Risoluzione AdE In vigore Imposte Indirette

Risoluzione AdE 207/2025

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta di bollo dovuta per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, calcolata fino al 2024 - articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

Pubblicato: 06/06/2025 In vigore dal: 06/06/2025 Documento ufficiale

Quali sono i codici tributo istituiti per il versamento rateizzato dell'imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 39/E del 6 giugno 2025 istituisce tre nuovi codici tributo per gestire il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle polizze assicurative sulla vita attive al 1° gennaio 2025. Il codice principale è il "2510", utilizzato per versare l'importo complessivo dell'imposta calcolata fino al 2024 in quattro rate: il 50% entro il 30 giugno 2025, il 20% entro il 30 giugno 2026, il 20% entro il 30 giugno 2027 e il 10% entro il 30 giugno 2028. Questa rateizzazione consente alle imprese di assicurazione di distribuire il pagamento nel tempo, alleggerendo l'onere fiscale concentrato in un'unica soluzione.

Accanto al codice 2510, sono stati istituiti anche i codici "2511" (per le sanzioni da ravvedimento) e "2512" (per gli interessi da ravvedimento), da utilizzare qualora l'impresa intenda regolarizzare spontaneamente la propria posizione. Nella compilazione del modello F24, il codice 2510 deve essere esposto nella sezione "Erario" con l'indicazione della quota percentuale, della scadenza e dell'anno di riferimento (2024) per ciascuna rata. I codici 2511 e 2512 non richiedono invece la compilazione del campo "rateazione/regione/prov./mese rif.", ma solo l'anno di riferimento 2024.

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Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta di bollo dovuta per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, calcolata fino al 2024 - articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 39/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 6 giugno 2025 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta di bollo dovuta per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, calcolata fino al 2024 - articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 L’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, stabilisce che “Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012”. Inoltre, l’articolo 1, comma 88, della medesima legge n. 207 del 2024, prevede che “Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028”. Con la circolare 4 giugno 2025, n. 7/E, sono stati forniti chiarimenti in ordine all’applicazione delle richiamate disposizioni. Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta di bollo calcolata fino al 2024 per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, di cui al citato comma 88, si istituisce il seguente codice tributo: • “2510” denominato “Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - articolo 1, comma 88, legge 30 dicembre 2024, n. 207”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione delle seguenti informazioni: Campi del modello F24 Quota Codice Rateazione/regione/ Anno di Rata Scadenza imposta tributo prov./mese rif. riferimento 1 30/06/2025 50% 2510 0104 2024 2 30/06/2026 20% 2510 0204 2024 3 30/06/2027 20% 2510 0304 2024 4 30/06/2028 10% 2510 0404 2024 Per l’eventuale versamento delle sanzioni e degli interessi da ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono istituiti i seguenti codici tributo: • “2511” denominato “Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Sanzione da ravvedimento”; • “2512” denominato “Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 - articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Interessi da ravvedimento”. In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “2511” e “2512” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” del valore “2024”; il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” non deve essere compilato. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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La normativa riguarda l'imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita, disciplinata dall'articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al DPR 642/1972, e rappresenta un adempimento specifico per le imprese di assicurazione che devono versare mediante modello F24. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i codici tributo 2510, 2511 e 2512 per gestire correttamente la rateizzazione dell'imposta arretrata, il ravvedimento operoso e gli interessi moratori relativi alle polizze vita in essere al 1° gennaio 2025.

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