Provvedimento AdE In vigore Imposte Indirette

Provvedimento AdE 232/2016

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Pubblicato: 01/01/2016 In vigore dal: 01/01/2016 Documento ufficiale

Quali sono le modalità tecniche per la trasmissione dei dati dei corrispettivi ai fini della lotteria degli scontrini a partire dal 1° gennaio 2020?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 232/2016 stabilisce le regole tecniche per permettere ai registratori telematici e alla procedura web dell'Agenzia delle Entrate di trasmettere i dati delle operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla lotteria degli scontrini. La trasmissione avviene attraverso file XML generati dai registratori telematici, contenenti da 1 a 100 documenti per file (massimo 60kb), e inviati all'Agenzia delle Entrate tramite servizio API-REST su canale cifrato TLS 1.2. I dati trasmessi includono denominazione del cedente, identificativo del documento, data e ora, importi del corrispettivo e il codice lotteria fornito dal cliente al momento dell'acquisto. La partecipazione alla lotteria è facoltativa e richiede l'esplicita volontà del cliente di comunicare il proprio codice lotteria all'esercente. Fino al 30 giugno 2020, i registratori telematici utilizzati dai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono trasmettere i dati per la lotteria, al fine di rispettare il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

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Riferimento normativo

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Testo normativo

Prot. n. 739122/2019 Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1 Strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria 1.1 Entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web, regolamentati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, sono configurati al fine di consentire, a partire dal 1° gennaio 2020, la trasmissione dei dati necessari all’attuazione della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. In particolare, tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sono configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione di un codice lotteria, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale che coincide con il momento di effettuazione dell’operazione. 1.2 Fino al 30 giugno 2020, i Registratori Telematici (RT), utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS), non possono trasmettere i dati necessari all’attuazione della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge n. 232 del 2016. 1 2 Documento commerciale valido ai fini della lotteria e trasmissione telematica dei dati mediante i Registratori Telematici 2.1 Il Registratore Telematico (o Server RT), in maniera distribuita nella giornata ed al momento della chiusura giornaliera, mediante l’elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, genera un file XML secondo il tracciato riportato nell’allegato “Allegato - Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria”. I documenti commerciali da trasmettere sono esclusivamente quelli che partecipano alla lotteria, considerato che per concorrere all’estrazione è necessario che i consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all’esercente con la finalità di partecipare alla lotteria: in tal modo, viene anche espressa, da parte del cliente, la volontà alla partecipazione al concorso. Il Registratore Telematico genera il tracciato record composto da tutti i documenti commerciali corredati di codice lotteria dei clienti, così come memorizzato nel Registratore Telematico, per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione all’Agenzia delle Entrate avviene tramite un apposito servizio “lotteria/corrispettivi” in modalità “API-REST” su canale cifrato esclusivamente con protocollo TLS 1.2 esposto con il medesimo indirizzo dei restanti servizi in ambito corrispettivi giornalieri, secondo quanto specificato negli allegati al presente Provvedimento. In particolare, oltre ai dati identificativi del RT, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria sono: a) denominazione del cedente/prestatore; b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso; c) identificativo del punto cassa (in caso di server RT); d) data e ora del documento; e) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato; f) codice lotteria del cliente. 2 In caso di reso o annullo, relativo ai documenti commerciali precedentemente trasmessi, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate anche tale operazione. In particolare, sono di interesse i resi e gli annulli inerenti documenti commerciali madre con codice lotteria perché precedentemente trasmessi al sistema Lotteria. Il servizio preposto alla trasmissione dei documenti commerciali finalizzati alla lotteria potrà essere richiamato solo da dispositivi con stato “IN_SERVIZIO”, impostato con la prima trasmissione del tracciato dei corrispettivi giornalieri. Pertanto, una volta attivato il dispositivo, il primo tracciato da trasmettere è quello relativo all’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (per modificare lo stato); successivamente possono essere effettuate le necessarie trasmissioni dei documenti commerciali finalizzati alla lotteria. Se un dispositivo viene sottoposto ad un cambio di stato non potrà inviare documenti commerciali per la lotteria se non viene precedentemente riportato nello stato “IN_SERVIZIO”, con le regole stabilite in ambito corrispettivi giornalieri. Le regole di composizione del file prevedono che l’xml prodotto contenga da 1 a 100 documenti e che non ecceda la dimensione massima di 60kb. Al fine di consentire un efficiente funzionamento del sistema ciascun file trasmesso dovrà rispettare almeno uno dei seguenti criteri: a) contenere il numero massimo di documenti previsti dal tracciato; b) raggiungimento della dimensione massima del file. La trasmissione di un flusso dati contenente un numero inferiore di documenti dovrebbe avvenire a fronte della chiusura cassa giornaliera o di avvenimenti estemporanei, come un guasto che compromette il regolare funzionamento del sistema. Al fine di evitare la concentrazione di trasmissioni negli orari di apertura e/o chiusura delle casse, la trasmissione dei documenti commerciali ai fini della lotteria avviene utilizzando un orario casuale all’interno dell’intervallo di funzionamento del dispositivo, nell’arco della giornata di emissione del documento commerciale e comunque entro il termine di cui all’ articolo 2, comma 6 ter del Decreto Legislativo n. 127 del 2015. Potranno 3 partecipare alle estrazioni anche i documenti commerciali inoltrati successivamente alla data di emissione, nel rispetto delle regole della lotteria. Il file trasmesso è sottoposto ad una fase di verifica, che può produrre un esito di scarto dell’intera fornitura ovvero di accoglienza. Un file accolto può avere segnalazioni inerenti ad uno o più documenti commerciali in esso contenuti, i quali saranno esclusi dal processo di generazione dei biglietti ai fini della lotteria. In caso di scarto della fornitura i file contenenti i dati di tutte le singole operazioni saranno ritenuti non validi ai fini della lotteria. Qualora il sistema dell’Agenzia delle Entrate rilevi un errore nella trasmissione o nel formato dei dati, viene inviato un esito conforme all'elemento “DocCommercialiLotteriaEsito” secondo il tracciato riportato nell’allegato “Allegato - Tipi Dati Esito Documento Commerciale ai fini Lotteria”. Di seguito sono riportati i vincoli per la corretta produzione del file da inviare: ˗ il Server-RT deve effettuare tante trasmissioni quanti sono i punti cassa ad esso collegati; ˗ l’elemento “IdCassa” deve essere valorizzato esclusivamente nel caso in cui la trasmissione avvenga da un Server-RT e deve contenere la matricola della cassa che ha emesso i documenti commerciali; ˗ i blocchi "Vendita" e "ResoAnnullo" sono mutuamente esclusivi; ˗ per gli invii di prova è necessario prevedere l’apposito attributo simulazione =’true’ nel tag <DocumentoCommerciale>. 3 Trattamento dei dati 3.1 Ai fini dell’attuazione della lotteria l’Agenzia delle Entrate, attraverso un nuovo servizio dedicato che utilizza l’impianto esistente per l’acquisizione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, acquisisce i dati relativi ai documenti commerciali utili alla partecipazione alla lotteria, e li trasmette all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini dell’alimentazione della banca dati Sistema Lotteria. 3.2 L’Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare del trattamento, effettua esclusivamente le operazioni di acquisizione e successiva trasmissione 4 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché di verifica dei file contenenti i dati necessari ai fini della lotteria. 3.3. Con riferimento ai corrispettivi acquisiti attraverso la procedura web l’Agenzia delle Entrate agisce in qualità di responsabile del trattamento, effettuando esclusivamente le operazioni di memorizzazione di tali dati e di generazione del file XML contenente i dati necessari ai fini della lotteria. 3.4 I dati sono trattati nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, al solo fine di trasmettere al Sistema Lotteria i dati necessari per l’attuazione della stessa, secondo i principi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101. 3.5 L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.A. come Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 4 Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali 4.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo 36 par. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall’articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n.197 del 31 ottobre 2019. MOTIVAZIONI In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il presente provvedimento vengono definite le regole tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web, messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, siano in grado, a partire dal 1° gennaio 2020, di trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla lotteria disciplinata 5 dalla predetta disposizione normativa, a seguito di esplicita volontà del cliente manifestata con la comunicazione del proprio codice lotteria all’esercente. Al fine di individuare soluzioni tecniche che possano rispettare le previsioni del regolamento UE n. 2016/679, fino al 30 giugno 2020 i dati di dettaglio necessari alla partecipazione alla lotteria, trasmessi dai registratori telematici utilizzati dai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (ai sensi dell' articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze) non saranno trasmessi al sistema lotteria. Al riguardo i soggetti in argomento, al fine di effettuare un trattamento non eccedente rispetto alle finalità della norma, e di non incorrere in eventuali violazioni del Regolamento UE 679/2016 non acquisiscono il codice lotteria dei clienti. RIFERIMENTI NORMATIVI a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate: ˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); ˗ Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); ˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1). b) Normativa di riferimento: ˗ Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l’istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; ˗ Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; ˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 6 ˗ Legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (art. 9, comma 1, lettera g); ˗ Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23; ˗ Regolamento UE n. 2016/679; ˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni; ˗ Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (articolo 1, comma 540). La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 31 ottobre 2019 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Antonino Maggiore Firmato digitalmente 7

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Il provvedimento riguarda la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai fini della lotteria scontrini, disciplinata dall'articolo 1, commi 540-544, della legge 232/2016. Commercialisti e gestori di esercizi commerciali devono conoscere le modalità di acquisizione del codice lotteria, i tracciati XML, il trattamento dei dati personali secondo il GDPR e le responsabilità dell'Agenzia delle Entrate come titolare del trattamento, con Sogei S.p.A. quale responsabile del trattamento.

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