Quali codici tributo sono stati soppressi dalla Risoluzione AdE 306753/2014 e per quale motivo?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 25 agosto 2006 n. 102 dispone la soppressione di tre codici tributo (6730, 6731 e 6736) che erano stati istituiti per permettere agli esercenti attività di trasporto merci di fruire di agevolazioni fiscali sul gasolio per autotrazione. Questi codici consentivano di utilizzare il credito d'imposta attraverso il meccanismo della compensazione, uno strumento che permette di utilizzare i crediti fiscali per compensare altri debiti tributari. La soppressione è stata disposta perché i periodi ammessi ai benefici erano ormai scaduti e le normative di riferimento erano state modificate nel tempo, rendendo questi codici non più operativi. L'efficacia della soppressione è decorrsa dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, quindi dal 1° settembre 2006. Per i commercialisti e le aziende di trasporto merci, questa soppressione ha significato che non era più possibile utilizzare questi specifici codici tributo per compensare il credito d'imposta relativo al gasolio, dovendo eventualmente ricorrere ad altri strumenti o verificare se sussistevano ancora diritti ai benefici secondo le normative vigenti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto merci. Soppressione dei codici tributo 6730, 6731 e 6736
Testo normativo
airatubirt
enoizatnemucod
id
oizivreS
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE
Risoluzione del 25/08/2006 n. 102
Oggetto:
Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del
trasporto merci. Soppressione dei codici tributo 6730, 6731 e 6736
Testo:
La legge 23 dicembre 1998 n. 448 (articolo 8), il decreto legge 26
settembre 2000, n. 265 (articoli 1 e 2) e la legge 23 dicembre 2000, n. 388
(articolo 25), hanno previsto alcune agevolazioni fiscali a favore degli
esercenti le attivita' di trasporto merci, fruibili anche mediante
l'utilizzo di un credito d'imposta.
Per consentire la fruizione di tale credito d'imposta attraverso
l'istituto della compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legge 9
luglio 1997 n. 241, nel tempo sono stati istituiti appositi codici tributo
(6730, 6731 e 6736).
Tenuto conto dei periodi ammessi ai benefici e delle modifiche
normative intervenute, si dispone la soppressione dei codici di seguito
elencati:
. 6730 - "Credito d'imposta a favore gli esercenti attivita' di
trasporto merci" - art. 8, comma 10, lett. e), legge 23 dicembre
1998, n. 448.
. 6731 - "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza
sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione"- art. 1, decreto
legge 26 settembre 2000, n. 265.
. 6736 - "Credito d'imposta - agevolazioni sul gasolio per
autotrazione impiegato dagli autotrasportatori" - art. 25, legge 23
dicembre 2000, n. 388.
Si precisa che l'efficacia operativa della soppressione di tali codici
tributo decorrera' dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della
presente risoluzione.
Pagina 1
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 306753/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Risoluzione AdE riguarda l'abolizione di codici tributo per il credito d'imposta nel settore del trasporto merci, disciplinato dalla legge 448/1998, dal decreto legge 265/2000 e dalla legge 388/2000. Commercialisti e aziende di autotrasporto devono conoscere il meccanismo della compensazione (art. 17 del decreto legge 241/1997) e le agevolazioni sul gasolio per autotrazione, poiché questi istituti incidono sulla gestione dei crediti fiscali e sulla dichiarazione dei redditi.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.