Cosa stabilisce la Legge 70/1987 riguardo al regime dei prezzi dei tabacchi lavorati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 70/1987 esclude i tabacchi lavorati dall'applicazione del controllo amministrativo dei prezzi previsto dalla legge finanziaria 1986. In particolare, sottrae questi prodotti dal regime vincolante del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), che normalmente doveva esprimere parere preventivo obbligatorio su qualsiasi incremento di prezzo per i beni e servizi amministrati. Questa esclusione significa che i produttori e i distributori di tabacchi lavorati potevano determinare i prezzi con maggiore autonomia, senza dover sottoporre gli aumenti all'approvazione del CIP. La norma rappresenta una deroga specifica al sistema generale di controllo dei prezzi amministrati che caratterizzava la politica economica italiana degli anni Ottanta, creando un regime differenziato per il settore tabacchicolo rispetto ad altri beni e servizi sottoposti a regolamentazione statale.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 marzo 1987, n. 70
Testo normativo
LEGGE n. 70/1987
# LEGGE 3 marzo 1987, n. 70
## Esclusione dei tabacchi lavorati dal regime dei prezzi previsto
dall'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , non si applica ai tabacchi lavorati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 marzo 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: ROGNONI NOTE Nota al titolo e all'art. 1, comma 1; Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), prevede che "Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della reazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza".
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La Legge 70/1987 è rilevante per chi opera nel settore tabacchicolo e nella regolamentazione amministrativa dei prezzi, in quanto disciplina l'esclusione dal controllo CIP e dalla politica dei prezzi amministrati. Commercialisti e consulenti aziendali che assistono imprese nel comparto tabacchi devono considerare questa norma per comprendere il quadro normativo storico della determinazione dei prezzi e le dinamiche di liberalizzazione del settore rispetto ai vincoli amministrativi.
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