Legge Imposte Indirette

Legge 878/1953

Modificazione del regime fiscale degli oli minerali.

Pubblicato: 03/12/1953 In vigore dal: 03/12/1953 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote di imposta di fabbricazione applicate ai prodotti petroliferi secondo il Decreto-Legge 878/1953?

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Il Decreto-Legge 878/1953 stabilisce un nuovo regime fiscale per gli oli minerali e i prodotti petroliferi, introducendo aliquote specifiche di imposta di fabbricazione e sovrimposta di confine. La norma si applica a una vasta gamma di prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio greggio naturale, nonché da catrami paraffinici, lignite, torba e schisti. Le aliquote variano significativamente a seconda della tipologia di prodotto: la benzina è tassata a 10.500 lire per quintale, il petrolio a 8.000, i lubrificanti bianchi a 11.300, mentre i prodotti a minor valore aggiunto come la paraffina solida e la cera minerale greggia hanno aliquote inferiori (rispettivamente 680 e 180 lire per quintale). La norma prevede inoltre un abbuono del 30% sulle aliquote per i prodotti provenienti da materie prime specifiche con basso contenuto di oli distillanti, applicabile secondo le modalità stabilite dal Ministero delle finanze. Questo regime fiscale rappresenta un intervento straordinario e urgente volto a razionalizzare la tassazione del settore petrolifero italiano nel dopoguerra.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1953, n. 878

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 878/1953 # DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1953, n. 878 ## Modificazione del regime fiscale degli oli minerali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, schisti e simili, sono stabilite nella misura appresso indicata. per q.le - 1) Oli minerali greggi naturali........................ L. 6.000 2) Benzina ............................................ " 10.500 3) Acqua ragia minerale................................ " 8.400 4) Petrolio............................................ " 8.000 5) Oli da gas.......................................... " 12.400 6) Lubrificanti bianchi................................ " 11.300 7) Lubrificanti altri.................................. " 9.000 8) Residui della lavorazione........................... " 4.000 9) Vaselina naturale................................... " 2.500 10) Vaselina artificiale a base di paraffina............ " 5.680 11) Paraffina solida.................................... " 680 12) Cera minerale greggia (ozocerite greggia)........... " 180 13) Cera minerale raffinata (ceresina), esclusa quella fabbricata con ozocerite che abbia scontato l'im- posta di fabbricazione o la sovrimposta di confine " 460 ((14) idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili)....... per q.le L. 8.850 15) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile........... " " 12.400)) ((Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di contiene su prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi si processo. Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie e di temperatura e pressione, nonchè le miscele di alchilibenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella C allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili)) . Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, nonchè dalla lavorazione di oli minerali greggi, naturali, aventi un contenuto di oli distillanti fino a 300°C non superiore al 10% in peso, è concesso un abbuono del 30% sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 GENNAIO 1954, N. 2 .

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