Legge Imposte Indirette

Legge 754/1957

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale.

Pubblicato: 30/08/1957 In vigore dal: 12/08/1957 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dalla Legge 754/1957 al decreto-legge 475/1957 in materia di rimborso dei maggiori oneri per l'importazione di prodotti petroliferi?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 754/1957 converte in legge il decreto-legge 475/1957, che aveva abolito il rimborso dei maggiori oneri derivanti dall'importazione di prodotti petroliferi dovuti alla particolare situazione del mercato internazionale. La normativa introduce due modifiche significative: innanzitutto, all'articolo 5, sostituisce la locuzione "prezzi di vendita" con "prezzi ufficiali di vendita", rendendo il riferimento più preciso e vincolante. In secondo luogo, l'articolo 6 introduce un'importante deroga al principio generale di abolizione del rimborso, ammettendo il rimborso del maggior onere relativo al nolo (costo di trasporto) degli oli minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati tra il 1° luglio 1957 e il 28 febbraio 1958. Questa deroga si applica esclusivamente ai contratti di noleggio stipulati tra il 1° novembre 1956 e il 31 gennaio 1957, già comunicati alle autorità competenti alla data di pubblicazione del decreto originario. Le aziende interessate dovevano presentare le istanze di rimborso entro trenta giorni dalla nazionalizzazione, pena decadenza del diritto.

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Riferimento normativo

LEGGE 12 agosto 1957, n. 754

Testo normativo

LEGGE n. 754/1957 # LEGGE 12 agosto 1957, n. 754 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475 , concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale, con le seguenti modificazioni: All'art. 5, le parole: "I prezzi di vendita" sono sostituite dalle parole: "I prezzi ufficiali di vendita". L'art. 6 è sostituito dal seguente: "In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 1, è ammesso a rimborso il maggior onere relativo al nolo degli olii minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati dopo il 30 giugno 1957 e comunque non oltre il 28 febbraio 1958, purchè derivi da contratti di noleggio la cui stipulazione, risultante da data certa, sia avvenuta nel periodo intercorso tra il 1° novembre 1956 ed il 31 gennaio 1957 e sia stata già comunicata al Comitato interministeriale prezzi o ai Ministeri competenti alla data di pubblicazione del decreto 3 luglio 1957, n. 475. Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 agosto 1957 GRONCHI ZOLI - GAVA - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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La Legge 754/1957 disciplina il rimborso dei maggiori oneri su importazioni di prodotti petroliferi, interessando società di import-export e raffinerie nel contesto della politica commerciale internazionale del dopoguerra. La normativa introduce eccezioni al principio di abolizione dei rimborsi, con particolare riferimento ai costi di nolo e alle nazionalizzazioni di merci, richiedendo comunicazioni preventive ai Ministeri competenti e al Comitato interministeriale prezzi.

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