Le fatture emesse dalle ASP per le rette di ricovero nelle case di riposo sono soggette all'imposta di bollo, anche se esenti da IVA?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 303819/2014 chiarisce che le fatture emesse dalle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) agli utenti delle case di riposo per l'addebito delle rette di ricovero sono soggette all'imposta di bollo, nonostante siano esenti da IVA. In generale, le fatture sono colpite da bollo di 2,00 euro per ogni esemplare (salvo importi inferiori a 77,47 euro), secondo l'art. 13 della tariffa del DPR 642/1972. L'Agenzia delle Entrate ha escluso che queste fatture possano beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 5, quarto comma, del medesimo DPR, poiché tale norma si applica solo agli atti prodotti nell'ambito di procedimenti di riscossione di tributi e entrate pubbliche, non ai documenti emessi per corrispettivi di prestazioni di servizi. Pertanto, le ASP devono applicare il bollo sulle fatture di ricovero, indipendentemente dall'esenzione IVA, in quanto si tratta di documenti che certificano l'effettuazione di prestazioni di servizi a fronte di corrispettivo.
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Riferimento normativo
Applicabilità dell’imposta di bollo alle fatture emesse dalle ASP
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 67/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 30 giugno 2014
OGGETTO: Applicabilità dell’imposta di bollo alle fatture emesse dalle ASP
Pervengono alla scrivente quesiti circa la riconducibilità delle fatture
emesse dalle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) nei confronti degli
utenti delle case di riposo dalle stesse gestite – con le quali vengono addebitate,
in esenzione dall’IVA, le rette relative alle prestazioni di ricovero fornite – al
regime di esenzione dall’imposta di bollo previsto dall’art. 5, quarto comma,
della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.
In primo luogo si osserva che, in via generale, le fatture o le note sono
soggette all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13, comma 1, della tariffa annessa
al DPR n. 642 del 1972, il quale dispone l’applicazione dell’imposta per le “1.
Fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti,
ancorché non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e
quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o
parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare: 1,81”
(rideterminato in misura pari a euro 2,00, con decorrenza 26 giugno 2013,
dall’art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 2013, n. 43, convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71). L’imposta, tuttavia, non è
dovuta, in forza della relativa nota 2, “a) quando la somma non supera L.
150.000 (Euro 77,47)”.
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Si tratta, in sostanza, di documenti che certificano l’effettuazione di
cessioni di beni o prestazioni di servizi a fronte di un corrispettivo ovvero
l’estinzione di un’obbligazione pecuniaria.
Il predetto trattamento tributario subisce una deroga per gli atti e
documenti qualificati come “esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” dalla
tabella annessa al DPR n. 642 del 1972, tra i quali l’art. 6 individua le “fatture
(…) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad
imposta sul valore aggiunto”.
Ai sensi dell’art. 5, quarto comma, del medesimo DPR n. 642 del 1972,
inoltre, sono esenti dall’imposta di bollo gli “atti e copie relativi al
procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e
delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni
e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra
tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei
concessionari dei servizi del servizio nazionale di riscossione”.
In proposito, si osserva che tale ultima disposizione è applicabile, in
sostanza, sotto il profilo oggettivo, agli atti prodotti nell’ambito del
procedimento, anche esecutivo, di riscossione di entrate tributarie ed extra
tributarie dei soggetti ivi indicati.
In forza di quanto sopra rappresentato, deve quindi ritenersi che alle
fatture emesse dalle ASP agli utenti delle case di riposo, per l’addebito delle
relative rette di ricovero, esenti dall’IVA, non spetti l’esenzione dall’imposta di
bollo di cui all’art. 5, quarto comma, della tabella annessa al DPR n. 642 del
1972. Si tratta, infatti, di documenti, emessi a fronte di corrispettivi per
prestazioni di servizi rese nell’esercizio di attività d’impresa, che non vengono
prodotti nell’ambito di procedimenti di riscossione.
Tale orientamento, peraltro, è conforme ai chiarimenti forniti con
risoluzione n. 98 del 3 luglio 2001, in riferimento alle fatture rilasciate da un
Comune per vari servizi prestati, secondo i quali il beneficio dell’esenzione
dall’imposta di bollo previsto dal citato art. 6 della tabella allegata al DPR n. 642
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del 1972 per le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni
assoggettate ad IVA non può in alcun modo essere esteso a corrispettivi esenti o
fuori dal campo di applicazione IVA. Nell’ambito di tale documento di prassi,
infatti, non è stato fatto alcun riferimento all’esenzione di cui all’art. 5 della
medesima tabella, implicitamente ritenuta non applicabile, sotto il profilo
oggettivo, alle fatture emesse dai Comuni per corrispettivi ad essi spettanti.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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L'imposta di bollo sulle fatture è disciplinata dal DPR 642/1972 e rappresenta un tributo indipendente dall'IVA; le ASP devono considerare l'esenzione IVA come elemento separato rispetto all'obbligo di bollo, poiché quest'ultimo colpisce i documenti di addebito indipendentemente dal regime IVA applicato. Commercialisti e responsabili amministrativi delle strutture pubbliche di servizi devono verificare l'importo delle rette per applicare correttamente il bollo, considerando anche la soglia di esenzione per importi inferiori a 77,47 euro.
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