Quale è la nuova modalità di presentazione delle dichiarazioni d'intento per le importazioni di beni in dogana secondo la Risoluzione 38/E del 2015?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione 38/E dell'Agenzia delle Entrate del 2015 modifica il precedente orientamento amministrativo sulla presentazione delle dichiarazioni d'intento per le importazioni. Fino a questa risoluzione, era obbligatorio presentare una dichiarazione d'intento in dogana per ogni singola operazione di importazione, come stabilito dalla Risoluzione 355235 del 1985. Questa prassi era necessaria all'epoca per effettuare i dovuti riscontri su ciascuna operazione doganale singolarmente.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 175/2014, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una banca dati centralizzata delle dichiarazioni d'intento, creando uno strumento di controllo più efficace. Questo nuovo sistema consente di superare la necessità di presentare una dichiarazione per ogni singola operazione.
Pertanto, gli operatori possono ora presentare una dichiarazione d'intento che copra una serie di operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento, analogamente a quanto già previsto per gli acquisti da fornitori nazionali. L'operatore può compilare il campo 2 del modello di dichiarazione inserendo l'importo corrispondente alla quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all'importazione nel periodo di riferimento.
Questa modifica semplifica significativamente le procedure amministrative per le aziende importatrici, riducendo gli adempimenti burocratici e allineando il trattamento delle importazioni a quello degli acquisti nazionali, pur mantenendo efficaci strumenti di controllo per l'amministrazione finanziaria.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Dichiarazioni d’intento – modalità di presentazione in dogana
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 38/E
Direzione Centrale Accertamento
Roma, 13 aprile 2015
OGGETTO: dichiarazioni d’intento – modalità di presentazione in dogana
Con l’entrata in vigore dell’art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, comportante modifiche in tema di comunicazione all’Agenzia delle entrate
dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento, sono state sottoposte all’attenzione
della scrivente talune criticità operative connesse ad un precedente orientamento
interpretativo dell’amministrazione finanziaria. In particolare, la consolidata prassi,
instauratasi a seguito del chiarimento fornito con Risoluzione n. 355235 del 27
luglio 1985 della Direzione Generale delle Tasse ed Imposte indirette sugli Affari,
prevede che, in caso di importazione di beni, la dichiarazione d’intento debba essere
presentata in dogana per ogni singola operazione, stante la necessità, all’epoca, di
effettuare i dovuti riscontri per ciascuna singola operazione doganale.
Il citato articolo 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che
l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento, fornendo così un nuovo
strumento che consente più efficaci attività di controllo.
Pertanto, ai fini dei controlli medesimi non si ravvisano motivi ostativi alla
possibilità di ammettere che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni
e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento possa
riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un
determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.
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In effetti, l’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n.
746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 prevede che
“l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza
applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità del
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione
del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell’Ufficio
competente nei suoi confronti, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate,
che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta
di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o
prestatore, ovvero in dogana”.
Alla luce delle predette considerazioni, sentita la competente articolazione
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si ritiene superato l’orientamento
assunto dall’Amministrazione finanziaria con la citata risoluzione n. 355235 del 27
luglio 1985, richiamata nelle istruzioni alla compilazione del nuovo modello di
dichiarazione delle lettere d’intento con cui era stato precisato che “nel caso di
importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per
ogni singola operazione specificando il relativo importo (…)”.
Da quanto sopra esposto ne consegue che per le operazioni di importazione
l’operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del
modello di dichiarazione d’intento, inserendo in quest’ultimo caso l’importo
corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che
presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.
IL DIRETTORE CENTRALE
Aldo Polito
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La Risoluzione 38/E riguarda le dichiarazioni d'intento, uno strumento fondamentale per chi effettua importazioni di beni in regime di non imponibilità IVA e per gli acquisti da fornitori nazionali senza applicazione dell'imposta. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modalità di presentazione in dogana, il plafond IVA, la banca dati centralizzata presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e le operazioni doganali di importazione per gestire correttamente gli adempimenti dei propri clienti esportatori e importatori.
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