Quali sono le modifiche alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi introdotte dal decreto-legge 699/1985?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 699/1985 aumenta le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su vari prodotti petroliferi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. La norma riguarda principalmente i gestori di depositi di oli minerali, le stazioni di servizio e gli impianti di distribuzione di carburanti, che devono applicare le nuove aliquote ai prodotti in loro possesso. Gli aumenti interessano benzine speciali, benzina, petrolio, jet fuel destinato alla difesa, petrolio lampante per riscaldamento domestico, oli da gas e oli combustibili, con incrementi percentuali variabili a seconda della categoria di prodotto. Un aspetto rilevante è che gli aumenti si applicano anche ai prodotti già in giacenza presso i depositi e le stazioni di servizio oltre determinate soglie quantitative (30 quintali per i depositi, 40 ettolitri per le stazioni di servizio), secondo le modalità previste dalla legge 213/1981 e successive modificazioni.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1985, n. 699
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 699/1985
# DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1985, n. 699
## Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32 , concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni; Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acquaragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 64.163 a L. 72.214 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. 2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , ripristinata temporaneamente con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 43.694 a L. 51.745 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. 3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 6.416,30 a L. 7.221,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. 4. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 10.000 a L. 11.250 e da L. 11.635 a L. 12.906 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. 5. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.233 a L. 4.614, da L. 4.880 a L. 5.337 e da L. 13.252 a L. 14.733 per quintale. 6. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell' articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213 , e del successivo articolo 10, sostituito con l' articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777 .
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Il decreto-legge 699/1985 modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione su prodotti petroliferi, interessando la tassazione indiretta su benzine, petrolio e oli combustibili. Commercialisti e gestori di depositi doganali devono considerare l'applicazione retroattiva su giacenze esistenti e le disposizioni sulla sovrimposta di confine. La norma si collega al regime fiscale dei prodotti petroliferi disciplinato dalla legge 32/1973 e alle norme sulla gestione dei depositi di oli minerali.
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