Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 0576/2021

Regolamento delegato (UE) 2021/576 della Commissione del 30 novembre 2020 che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 per includere la Repubblica dell’Uzbekistan tra i paesi che beneficiano delle preferenze tariffarie nell’ambito dell’SPG+

Pubblicato: 30/11/2020 In vigore dal: 30/11/2020 Documento ufficiale

Quali sono i criteri che la Repubblica dell'Uzbekistan deve soddisfare per beneficiare delle preferenze tariffarie SPG+ secondo il Regolamento delegato (UE) 2021/576?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2021/576 modifica l'allegato III del Regolamento (UE) n. 978/2012 per includere la Repubblica dell'Uzbekistan tra i paesi beneficiari del regime SPG+ (Sistema di Preferenze Tariffarie Generalizzate con incentivi per lo sviluppo sostenibile e il buon governo). La norma si applica alle relazioni commerciali tra l'Unione europea e l'Uzbekistan, riguardando le imprese esportatrici uzbeke verso il mercato UE. Per accedere al regime, il paese deve essere considerato vulnerabile, aver ratificato tutte le convenzioni internazionali elencate nell'allegato VIII del Regolamento 978/2012 (principalmente convenzioni su diritti umani, lavoro, ambiente e buon governo) e non deve aver formulato riserve vietate o incompatibili con tali convenzioni. In pratica, l'Uzbekistan ha presentato domanda il 9 giugno 2020 e la Commissione ha verificato il soddisfacimento di tutti i criteri di ammissibilità, consentendo così alle merci uzbeke di accedere al mercato UE con dazi ridotti o azzerati. La Commissione continuerà a monitorare l'effettiva implementazione delle convenzioni ratificate e la cooperazione del paese con gli organi di controllo internazionali competenti.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2021/576 della Commissione del 30 novembre 2020 che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 per includere la Repubblica dell’Uzbekistan tra i paesi che beneficiano delle preferenze tariffarie nell’ambito dell’SPG+ EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2021/576 of 30 November 2020 amending Annex III to Regulation (EU) No 978/2012 to include the Republic of Uzbekistan among the countries benefiting from tariff preferences under the GSP+

Testo normativo

9.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 123/1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/576 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2020 che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 per includere la Repubblica dell’Uzbekistan tra i paesi che beneficiano delle preferenze tariffarie nell’ambito dell’SPG+ LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione, al paese che ne faccia richiesta, delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo («SPG+»). A tale scopo il paese in questione dovrebbe essere considerato vulnerabile. Dovrebbe aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012 e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non dovrebbero rilevare gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni. Riguardo alle convenzioni pertinenti, il paese non dovrebbe aver formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini esclusivi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione. Dovrebbe accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012. (2) Un paese beneficiario dell’SPG che intenda beneficiare dell’SPG+ deve presentare una domanda corredata di informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le sue riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse da altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti. (3) Il 9 giugno 2020 la Commissione ha ricevuto una domanda di ammissione all’SPG+ dalla Repubblica dell’Uzbekistan. (4) La Commissione ha esaminato la domanda e stabilito che la Repubblica dell’Uzbekistan soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. È pertanto opportuno concedere alla Repubblica dell’Uzbekistan di beneficiare dell’SPG+ e modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012. (5) La Commissione seguirà lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e ne controllerà l’attuazione effettiva da parte della Repubblica dell’Uzbekistan, nonché la cooperazione di tale paese con gli organi di controllo competenti, in conformità all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012, il seguente paese e il corrispondente codice alfabetico sono aggiunti, rispettivamente, nelle colonne A e B: «UZ Repubblica dell’Uzbekistan». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0576/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento delegato (UE) 2021/576 è il riferimento normativo per le preferenze tariffarie SPG+, regime commerciale preferenziale che coinvolge paesi vulnerabili impegnati nello sviluppo sostenibile. Esportatori e operatori commerciali consultano questa normativa per comprendere i vantaggi tariffari, i criteri di ammissibilità, le convenzioni internazionali ratificate e gli obblighi di rendicontazione. Commercialisti e consulenti doganali la utilizzano per verificare l'origine delle merci, l'applicabilità delle preferenze e il monitoraggio della conformità alle convenzioni su diritti umani, lavoro e ambiente.

Normative correlate

Decisione UE 1742/2026
Decisione (UE) 2026/1742 del Consiglio, del 14 luglio 2026, relativa alla concl…
Decisione UE 1535/2026
Decisione (UE) 2026/1535 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1462/2026
Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contrib…
Decisione UE 1340/2026
Decisione (UE) 2026/1340 del Consiglio, del 4 giugno 2026, relativa alla posizi…
Provvedimento AdE 9978568/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di apri…
Decisione UE 04727/2026
Decisione della Commissione, del 7 maggio 2026, che ordina all’amministratore c…
Regolamento UE 0996/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, …
Provvedimento AdE 9914393/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marz…

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agost… Provvedimento AdE 211273 Bando di concorso (atto n. 214106/2021) per l’assunzione a tempo indeterminato di 2320 un… Provvedimento AdE 214106

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … 1963/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… 1961/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, che istitu… 1929/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, che istitu… 1904/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, recante mo… 1926/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, che istitu… 1928/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →