Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5 e 6, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133
Qual è il codice tributo da utilizzare per versare l'acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze tramite modello F24 secondo la Risoluzione AdE 88/E del 2013?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 88/E del 2013 istituisce il codice tributo "1140" per consentire il versamento tramite modello F24 dell'acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari. Questa norma si applica a decorrere dall'anno 2013 e riguarda tutti i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva secondo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 461/1997. In pratica, entro il 16 dicembre di ogni anno, questi soggetti devono versare un importo pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nei primi undici mesi dell'anno come acconto. Il versamento deve essere effettuato nella sezione "Erario" del modello F24, indicando il codice tributo 1140 nella colonna "importi a debito versati" e specificando l'anno d'imposta di riferimento nel formato AAAA. L'importo versato a titolo di acconto può essere scomputato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo dai versamenti della medesima imposta sostitutiva.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5 e 6, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
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RISOLUZIONE N. 88/E
Roma, 9 dicembre 2013
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle
somme a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5 e 6,
comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi
dell’articolo 2, comma 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133
L’articolo 2, comma 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2013, n. 281, prevede che “A decorrere dall'anno 2013,
i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto
legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo,
a titolo di acconto, pari al 100 percento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti
nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il
versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva”.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle suddette somme, si
istituisce il seguente codice tributo:
• “1140” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo
oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli
intermediari – ACCONTO – art. 2, c. 5, dl 30 novembre 2013, n. 133”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito
versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si
riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
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Il codice tributo 1140 è lo strumento operativo per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze, disciplinato dal decreto legislativo n. 461/1997 e dal decreto legge n. 133/2013. Intermediari finanziari e consulenti fiscali lo utilizzano per gestire correttamente gli acconti su proventi finanziari e plusvalenze da cessione di titoli e partecipazioni tramite modello F24.
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