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (relativi alla liquidazione delle
imposte in base alle dichiarazioni) nonché di quelle dovute a seguito dei controlli
formali di cui all’art. 36-ter del citato decreto n. 600 del 1973 (concernente il controllo
formale delle dichiarazioni).
In particolare, il comma 2 del richiamato art. 3-bis prevede che, qualora le
somme dovute a seguito dei predetti controlli non siano superiori a duemila euro, “il
beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è
concesso dall’ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso”.
Con la citata risoluzione n. 450267 del 1988 è stato sottolineato che possono
includersi tra le “istanze (…) di sospensione” del pagamento di qualsiasi tributo di cui al
richiamato art. 5, penultimo comma, della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642
del 1972, anche le domande dirette ad ottenere la “dilazione del pagamento” di imposte.
Pertanto, considerato che l’istanza di rateazione di cui all’art. 3-bis, comma 2,
del D. Lgs. n. 462 del 1997 è diretta ad ottenere “il beneficio della dilazione in un
numero massimo di sei rate trimestrali” delle somme risultanti dai controlli
automatizzati o formali, si ritiene che la medesima istanza possa essere ricompresa fra
gli atti esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5, penultimo comma, della Tabella,
allegato B, annessa al DPR n. 642 del 1972.
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L'imposta di bollo sulle istanze di rateazione è disciplinata dal DPR 642/1972 e dalla Risoluzione AdE 55/2011, che chiarisce l'esenzione per le domande di dilazione tributaria. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa esenzione quando assistono clienti nella presentazione di istanze di rateazione per debiti tributari derivanti da controlli automatizzati e formali, in quanto incide sulla corretta gestione amministrativa e sulla documentazione da allegare alle richieste di dilazione.
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