Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 1100/2018

Regolamento delegato (UE) 2018/1100 della Commissione, del 6 giugno 2018, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti

Pubblicato: 06/06/2018 In vigore dal: 06/06/2018 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 1100/2018 in materia di sanzioni extraterritoriali?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2018/1100 modifica l'allegato del Regolamento (CE) n. 2271/96, che rappresenta lo strumento europeo di protezione contro gli effetti extraterritoriali delle normative adottate da paesi terzi. In pratica, l'UE riconosce che alcune leggi straniere, in particolare quelle statunitensi, violano il diritto internazionale quando cercano di imporre obblighi alle imprese europee al di fuori dei loro confini territoriali. Il regolamento del 2018 aggiunge all'allegato le misure restrittive statunitensi nei confronti dell'Iran, annunciate dagli USA l'8 maggio 2018, che hanno effetti negativi sugli interessi economici dell'Unione e delle sue imprese. Questo significa che le aziende europee che operano in Iran secondo la normativa UE sono protette dagli effetti delle sanzioni americane extraterritoriali, anche se tali sanzioni potrebbero colpirle indirettamente attraverso il sistema finanziario internazionale o i rapporti commerciali con gli Stati Uniti.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2018/1100 della Commissione, del 6 giugno 2018, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1100 of 6 June 2018 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 2271/96 protecting against the effects of extra-territorial application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom

Testo normativo

7.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea LI 199/1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1100 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2018 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti ( 1 ) , in particolare l'articolo 1, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2271/96 neutralizza gli effetti dell'applicazione extraterritoriale degli atti normativi, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi adottati da paesi terzi, e delle azioni su di essi basate o da essi derivanti, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone fisiche e giuridiche dell'Unione che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra l'Unione e i paesi terzi. (2) Il regolamento riconosce che per i loro effetti extraterritoriali tali strumenti violano il diritto internazionale. (3) Gli strumenti dei paesi terzi a cui si applica il regolamento (CE) n. 2271/96 sono specificati nell'allegato del regolamento stesso. (4) L'8 maggio 2018 gli Stati Uniti hanno annunciato che non rinunceranno più ad applicare le loro misure restrittive nazionali nei confronti dell'Iran. Alcune di queste misure hanno un'applicazione extraterritoriale e hanno effetti negativi sugli interessi dell'Unione e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (5) L'allegato del regolamento dovrebbe pertanto essere modificato per includere queste misure restrittive, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1 . ALLEGATO LEGGI, REGOLAMENTI E ALTRI STRUMENTI LEGISLATIVI Nota: le disposizioni principali degli strumenti contenuti nel presente allegato vengono riassunte solo a scopo informativo. Una panoramica completa e il contenuto esatto delle disposizioni sono riportati negli strumenti pertinenti. PAESE: STATI UNITI D'AMERICA ATTI LEGISLATIVI 1. «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993», Title XVII «Cuban Democracy Act 1992», sections 1704 and 1706 Prescrizioni: le prescrizioni sono consolidate nel titolo I del «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (cfr. in appresso). Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE: gli obblighi imposti sono ora incorporati nel «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (cfr. in appresso). 2. «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 Titolo I Prescrizioni: conformarsi all'embargo economico e finanziario imposto dagli Stati Uniti nei confronti di Cuba, in particolare non esportando negli Stati Uniti beni o servizi di origine cubana o contenenti materiali o beni provenienti da Cuba, direttamente o attraverso paesi terzi, non trattando merci che si trovano o si trovavano precedentemente a Cuba o che sono trasportate da o attraverso Cuba, non riesportando negli Stati Uniti zucchero originario di Cuba senza notifica dell'autorità nazionale competente dell'esportatore e non importando negli Stati Uniti prodotti a base di zucchero senza assicurarsi che non siano prodotti cubani, congelando attivi cubani e le operazioni finanziarie con Cuba. Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE: divieto di caricare o scaricare merci da un'imbarcazione in qualsivoglia luogo degli Stati Uniti o di entrare in un porto statunitense; rifiuto di importare beni o servizi originari di Cuba e di importare a Cuba beni o servizi originari degli Stati Uniti; blocco di operazioni finanziarie in cui sia coinvolta Cuba. Titolo III e Titolo IV Prescrizioni: porre fine a «operazioni» («trafficking») con beni precedentemente di proprietà di statunitensi (compresi cubani che hanno ottenuto la cittadinanza degli Stati Uniti) ed espropriati dal regime cubano. (Le «operazioni» comprendono: uso, vendita, passaggio di proprietà, controllo, gestione e altre attività a vantaggio di una persona.) Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE: procedimenti giudiziari negli Stati Uniti, basati su responsabilità venute a esistenza, contro cittadini o società dell'UE coinvolti in «operazioni» («trafficking»), sfociati in con sentenze o decisioni che impongono il pagamento di un indennizzo (multiplo) alla parte statunitense. Diniego di ingresso negli Stati Uniti per persone coinvolte in «operazioni» («trafficking»), compresi coniuge, figli minorenni e rappresentanti. 3. «Iran Sanctions Act» del 1996 Prescrizioni: divieto di: i) investire consapevolmente in Iran, durante un periodo di dodici mesi, un importo di almeno 20 milioni di USD che contribuisca in modo diretto e significativo ad accrescere la capacità dell'Iran di sviluppare le sue risorse petrolifere; ii) fornire consapevolmente all'Iran, durante un periodo di dodici mesi, beni, servizi o altri tipi di sostegno ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 1 milione di USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 5 milioni di USD, che potrebbero facilitare in modo diretto e significativo il mantenimento o l'espansione della produzione interna di prodotti petroliferi raffinati dell'Iran o la sua capacità di sviluppare risorse petrolifere ubicate in Iran; iii) fornire consapevolmente all'Iran, durante un periodo di dodici mesi, beni, servizi o altri tipi di sostegno ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 250 000 USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 1 milione di USD, che potrebbero contribuire in modo diretto e significativo al mantenimento o all'espansione della produzione interna di prodotti petrolchimici dell'Iran; iv) fornire consapevolmente all'Iran a) prodotti petroliferi raffinati oppure b) beni, servizi o altri tipi di sostegno che potrebbero contribuire in modo diretto e significativo ad accrescere la capacità dell'Iran di importare prodotti petroliferi raffinati, ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 1 milione di USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 5 milioni di USD, durante un periodo di dodici mesi; v) partecipare consapevolmente a un'impresa comune per lo sviluppo di risorse petrolifere al di fuori dell'Iran costituita il 1 o gennaio 2002 o in data successiva e in cui l'Iran o il suo governo abbiano interessi particolari; vi) partecipare consapevolmente al trasporto di petrolio greggio dall'Iran o dissimulare l'origine iraniana di carichi costituiti da petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati. Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE: misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d'appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; restrizioni relative allo sbarco e allo scalo nei porti per le navi. 4. «Iran Freedom and Counter-Proliferation Act» del 2012 Prescrizioni: divieto di: i) fornire consapevolmente un sostegno significativo, anche facilitando operazioni finanziarie rilevanti, oppure beni o servizi, a o per conto di certe persone che operano nei settori portuale, dell'energia, del trasporto marittimo o della cantieristica in Iran, o a qualsiasi persona iraniana che figura nell'elenco dei cittadini specificamente designati e delle persone i cui attivi sono congelati; ii) commerciare consapevolmente con l'Iran beni e servizi significativi utilizzati in relazione ai settori iraniani dell'energia, del trasporto marittimo o della cantieristica; iii) acquistare consapevolmente petrolio e prodotti petroliferi dall'Iran ed effettuare operazioni finanziarie ad essi connesse, in circostanze specifiche; iv) effettuare o facilitare consapevolmente operazioni per il commercio di gas naturale da o verso l'Iran (si applica agli enti finanziari stranieri); v) commerciare consapevolmente con l'Iran metalli preziosi, grafite, metalli grezzi o semilavorati o software che potrebbero essere utilizzati in settori specifici o coinvolgere certe persone; facilitare consapevolmente un'operazione finanziaria rilevante in collegamento con tale commercio; vi) prestare consapevolmente servizi di sottoscrizione di emissioni, assicurazione o riassicurazione connessi ad attività specifiche, comprese quelle di cui ai punti i) e ii), o a categorie di persone specifiche. Sono previste determinate deroghe in funzione della natura del commercio o dell'operazione e del livello di diligenza applicato. Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE: misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d'appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; divieti e restrizioni relativi all'apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti. 5. «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012» Prescrizioni: divieto di effettuare o facilitare consapevolmente qualsiasi operazione finanziaria rilevante con la Banca centrale dell'Iran o con un altro ente finanziario iraniano designato (si applica agli enti finanziari stranieri). Deroghe per operazioni relative a prodotti alimentari e medicinali e, in casi specifici, per operazioni relative al petrolio. Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE: sanzioni civili e penali; divieti e restrizioni relativi all'apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti. 6. «Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act» del 2012 Prescrizioni: divieto di: i) prestare consapevolmente servizi di sottoscrizione di emissioni, assicurazione o riassicurazione a certe persone iraniane; ii) agevolare consapevolmente l'emissione di debito sovrano iraniano o di debito di entità controllate dall'Iran; iii) effettuare consapevolmente, direttamente o indirettamente con il governo dell'Iran o con qualsiasi persona soggetta alla giurisdizione del governo dell'Iran, qualsiasi operazione vietata dal diritto statunitense (si applica alle controllate straniere possedute o controllate da persone statunitensi); iv) prestare consapevolmente servizi specializzati di messaggistica finanziaria, oppure consentire o agevolare l'accesso diretto o indiretto a tali servizi, per la Banca centrale dell'Iran o un ente finanziario i cui interessi nelle proprietà sono congelati in collegamento con le attività di proliferazione dell'Iran. Per quanto riguarda il punto i), sono previste deroghe per la fornitura di assistenza umanitaria, generi alimentari e materiale medico, a seconda del livello di diligenza applicato. Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE: misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d'appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; divieti e restrizioni relativi all'apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti. REGOLAMENTI «Iranian Transactions and Sanctions Regulations» Prescrizioni: divieto di riesportare beni, tecnologia o servizi che a) sono stati esportati dagli Stati Uniti e b) sono soggetti alle norme in materia di controllo delle esportazioni negli Stati Uniti, se l'esportazione è effettuata sapendo o avendo motivo di sapere che è destinata specificamente all'Iran o al suo governo. Il divieto non si applica ai beni trasformati sostanzialmente in un prodotto di produzione estera al di fuori degli Stati Uniti e ai beni incorporati in tale prodotto che rappresentano meno del 10 % del suo valore. Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE: Imposizione di sanzioni civili, ammende e pene detentive. ►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (ed. 7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties) Prescrizioni: i divieti sono consolidati nel titolo I del «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (cfr. sopra). Inoltre sono prescritte licenze e/o autorizzazioni per attività economiche concernenti Cuba. Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE: sanzioni pecuniarie, confisca, carcerazione in caso di violazione.

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Il Regolamento UE 1100/2018 è lo strumento di protezione contro le sanzioni extraterritoriali, applicabile alle misure restrittive statunitensi su Cuba e Iran, e riguarda divieti di investimento, commercio di petrolio, operazioni finanziarie e servizi bancari. Aziende europee, operatori finanziari e commercialisti devono conoscere le deroghe previste, le operazioni vietate e i possibili conflitti tra normativa UE e sanzioni americane, considerando anche gli effetti su crediti commerciali, finanziamenti e transazioni in valuta.

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