Risoluzione AdE In vigore Imposte Indirette

Risoluzione AdE 286/2014

Istanza di interpello - Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Imposta di bollo - Comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Pubblicato: 21/03/2008 In vigore dal: 21/03/2008 Documento ufficiale

La comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del D.Lgs. 286/1998 relativa al distacco di lavoratori stranieri da parte di datori di lavoro comunitari è soggetta a imposta di bollo?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 286/2014 affronta la questione dell'assoggettabilità a imposta di bollo della comunicazione che i datori di lavoro comunitari devono presentare allo sportello unico della Prefettura per il distacco di lavoratori stranieri in Italia. Secondo l'Agenzia delle Entrate, questa comunicazione non costituisce un'istanza volta a ottenere un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, bensì un atto informativo contenente dati e dichiarazioni sulla regolarità dei lavoratori. La comunicazione è assimilabile alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000, in quanto il datore di lavoro dichiara stati e fatti a sua diretta conoscenza riguardanti la situazione dei lavoratori da distaccare. Di conseguenza, l'Agenzia conclude che la comunicazione è esente dall'imposta di bollo, applicando il regime di esenzione previsto dall'articolo 37, comma 1, del DPR 445/2000 per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

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Riferimento normativo

Istanza di interpello - Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Imposta di bollo - Comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Testo normativo

RISOLUZIONE N.100/E Roma, 18 marzo 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2008/11474 OGGETTO: Istanza di interpello - Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Imposta di bollo – Comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Con istanza di interpello n. … , concernente l’interpretazione dell’art. 3 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente QUESITO Il Ministero dell’Interno fa presente che il decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 2007, ha modificato l’articolo 27 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), al quale è stato aggiunto il comma 1-bis, che prevede “Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro é sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione é presentata allo sportello unico della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ”. 2 La comunicazione prevista dal comma 1-bis sopra riportato, sostituisce il precedente iter relativo all’ingresso dei lavoratori stranieri, consistente nella richiesta per il rilascio del nulla osta da parte del datore di lavoro. Una volta in Italia i lavoratori sono tenuti a chiedere il permesso di soggiorno secondo le ordinarie modalità. Tanto premesso, si chiede di conoscere se la comunicazione di cui al comma 1-bis dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 286 del 1998, sia da assoggettare a imposta di bollo. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Il Ministero dell’Interno ritiene che la comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 1- bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998 può essere qualificata come dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, in quanto tale, esente dall’imposta di bollo. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE In riferimento al quesito in esame, in via preliminare si osserva che l’articolo 3 della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio per “Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”. 3 Ai fini dell’applicazione della predetta norma, va chiarito che per “istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell’Amministrazione….” devono intendersi tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma sono indirizzati alle amministrazioni indicate nello stesso art. 3 per chiedere l’emanazione di una deliberazione in relazione ad un determinato oggetto, ovvero l’adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. Pertanto, sono da assoggettare all’imposta di bollo prevista dall’articolo 3 della tariffa in esame, le domande, petizioni e ricorsi presentati ai fini di cui sopra, mentre non sono compresi nella sfera di applicazione della norma in argomento quegli scritti che non hanno il carattere di istanze tese all’ottenimento di un provvedimento. In merito alla fattispecie prospettata si precisa che la comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, contiene una serie di notizie (dati del committente, oggetto dell’appalto, dati dell’azienda comunitaria appaltatrice, dati del responsabile dell’appalto, dati del responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di dichiarazioni (assunzione dei lavoratori stranieri in ossequio alle vigenti disposizioni di legge ed in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali), ma non anche la richiesta dell’adozione di un provvedimento ovvero del rilascio di un certificato. Premesso quanto sopra, la scrivente ritiene che la comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, sia assimilabile alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Infatti, ai sensi del citato art. 47, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere dichiarati stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, nonché stati, qualità e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza. Atteso ciò, si osserva che per tali dichiarazioni l’articolo 37, comma 1, dello stesso DPR n. 445 del 2000 prevede espressamente l’esenzione dall’imposta di bollo, regime, 4 quest’ultimo, applicabile anche in riferimento alla comunicazione oggetto della presente istanza di interpello. La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all’istanza di interpello presentata dal Ministero dell’Interno.

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La risoluzione riguarda l'imposta di bollo su comunicazioni amministrative relative al distacco transnazionale di lavoratori, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e alle esenzioni fiscali previste dal DPR 445/2000. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questa interpretazione quando assistono datori di lavoro comunitari nella documentazione per l'ingresso di personale straniero in Italia, evitando l'applicazione errata di tributi su atti esenti.

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