Provvedimento AdE In vigore Imposte Indirette

Provvedimento AdE 605/2014

Comunicazione all’anagrafe tributaria di dati e di notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605

Pubblicato: 18/03/2025 In vigore dal: 18/03/2025 Documento ufficiale

Qual è il codice negozio da utilizzare per la registrazione degli atti di costituzione, modificazione o estinzione del pegno mobiliare non possessorio?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 605/2014 istituisce il codice negozio "5000" da utilizzare nella compilazione del quadro C della richiesta di registrazione (modello 69) per tutti gli atti relativi al pegno mobiliare non possessorio. Questo codice è stato introdotto in seguito all'istituzione dell'istituto del pegno mobiliare non possessorio mediante il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge 30 giugno 2016, n. 119. Il codice si applica indistintamente alla costituzione, alla modificazione e all'estinzione di pegni mobiliari non possessori, permettendo all'Agenzia delle Entrate di identificare puntualmente questi atti ai fini dell'imposta di registro. Il provvedimento modifica il sistema di codificazione previsto dall'allegato 5 al decreto del Ministero delle finanze 15 dicembre 1977, inserendo il nuovo codice nella sezione V della parte quarta, in deroga ai criteri generali di formazione progressiva del codice.

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Riferimento normativo

Comunicazione all’anagrafe tributaria di dati e di notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605

Testo normativo

Prot. n. 320231 Comunicazione all’anagrafe tributaria di dati e di notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone 1. Comunicazioni all’anagrafe tributaria 1.1. Le comunicazioni dei dati relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto - come definite nell’articolo 136 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante “Codice della navigazione”, o quote di essi, di cui all’articolo 6, primo 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, da effettuarsi ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7, terzo e undicesimo comma del citato decreto e dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze 21 ottobre 1999, sono trasmesse secondo le modalità e i termini previsti dal presente provvedimento. 1 2. Soggetti obbligati 2.1. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze 21 ottobre 1999 sono tenuti alla comunicazione di cui al punto 1.1 del presente provvedimento gli Uffici marittimi e gli Uffici della Motorizzazione Civile - Sezione Nautica. 3. Acquisizione dei dati 3.1. Per le unità da diporto, i dati di cui all’articolo 6, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono acquisiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) gestito dal Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità che saranno definite con convenzione tra le parti. 3.2. Nelle more della stipula della convenzione di cui al punto precedente, i soggetti obbligati trasmettono la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità di cui al punto 4. 3.3. Le disposizioni di cui al punto 1 sostituiscono le previsioni recate dall’articolo 1, punto 1.1, lett. a), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 165906 del 30 novembre 2010 concernente “Comunicazioni all’anagrafe tributaria”. 4. Modalità di trasmissione delle comunicazioni 4.1. Per le navi maggiori e i galleggianti, nelle more della disponibilità di una banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le comunicazioni dei dati di cui al punto 1.1 sono effettuate attraverso la trasmissione telematica degli stessi. 4.2. Per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, i soggetti obbligati effettuano le comunicazioni utilizzando, in relazione ai requisiti da essi posseduti, il servizio telematico Entratel o Fisconline. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. 2 4.3. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati, degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. 5. Termini della trasmissione 5.1. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di ciascun anno è stabilito al 30 aprile dell’anno successivo. 5.2. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati relativi all’anno 2024 è stabilito al 30 giugno 2025. 6. Trattamento dei dati 6.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni. 6.2. La base giuridica del trattamento dei dati personali è da individuarsi nell’articolo 6 paragrafo 1, lett. e) del Regolamento 2016/679, in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. La base normativa specifica è individuata nell’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in conformità e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter del Regolamento (UE) n. 904/2010. 6.3. L’Agenzia delle Entrate e i soggetti obbligati di cui all’articolo 2 di questo provvedimento trattato i dati personali, per le finalità di cui al presente provvedimento e ciascuno per la propria competenza, in qualità di Titolari autonomi del trattamento. 6.4. I dati oggetto di trattamento sono indicati nel dettaglio all’articolo 1 del presente Provvedimento, a cui integralmente si rinvia. 6.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento e del successivo eventuale contenzioso. 3 6.6. L’Agenzia delle Entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 6.7. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) n. 2016/679), è stato previsto che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti. 6.8. L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento. 6.9. Su tale trattamento dei dati personali è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’articolo 35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679. 7. Sicurezza dei dati 7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 3 è garantita dal sistema dell’invio telematico dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi. 7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del controllo fiscale. Motivazioni Il presente provvedimento risponde all’esigenza di razionalizzare e riorganizzare la raccolta dei dati relativi alle navi, ai galleggianti e alle unità da diporto in considerazione della possibilità per Agenzia delle Entrate di avvalersi del sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito con il d.P.R. n. 152 del 14 dicembre 2018. 4 In ragione della disponibilità presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle informazioni relative a: – navi da diporto, – imbarcazioni da diporto, – natanti da diporto, viene disposta l’acquisizione diretta dei dati da parte di Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da apposita convenzione. Nelle more della stipula della predetta convenzione i soggetti obbligati effettuano la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate con le modalità di cui all’articolo 4. Contestualmente all’entrata in vigore del presente provvedimento, le disposizioni di cui all’articolo 3, punto 3.1, concernenti la comunicazione delle informazioni relative a navi, imbarcazioni e natanti da diporto si sostituiscono alle previsioni di cui all’articolo 1, punto 1.1., lettera a) del provvedimento n. 1659606 del 30 novembre 2010. Con riguardo alle navi maggiori e ai galleggianti, in attesa della disponibilità di una banca dati centralizzata, le comunicazioni di cui al punto 1.1. continuano ad essere effettuate attraverso la trasmissione telematica dei dati, secondo le specifiche tecniche di cui al provvedimento n. 165906 del 20 novembre 2010. La modalità alternativa di acquisizione delle predette informazioni prevista dal presente provvedimento non pregiudica gli standard di qualità del dato e di sicurezza nella veicolazione dei flussi informativi correntemente adottati da Agenzia delle Entrate e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: – Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1); – Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); – Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1); 5 b) Disciplina normativa di riferimento: – Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, concernente il Codice della navigazione; – Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente le disposizioni relative all’anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; – decreto del Ministero delle Finanze 21 ottobre 1999, concernente la “Comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile-sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi”; – decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente il “Regolamento recante norme per l’attuazione del sistema telematico centrale della nautica di diporto”; La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 31 luglio 2024 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente 6

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