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Provvedimento AdE 3057157/2014

Provvedimento Lotteria degli scontrini (modifiche)

Pubblicato: 18/03/2025 In vigore dal: 18/03/2025 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate alla Lotteria degli Scontrini con il provvedimento del 29 gennaio 2021 e come influiscono sulla partecipazione e sui premi?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento interdirettoriale del 29 gennaio 2021 modifica le disposizioni attuative della Lotteria degli Scontrini, introdotta dalla legge 232/2016. La principale novità riguarda l'obbligo che i corrispettivi partecipino alla lotteria solo se pagati esclusivamente e interamente con strumenti di pagamento elettronici (carta, bonifico, etc.), eliminando la possibilità di partecipazione con pagamenti in contanti. Questo cambiamento riflette le modifiche normative introdotte dalla legge 178/2020 e dal decreto-legge 183/2020, che hanno rioriginato il sistema verso la tracciabilità dei pagamenti. La normativa si applica a tutti gli acquirenti persone fisiche che effettuano acquisti presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, e riguarda sia i premi per gli acquirenti (5 milioni annuali, 100mila mensili, 25mila settimanali) che per gli esercenti (1 milione annuali, 20mila mensili, 5mila settimanali). Il provvedimento introduce anche modifiche procedurali significative: i premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione di vincita, la comunicazione avviene tramite PEC o raccomandata, e il pagamento delle vincite è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Per commercialisti e aziende, è rilevante che gli esercenti devono garantire la corretta trasmissione telematica dei corrispettivi e possono accedere all'area riservata del Portale Lotteria per verificare le proprie vincite e i corrispettivi prossimi alla scadenza del termine di reclamo.

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Riferimento normativo

Provvedimento Lotteria degli scontrini (modifiche)

Testo normativo

Prot.: 32051/RU Roma, 29 gennaio 2021 DETERMINAZIONE INTERDIRETTORIALE VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 600; VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 67, comma 1 e 68, comma 1; VISTO lo Statuto dell'Agenzia delle entrate ed in particolare gli articoli 5, comma 1 e 6, comma 1; VISTO il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l’art. 2, comma 1; VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTO l’articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18; VISTO l’articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23; VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni; VISTO il Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; VISTO l’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede la partecipazione all’estrazione a sorte e all’attribuzione di premi, nel quadro di una lotteria nazionale, di contribuenti persone fisiche che effettuino acquisti di beni e servizi al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni; VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124; VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205; VISTO l’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, che prevede l’istituzione di un Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria; VISTI gli articoli 19 e 20 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che hanno apportato ulteriori modificazioni all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; VISTO il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020, n. 80217/RU, con la quale sono state definite le modalità di attuazione della lotteria dei corrispettivi di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; VISTO l’articolo 141 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto il rinvio al 1° gennaio 2021 dell’avvio della lotteria dei corrispettivi; VISTO l’articolo 1, commi 1095 e 1096, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con il quale sono state apportate modificazioni, rispettivamente, all’articolo 1 commi 540, 541 e 542 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevedendo la possibilità di partecipazione alla lotteria dei corrispettivi con acquisti effettuati esclusivamente attraverso strumenti di pagamento elettronici, e all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, prevedendo la destinazione a spese amministrative e di comunicazione delle risorse inizialmente destinate ai premi ordinari con pagamento in contanti; VISTO l’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, con il quale è stato disposto che il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 2 232, è adottato entro e non oltre il 1° febbraio 2021 prevedendo, altresì, le disposizioni necessarie all’avvio della lotteria dei corrispettivi; CONSIDERATO che, a seguito del susseguirsi dei citati interventi normativi, si rende necessario integrare le disposizioni attuative già definite con la predetta determinazione del 5 marzo 2020, n. 80217/RU IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI d’intesa CON IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DETERMINA ARTICOLO 1 1. Alla determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 80217/RU del 5 marzo 2020, pubblicato sui siti istituzionali delle Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate in data 6 marzo 2020, sono apportate le seguenti modificazioni. a) nell’intero provvedimento, ovunque ricorrano, i termini “consumatore/i” e “consumatore finale”, “contribuente” sono sostituiti dai termini “acquirente/i”; b) nell’articolo 1: 1. al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) residenza: per le persone fisiche, la residenza anagrafica stabilita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni;” 2. alla lettera g) dopo il termine “caratteri” le parole “univocamente e randomicamente associato” sono sostituite dalle parole “generato randomicamente e associato univocamente”; 3. dopo la lettera i) è aggiunta la lettera: “i-bis) esercenti: i soggetti che effettuano cessione di beni o prestazione di servizi e che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.”; c) nell’articolo 2: 1. al comma 1, dopo le parole “’articolo 12.”, è inserito il periodo seguente: “Il codice fiscale utilizzabile ai fini della generazione del codice lotteria è esclusivamente quello rilasciato dall’Agenzia delle entrate.”; 3 2. il comma 2 è sostituito dal seguente: “Ogni corrispettivo trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate e successivamente acquisito dal Sistema Lotteria partecipa alla lotteria, nei limiti di quanto contestualmente pagato, se di importo pari o superiore ad un euro e se pagato esclusivamente e interamente con strumenti di pagamento elettronici.”; 3. il comma 7 è abrogato; d) nell’articolo 3: 1. al comma 1 il termine “cessioni” è sostituito da “cessione” e il termine “prestazioni” è sostituito da “prestazione”; 2. dopo le parole “31 ottobre 2019” sono aggiunte le parole “, e successive modificazioni,”; e) nell’articolo 4: 1. al comma 2, lettera d), al primo periodo, dopo le parole “corrispettivo pagato con strumenti” sono inserite le seguenti: “di pagamento”; al secondo periodo, dopo il termine “n. 232”, il periodo “come sostituito dall’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la cui attuazione avverrà con successivo provvedimento e il cui utilizzo sarà limitato esclusivamente alle estrazioni riferite ai premi previsti dal citato comma 542” è sostituito dal seguente: “e successive modificazioni, il cui utilizzo sarà limitato esclusivamente alle estrazioni dei relativi premi.”; 2. al comma 2, lettera e), le parole “del cliente” sono sostituite dalle parole “dell’acquirente”; 3. dopo il comma 2 è aggiunto il comma seguente: “3. I dati non utili ai fini delle estrazioni sono cancellati dal Sistema Lotteria al più tardi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione.” f) nell’articolo 5: 1. al comma 6 dopo le parole “della legge n.232 del 2016” le parole “come modificati dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136” sono sostituite dalle seguenti: “ e successive modificazioni”; 2. al comma 7 dopo le parole “del 31 ottobre 2019” sono aggiunte le parole “e successive modificazioni”; 3. al comma 8 le parole “per le attività connesse alla lotteria” sono sostituite dalle parole “inviati utili per le attività connesse alla partecipazione alla lotteria”; 4. al comma 9 dopo la parola “disponibili” le parole “ai consumatori” sono sostituite dalle parole “agli acquirenti e agli esercenti”; 5. al comma 10 il termine “vincitori” è sostituito dalle parole “biglietti virtuali vincenti” e dopo il termine “biglietto” è aggiunto: “virtuale”; inoltre, è aggiunto, alla fine, il seguente 4 periodo: “Analoghi controlli sono previsti sul codice fiscale/partita Iva dell’esercente vincitore nonché sull’indirizzo necessario ai fini della comunicazione della vincita come previsto al successivo articolo 10.”; 6. al comma 11 dopo la parola “conservati” sono aggiunte le parole seguenti “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 3,” g) nell’articolo 6, comma 1, secondo periodo la parola “pagato” è sostituita dalle seguenti: “esclusivamente e interamente pagato con strumenti di pagamento elettronici”; inoltre, dopo la parola “univocamente” è aggiunto: “, mediante il codice lotteria,”; h) nell’articolo 7: 1. al comma 2, il termine “direttore” è sostituito da “Direttore Generale”; 2. al comma 3, dopo la parola “prevede”, il termine “esclusivamente” è soppresso; 3. al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta le seguente: “b-bis) associato ad un corrispettivo riferito ad un codice lotteria collegato ad un codice fiscale che non consente l’identificazione certa del vincitore”; 4. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Il biglietto virtuale vincente determina anche l’esercente vincente.”; i) nell’articolo 8, dopo il termine “estrazioni” è aggiunto il seguente periodo: “costituita da componenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e da un rappresentante dell’Agenzia delle entrate e”; inoltre dopo il termine “Direttore” è aggiunto “Generale”; l) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: “Art. 9 (Tipologia ed entità dei premi in palio. Premi non reclamati) 1. Per l’estrazione annuale è previsto un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente; per le estrazioni mensili n. 10 premi di 100.000 euro cadauno per l’acquirente e n. 10 premi di 20.000 euro cadauno per l’esercente; per le estrazioni settimanali n. 15 premi di 25.000 euro cadauno per l’acquirente e n. 15 premi di 5.000 euro cadauno per l’esercente. 2. I premi devono essere reclamati entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati nel termine previsto, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario.”; m) nell’articolo 10: 1. al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) Per gli acquirenti, tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata se fornito nella sezione “area riservata” del Portale lotteria, ai sensi dell’articolo 12.”. 2. al comma 1 dopo la lettera a) è aggiunta la lettera: “a bis ) Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia fornito dall’acquirente o non risulti attivo o la casella risulti satura al momento della comunicazione, si procede mediante utilizzo dei dati disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o, nell’ipotesi 5 prevista dall’articolo 14, comma 3, in Anagrafe Tributaria, per reperire le informazioni necessarie per la comunicazione della vincita all’indirizzo di residenza o domicilio fiscale: - al vincitore residente anagraficamente in Italia al momento dell’invio della comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo indirizzo di residenza disponibile nell’ANPR, salvo quanto disposto dall’articolo 14 comma 4; - al vincitore non più residente anagraficamente in Italia al momento dell’invio della comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe tributaria. Tali informazioni sono comunque reperite ai fini di quanto previsto al comma 2.”; 3. al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) per gli esercenti, individuati sulla base del numero di partita IVA memorizzato nella banca dati “Sistema Lotteria”, la comunicazione della vincita avviene tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata disponibile sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC); nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti satura al momento della comunicazione, si procede con la comunicazione della vincita, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo del domicilio fiscale.” 4. al comma 2 le parole “Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “In tutti i casi di cui al comma 1,”; 5. al comma 2 le lettere a) e b) sono eliminate; 6. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Per le attività di cui al presente articolo e per quelle previste dall’articolo 11 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può stipulare apposite convenzioni. Ai soggetti individuati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679/2016.”; n) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: “Art. 11 (Pagamento delle vincite) 1. Al pagamento dei premi si provvede nei limiti dell’ammontare previsto all’art. 1 comma 542 della legge 232/2016 e successive modificazioni, reso disponibile all’Agenzia delle dogane e dei monopoli che effettua il pagamento. Alle spese amministrative connesse alla gestione della lotteria si provvede nei limiti della dotazione del Fondo di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 e successive modificazioni, rese disponibili all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. La vincita è pagata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. 2-bis. Il pagamento dei premi è subordinato alla presentazione, qualora non in possesso dell’Amministrazione, di documentazione che attesta che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici, quale estratto di conto corrente o documento analogo o equipollente da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici. Tale obbligo è da considerarsi in capo sia all’acquirente che all’esercente in modo da rendere indipendenti e autonome le operazioni di reclamo della vincita da parte di entrambi i soggetti vincitori, che potrebbero essere domiciliati in ambiti territoriali diversi. 6 Una volta verificato, in capo all’esercente o all’acquirente, che il pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronici, il controllo è dichiarato concluso, senza necessità di chiedere ulteriori prove all’altro soggetto vincitore (acquirente o esercente).”; o) nell’articolo 12: 1. al comma 1, le parole “al consumatore” sono eliminate; 2. al comma 3, le parole “Il consumatore può” sono sostituite dalle parole “L’acquirente e l’esercente possono” e il termine “reso” è sostituito con: “resa”; inoltre, dopo le parole “Livello 2,” le parole “la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure le credenziali Fisconline/Entratel (Nome utente; Password e Codice PIN) rilasciate dall’Agenzia delle entrate” sono sostituite con le seguenti: “la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)”; 3. al comma 4, lettera b), le parole “il singolo documento rilasciato” sono sostituite con “i corrispettivi validi”; 4. al comma 4, lettera d), le parole “newsletter” e “(cellulare)” sono soppresse; 5. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Nell’area riservata l’esercente può: a) consultare il proprio profilo contenente le informazioni eventualmente inserite durante la fase di registrazione (contatti telefonici, e-mail ed altro); b) verificare le vincite (se presenti saranno indicate all’accesso in area riservata senza interrogazioni); c) attivare o disattivare diverse funzionalità di ausilio per le diverse tipologie di comunicazione (ad esempio, e-mail, SMS); d) conoscere i corrispettivi vincenti per i quali è prossima la scadenza del termine decadenziale per la riscossione del relativo premio. I corrispettivi visualizzabili non saranno corredati del codice lotteria”. 6. al comma 5, dopo le parole “lettere b) e c)”, sono aggiunte le seguenti: “e al comma 4-bis, lettera b),”. p) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: “Art. 13 (Segnalazioni degli acquirenti) Attraverso il “Portale lotteria” è possibile chiedere assistenza tecnica per eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità riscontrate nelle diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria e dello stesso Portale nonché effettuare, a decorrere dal 1° marzo 2021, le segnalazioni di cui all’art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, secondo modalità che verranno indicate sullo stesso Portale e specificate con successivo provvedimento.”; q) nell’articolo 14, comma 4, le parole “comma 1, lett. b)” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1, lettera a-bis) e lettera b)”; inoltre, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la comunicazione della vincita è effettuata presso l’ultimo domicilio fiscale desumibile dai dati disponibili nell’Anagrafe Tributaria alla data in cui si procede alla comunicazione della vincita”; 7 r) nell’Allegato 1: 1. la rubrica “Calendario delle estrazioni dei premi attribuiti dalla lotteria dei corrispettivi” è sostituita dalla seguente: “Calendario delle estrazioni”; 2. nel secondo periodo, le parole “a decorrere dall’anno 2021” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal mese di giugno dell’anno 2021”; 3. nel terzo periodo, le parole “14 gennaio 2021” sono sostituite dalle parole “10 giugno 2021” e le parole “ dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021” sono sostituite dalle parole “ dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021”; 4. il quinto periodo è sostituito dal seguente: “La prima estrazione mensile viene effettuata giovedì 11 marzo 2021 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021 entro le ore 23:59”; 5. l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La data dell’estrazione annuale, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno, è stabilita con il provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per l’anno 2021 l’estrazione annuale viene effettuata fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° febbraio alle ore 23:59 del 31 dicembre”. ARTICOLO 2 1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento, così come previsto dall’articolo 36 par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall’articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Garante si è espresso con i provvedimenti n. 172 del 1° ottobre 2020 e n. 33 del 27 gennaio 2021. °°°°°°°°°°°°°°° Del provvedimento si darà pubblicazione sui siti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate a norma e ad ogni effetto di legge. IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DELLE ENTRATE Marcello Minenna Ernesto Maria Ruffini 8

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La Lotteria degli Scontrini è disciplinata dall'articolo 1, commi 540-544 della legge 232/2016 e successive modificazioni, e rappresenta uno strumento di incentivazione dei pagamenti tracciati e della lotta all'evasione fiscale. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare l'obbligo di pagamento esclusivamente elettronico, la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi del decreto legislativo 127/2015, la gestione della PEC certificata, l'Anagrafe Tributaria e l'ANPR per l'identificazione dei vincitori, nonché le implicazioni sulla protezione dei dati personali secondo il GDPR 679/2016.

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