Legge Imposte Indirette

Legge 650/1967

Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole.

Pubblicato: 09/08/1967 In vigore dal: 27/07/1967 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta la Legge 650/1967 al regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati alle macchine agricole?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 650/1967 modifica l'articolo 5 della precedente Legge 1852/1962, riorganizzando il sistema di distribuzione e controllo dei prodotti petroliferi agevolati destinati all'azionamento delle macchine agricole. La normativa si applica al settore agricolo e riguarda gli agricoltori, le cooperative agricole (UMA), i commercianti di petroli e gli esercenti la meccanizzazione agricola. La legge prevede l'istituzione di Comitati provinciali e un Comitato centrale di coordinamento, presieduti dall'intendente di finanza, con il compito di sovrintendere alla distribuzione dei prodotti agevolati. Ogni Comitato provinciale è composto da funzionari dell'amministrazione finanziaria, della Guardia di finanza, dell'Ispettorato agrario, rappresentanti delle categorie agricole, della meccanizzazione agricola e dei commercianti petroli. La normativa stabilisce che i componenti e i segretari dei Comitati sono nominati con decreto dell'intendente di finanza (a livello provinciale) e del Ministro delle finanze (a livello centrale), con mandato triennale rinnovabile, garantendo così una struttura amministrativa stabile per il controllo delle agevolazioni fiscali nel settore agricolo.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 luglio 1967, n. 650

Testo normativo

LEGGE n. 650/1967 # LEGGE 27 luglio 1967, n. 650 ## Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico All' articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 , sono apportate le seguenti modificazioni: il quarto comma è sostituito dal seguente: "Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovraintendono appositi Comitati provinciali ed un Comitato centrale di coordinamento. I Comitati provinciali sono presieduti dall'intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai rispettivi capi di ufficio, nonchè da un rappresentante della sezione provinciale dell'UMA, da due rappresentanti delle categorie agricole e da un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi, scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle organizzazioni sindacali della Provincia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura"; dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente comma: "Le funzioni di segretario presso i Comitati provinciali e presso il Comitato centrale sono esercitate, rispettivamente, da un funzionario della carriera direttiva delle intendenze di finanza con qualifica non superiore a quella di vice intendente e da un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale delle finanze con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione"; l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "I componenti ed i segretari dei Comitati provinciali nonchè i componenti ed il segretario del Comitato centrale sono nominati, rispettivamente, con decreto dell'intendente di finanza e del Ministro per le finanze, durano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere riconfermati". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 luglio 167 SARAGAT MORO - PRETI - ANDREOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE

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La Legge 650/1967 è il riferimento normativo per il regime fiscale agevolato dei prodotti petroliferi agricoli, disciplinando le procedure di distribuzione e controllo attraverso Comitati provinciali e centrali. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per questioni relative alle agevolazioni fiscali nel settore agricolo, alle procedure di accesso ai prodotti petroliferi agevolati e alle responsabilità amministrative degli enti coinvolti nella distribuzione.

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